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Sentenza

Sentenza del 21/02/2020 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Costi detraibili - Inerenza e congruità - Locazione commerciale - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società A. ha contabilizzato una fattura emessa da srl E. per "indennità di perdita di avviamento" per euro 110.000 oltre IVA, quale corrispettivo per la rinuncia anticipata (di due anni) da parte di E. alla concessione di vendita di veicoli del marchio S. L'Amministrazione ha disconosciuto la deducibilità del costo sostenendo che mancava l'inerenza: non risultava che la preventiva rinuncia di E. fosse condizione essenziale imposta dalla casa madre V. per il rilascio della nuova concessione e quindi il pagamento non sarebbe funzionale all'attività d'impresa; in sede di accertamento era stato inoltre fatto riferimento, impropriamente, alla legge 392/1978 sulle locazioni.

La decisione

La CTP di primo grado aveva accolto il ricorso di A.; l'ufficio ha appellato ma la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Amministrazione. La CTR ha ritenuto che, pur non essendo necessaria per legge la preventiva rinuncia di E. per ottenere la concessione, la rinuncia volontaria ha effettivamente creato un rapporto di causa-effetto con l'incremento prospettico dell'attività di A. (consentendo ad A. di diventare unico concessionario sul territorio). Pertanto il requisito dell'inerenza è stato riconosciuto. Sul punto quantitativo (congruità dell'importo di euro 100.000 indicato in contabilità) la Commissione ha rilevato l'assenza di prove sul calcolo e sui valori di mercato, ma ha osservato che la congruità non era stata contestata dall'Amministrazione nell'atto impositivo e non poteva essere rilevata d'ufficio; di conseguenza la ripresa sull'inerenza, oggetto del gravame, è stata ritenuta infondata e l'appello è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    fonte normativa per la deducibilità dei componenti negativi: il requisito dell'inerenza va valutato insieme a competenza, certezza e determinabilità; l'inerenza è requisito qualitativo del costo.

  • legge 392/1978

    richiamata dall'Amministrazione nell'avviso di accertamento (indennizzo previsto dalla legge sulle locazioni) ma la CTR ha ritenuto il riferimento non pertinente perché tra le parti non è mai esistito un rapporto di locazione commerciale.

  • Circolare Agenzia Entrate 158/E del 1998

    richiamata per il principio generale che le spese sono deducibili se riferite ad attività o beni che concorrono a formare il reddito; menzionata nella CTR come supporto interpretativo.

  • Cass. n. 3170/2018

    interpretazione giurisprudenziale che colloca il principio dell'inerenza anche in relazione al principio costituzionale di capacità contributiva, sostenendo una valutazione qualitativa distinta da quella quantitativa (congruità).

  • Cass. n. 15856/2018

    orientamento che afferma che un costo non è deducibile se non è funzionale all'attività d'impresa e che l'inerenza va valutata anche in relazione alla congruità (cioè la spesa è inerente nella misura in cui può dirsi congrua); citata dalla CTR nel quadro del contrasto giurisprudenziale sull'estensione del concetto di inerenza.

Massime di principio

  • Le spese future o promozionali possono essere deducibili se esiste un chiaro rapporto di causa-effetto con l'attività d'impresa e la prospettiva concreta di incremento di ricavi.
  • Se una spesa è intrinsecamente collegata al core business (materie prime, strumenti di produzione), l'onere di provare la non-inerenza incombe sull'Amministrazione finanziaria; per spese di probabile, ma non ovvia, connessione con l'attività (inerenza estrinseca) l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • La deducibilità richiede non solo inerenza qualitativa ma può richiedere anche valutazione quantitativa (congruità): tuttavia, se l'Amministrazione non contesta la congruità nell'atto impositivo, il giudice non può rilevarla d'ufficio per negare la deduzione.
  • Pagamenti volti a ottenere la rinuncia di un concorrente o di un titolare di diritti che ostacolano l'espansione aziendale possono essere deducibili se è documentabile il nesso funzionale tra la spesa e il concreto incremento dell'attività aziendale.
  • È essenziale documentare sia l'esistenza del nesso causale (contratti, comunicazioni della controparte, corrispondenza con la casa madre, piani commerciali) sia il criterio di calcolo dell'importo (prove di congruità rispetto al mercato), perché la mancanza di questi elementi può esporre la spesa al disconoscimento.
  • Errori formali o richiami normativi non pertinenti (es. richiamare normativa sulle locazioni quando non vi è locazione) non sostituiscono la necessità di un concreto accertamento dell'inerenza sostanziale del costo.

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