Sentenza del 21/02/2020 n. 59 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva richiesto il rimborso IRPEF relativo al 2004 per somme percepite a seguito di licenziamento illegittimo. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo che le somme costituiscono reddito di lavoro dipendente. La controversia verteva sulla qualificazione fiscale delle indennità erogate e sulla conseguente tassazione.
La decisione
La Commissione, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva annullato il diniego, ha ritenuto che la qualificazione della natura delle somme spetti al giudice ordinario e ha preso atto della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva riconosciuto esclusivamente il danno patrimoniale (mancata retribuzione). Di conseguenza le somme sono classificate come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R. e, essendo corrisposte in anni successivi, costituiscono emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 17 lett. b) T.U.I.R. Il diniego di rimborso è confermato nei limiti dell'imposta dovuta applicando la tassazione separata; eventuale eccedenza deve essere accreditata a rimborso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 6 D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.)
Le indennità che riparano la perdita di redditi sono ricondotte alla categoria dei redditi di lavoro dipendente; il giudice tributario deve rispettare la qualificazione data dal giudice ordinario.
art. 17 D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), lett. b)
Gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente percepiti per effetto di sentenze sono assoggettati a tassazione separata; pertanto le somme corrisposte in anni successivi devono essere tassate separatamente.
art. 12 D.P.R. n. 597/73 (previgente)
Richiamata in senso storico: il T.U.I.R. (art. 6) ha innovato rispetto alla previgente disciplina, ampliando la disciplina delle indennità riconducibili al reddito di lavoro.
art. 33 D. Lgs. n. 546/92
Permette la decisione in camera di consiglio quando le parti non chiedono la pubblica discussione; qui la causa è stata decisa in camera di consiglio.
Massime di principio
- La determinazione della natura sostanziale delle somme corrisposte per effetto di licenziamento illegittimo appartiene al giudice ordinario (giudice del lavoro); il giudice tributario deve prendere atto della qualificazione che ne deriva.
- Se la sentenza civile riconosce esclusivamente il danno patrimoniale (mancata retribuzione), le somme sono reddituali e rientrano nella categoria del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 6 T.U.I.R.
- Le somme riferibili a periodi anteriori ma corrisposte in anni successivi costituiscono emolumenti arretrati e sono soggette a tassazione separata secondo l'art. 17 lett. b) T.U.I.R.
- Se l'Amministrazione ha negato un rimborso, l'eventuale ripetizione è dovuta soltanto se l'imposta effettivamente dovuta (calcolata con la corretta tassazione separata) risulta inferiore a quanto effettivamente pagato; l'eccedenza va rimborsata.
- Per escludere la natura di reddito di lavoro dipendente delle somme ricevute il contribuente deve far emergere nella sentenza civile (o in atti probatori) che si tratta di risarcimento per danni non patrimoniali (es. danno biologico o d'immagine); mere allegazioni non sono sufficienti.
- In caso di questioni complesse la compensazione delle spese di lite può essere disposta dal giudice.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 6 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 8 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 40 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 feb 2020Sentenza del 21/02/2020 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →