Sentenza del 21/02/2020 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Avviso di recupero dei crediti d'imposta nei confronti della società - Crediti inesistenti - Assegnazione ai soci del beneficio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Avviso di recupero per crediti d'imposta relativi a incentivi per investimenti in aree svantaggiate (periodi d'imposta 2005-2006) per importi assegnati dalla Snc ai soci. L'Ufficio ha notificato l'avviso al socio G.G. sostenendo che il credito fosse "inesistente" o utilizzato oltre i termini (causa personale del socio), applicando la speciale procedura prevista per i crediti inesistenti ex art.27 commi 16-20 D.L. 185/2008.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia. Ha ritenuto infondati i motivi dell'Ufficio: i crediti erano stati costituiti dalla Snc mediante dichiarazioni annuali per i periodi 2005 e 2006, la ripartizione ai soci era indicata nelle dichiarazioni societarie e i soci avevano utilizzato le quote nelle proprie dichiarazioni. Pertanto la speciale procedura per crediti inesistenti non poteva essere applicata e, se ci fosse stato recupero, questo doveva essere effettuato nei confronti della società titolare del beneficio. Appello dell'Agenzia respinto; spese compensate.
Norme richiamate
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 421
Introduce l'istituto dell'"avviso di recupero dei crediti d'imposta" come atto impositivo autonomo per riacquisire all'erario crediti utilizzati illegittimamente; principio che delimita lo strumento procedurale a disposizione dell'Ufficio.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 16-20
Prevede una procedura speciale e più gravosa per il recupero dei cosiddetti "crediti inesistenti" (termini più lunghi, riscossione nei ruoli straordinari, assenza di definizione agevolata). La Corte ha stabilito che tale procedura è applicabile solo quando ricorrano i presupposti definitivi di "inesistenza".
D.Lgs. 5 aprile 1997, n. 471, art. 13, comma 5
"si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter"
Definizione normativa di "credito inesistente": occorrono simultaneamente (i) mancanza, totale o parziale, del presupposto costitutivo e (ii) impossibilità di riscontrare tale inesistenza con i controlli formali (artt.36-bis/36-ter). La decisione ha applicato questa definizione per escludere la procedura speciale nel caso in esame.
D.Lgs. 5 aprile 1997, n. 471, art. 13, comma 4
Regola le sanzioni per i casi di "crediti non spettanti" utilizzati in compensazione (aliquota indicata nella normativa). Distinta dalla disciplina più gravosa dei "crediti inesistenti".
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter
Strumenti di controllo formale che consentono di verificare la correttezza delle dichiarazioni e di riscontrare eventuali inesistenze; se tali controlli possono ricondurre alla inesistenza, la speciale procedura per crediti inesistenti richiede che questa impossibilità di riscontro sussista.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2
Affermata l'autonomia di soggetto dichiarante e di accertamento della società: il recupero di un incentivo acquisito con la dichiarazione doveva essere realizzato nei confronti della società titolare del beneficio.
TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), art. 19 comma 1 (ultimo periodo) e art. 15 comma 5
Consente la facoltà per la società di assegnare l'incentivo ai soci e disciplina l'effetto dell'assegnazione; la Corte ha ritenuto che la registrazione della ripartizione nella dichiarazione societaria costituisce prova formale dell'assegnazione e legittima l'utilizzo in capo ai soci.
D.P.R. 24 settembre 1973, n. 602, art. 15-bis
Regola l'iscrizione nei ruoli straordinari prevista dalla procedura speciale per crediti inesistenti in caso di mancato pagamento nei termini indicati dall'atto di recupero.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra "crediti inesistenti" e "crediti non spettanti": la procedura speciale e le conseguenze più gravose si applicano solo se sussiste la definizione normativa di "inesistente".
- Un credito è "inesistente" solo se manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e tale inesistenza non è rilevabile tramite i controlli formali (artt.36-bis/36-ter). Se invece il credito è stato costituito in dichiarazione, è difficile qualificarlo come inesistente.
- Se la società ha costituito il credito in dichiarazione e ha formalmente assegnato le quote ai soci (e ciò è riportato in dichiarazione), il titolo del credito è della società: l'azione di recupero dovrebbe essere diretta, prioritariamente, alla società titolare del beneficio.
- L'utilizzo del credito esclusivamente tramite F24 senza previa indicazione in dichiarazione espone al rischio di qualificazione come credito inesistente; pertanto la preventiva evidenza in dichiarazione tutela meglio il contribuente.
- Le ragioni di carattere "personale" del singolo socio (es. utilizzi oltre termini personali) non autorizzano automaticamente l'Ufficio a rinunciare all'azione nei confronti della società che ha costituito il credito; l'Ufficio deve rispettare i limiti procedurali e sostanziali stabiliti dalla normativa.
- Per evitare contestazioni sul piano formale, l'Amministrazione dovrebbe avvalersi tempestivamente degli strumenti di controllo (es. art.36-bis) e, in presenza di dubbi sulla legittimità del credito, notificare l'atto di recupero nei termini e secondo la procedura corretta rispetto alla qualificazione del credito.
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