Sentenza del 21/02/2020 n. 36 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Avviso di accertamento fondato sugli studi di settore - Ricostruzione del reddito e motivazione dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di accertamento per maggiori ricavi pari a €38.139,00 relativi all'anno 2006 nell'attività di costruzioni edili, fondato sull'applicazione degli studi di settore ex art. 62-sexies D.L. 331/1993. La contribuente aveva chiesto il contraddittorio (senza esito positivo) e aveva contestato l'accertamento denunciando: assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti; difetto di motivazione dell'atto; mancata considerazione di circostanze specifiche quali forte concorrenza nel settore, svolgimento dell'attività prevalentemente per enti pubblici con partecipazione a gare di appalto con ribassi consistenti, e impiego di personale per soli 129 giorni (90 giorni effettivi di lavoro), tutte fattispecie documentate anche nel contraddittorio.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso. Il Collegio ha ritenuto l'atto carente sotto il profilo motivazionale: l'Ufficio si era limitato ad applicare gli studi di settore rilevando lo scostamento dei ricavi, senza integrare la motivazione con le ragioni per le quali erano state disattese le specifiche contestazioni e le prove documentali fornite dalla contribuente. Il Collegio ha richiamato il principio stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 26635/2009) secondo cui l'avviso basato su parametri/studi di settore deve indicare perché sono state rigettate le obiezioni del contribuente. Per questi motivi l'accertamento è stato ritenuto non fondato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62-sexies D.L. 30.08.1993 n. 331 conv. in l. 29.10.1993 n. 427
art. 62-sexies D.L. n. 331/1993
Norma richiamata quale base per l'accertamento fondato sugli studi di settore; il Collegio osserva che l'applicazione degli studi di settore richiede una motivazione specifica quando il contribuente produce elementi che possono giustificare scostamenti dai parametri.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009
Principio giurisprudenziale secondo cui la motivazione di un avviso basato su studi di settore non può limitarsi al mero rilievo dello scostamento, ma deve integrare le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente (anche in sede di contraddittorio).
Massime di principio
- L'applicazione degli studi di settore/parametri non è di per sé sufficiente a motivare un avviso di accertamento: l'Ufficio deve motivare anche perché rifiuta le circostanze e le prove addotte dal contribuente.
- Se il contribuente dimostra fatti specifici che possono spiegare uno scostamento (es. forte concorrenza, operare soprattutto tramite gare con ribassi elevati, impiego limitato di personale), tali elementi devono essere valutati e, se necessario, confutati espressamente dall'Amministrazione.
- La partecipazione al contraddittorio e la produzione di documentazione rilevante sono strumenti essenziali: l'Ufficio deve integrare la motivazione dell'atto rispondendo puntualmente alle eccezioni sollevate.
- In presenza di motivazione carente l'atto è suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale; la giurisprudenza di legittimità richiede una spiegazione concreta e non formale.
- Quando l'accertamento si fonda su presunzioni di legge (o sugli studi), l'Amministrazione deve comunque esibire elementi gravi, precisi e concordanti se intende rovesciare il reddito dichiarato.
- Per il contribuente: conservare e produrre documentazione su gare, ribassi praticati, ordini/contratti e fogli presenze/cedolini per dimostrare la reale capacità produttiva; richiedere sempre il contraddittorio e, se necessario, impugnare per difetto di motivazione.
- Per l'Amministrazione: nelle note di accertamento basate su studi di settore indicare la metodologia, le voci considerate e le ragioni specifiche per le quali gli elementi forniti dal contribuente non cambiano la ricostruzione.
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