Sentenza del 21/02/2020 n. 464 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento - Frodi carosello - Operazioni fatturate da soggetto diverso dall'effettivo venditore - Coinvolgimento dell'acquirente - Costi - Deducibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale di Bari ha accolto l'appello della XXX International S.r.l., annullando l'avviso di accertamento relativo all'anno 2008 (recupero di costi per €131.414,00 e IVA per €28.089,00) e compensando le spese di giudizio. L'atto di accertamento è stato quindi annullato integralmente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava per l'anno 2008 la deducibilità di costi documentati da fatture emesse da società interposte (yyy Ltd. Hong Kong e YYY International Ltd. UK), ritenute fittizie e riconducibili a forniture effettuate dalla società cinese ZZZ Co. Ltd. La ricorrente ha prodotto bollette doganali di importazione e altra documentazione provante l'effettività delle operazioni, sostenendo che il mero fatto che le fatture siano intestate a soggetti diversi dall'effettivo venditore non esclude la deducibilità dei costi. In primo grado la CTP ha parzialmente accolto il ricorso; la CTR di Bari ha ritenuto che non sia sufficiente il coinvolgimento (anche consapevole) dell'acquirente nelle frodi carosello per negare la deducibilità e che la documentazione probatoria fornita dimostrasse l'effettività delle operazioni.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis Legge 537/1993 (come modificato dall'art. 8 del D.L. 16/2012 conv. L.44/2012)
Norma richiamata dall'Agenzia per negare deducibilità in caso di frodi carosello; la CTR osserva che l'applicazione dell'indeducibilità richiede valutazioni sulla effettività e sostanza dell'operazione e non può limitarsi al mero fatto che la fattura sia emessa da soggetto diverso dall'effettivo prestatore.
art. 8, comma 2 del D.L. 16/2012, convertito nella L. 44/2012
Previsione normativa relativa alla parziale oggettiva falsità delle fatture; la decisione segnala che la parziale falsità oggettiva va valutata con riferimento alla prova dell'effettivo costo e della reale transazione (es. bollette doganali).
art. 109, comma 1 del DPR 917/1986 (TUIR)
Norma sulla deducibilità dei costi censurata dall'Agenzia; la CTR afferma che la deducibilità richiede il rispetto dei requisiti di effettività, inerenza, certezza e determinabilità e che la prova documentale può dimostrare tali requisiti anche se la fattura è emessa da soggetto diverso dall'effettivo venditore.
art. 42 del DPR 600/1973
Richiamato nel gravame in tema di motivazione dell'atto impositivo e limiti del sindacato del giudice; la CTR ritiene che l'accertamento debba essere congruamente motivato ma che il giudice possa valutare la documentazione probatoria prodotta nel giudizio.
art. 110, comma 7 del DPR 917/1986
Norma richiamata in relazione ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla motivazione tecnica dell'accertamento; la CTR ha comunque ritenuto fondati gli elementi probatori prodotti dal contribuente.
art. 7 Legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiesta della ricorrente in ordine alla presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento; la CTR ha comunque valutato la documentazione disponibile e ha ritenuto insufficienti gli elementi probatori dell'Amministrazione.
Cassazione, sentenza n. 10167/2012
Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma che la mera presenza di documenti intestati a soggetti diversi dall'effettivo prestatore non comporta automaticamente l'indeducibilità dei costi; occorre valutare altresì i requisiti di effettività, inerenza, certezza e documentazione dell'operazione.
Massime di principio
- La sola intestazione della fattura a un soggetto diverso dall'effettivo venditore non determina automaticamente la non deducibilità dei costi: è necessario valutare l'effettività economica dell'operazione mediante documentazione (bolle doganali, documenti di trasporto, pagamenti, ecc.).
- In caso di presunta frode carosello l'onere probatorio resta rilevante: l'Amministrazione deve dimostrare l'inesistenza soggettiva o l'uso dei beni per commettere la frode, mentre il contribuente può contrastare con documenti che attestino importazione, quantità, modalità di consegna e pagamento.
- La valutazione deve tener conto dei requisiti civilistici/fiscali generali (effettività, inerenza, competenza, certezza, determinabilità): l'indeducibilità può essere rilevata solo se viene meno uno o più di questi requisiti.
- La giurisprudenza di legittimità (Cassazione) supporta il principio che l'indeducibilità non può fondarsi unicamente sulla diversa intestazione delle fatture, servono elementi ulteriori che dimostrino la fittizietà o la finalità fraudolenta dell'operazione.
- Nel dubbio e nei casi complessi la compensazione delle spese di giudizio può essere disposta dal giudice; il contribuente deve comunque conservare e produrre documentazione commerciale e doganale per difendersi efficacemente.
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