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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33573/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2001 e 2002, emessi con metodo sintetico (redditometro) per recuperare a tassazione maggiori redditi rispetto a quelli dichiarati da un contribuente persona fisica. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti e la sentenza era stata confermata in appello. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. 600/1973, 52 d.lgs. 546/1992 e 58 d.lgs. 546/1992, sostenendo che i documenti prodotti dal contribuente solo in giudizio dovessero essere inutilizzabili perché non esibiti in fase amministrativa; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e delle regole presuntive e dell'onere probatorio, deducendo che mancasse prova contraria idonea a superare la presunzione di maggior reddito; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla documentazione su rendite finanziarie, cessioni di quote sociali e restituzione di un finanziamento soci, che avrebbero inciso sulla ricostruzione della capacità contributiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, l'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in sede precontenziosa opera solo se l'Amministrazione abbia formulato una richiesta specifica e puntuale di esibizione, con avvertimento delle conseguenze della mancata ottemperanza, circostanza non dedotta né provata nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla prova contraria offerta dal contribuente, perché la documentazione prodotta in appello era ammissibile e idonea a dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta e di incrementi patrimoniali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come censura su questioni e argomentazioni, non su un fatto storico decisivo, e comunque perché la CTR aveva preso in considerazione proprio quei documenti. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'inutilizzabilità dei documenti non prodotti in fase amministrativa è configurabile solo se l'Ufficio abbia rivolto al contribuente un invito specifico e puntuale a esibirli, corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta; in mancanza di tale presupposto, la documentazione può essere utilizzata in giudizio.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'accertamento sintetico si fonda su elementi e circostanze di fatto certi, idonei a esprimere capacità contributiva; il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente la provenienza della spesa da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o comunque l'insussistenza o minore entità del reddito presunto.

  • art. 52 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dall'Agenzia a sostegno della pretesa inutilizzabilità dei documenti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte nel caso concreto.

  • art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario i documenti possono essere liberamente prodotti in appello, senza restrizioni, anche se preesistenti al primo grado.

  • art. 6, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'Ufficio può sempre chiedere documenti e informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche; la CTR l'ha richiamata per valorizzare la documentazione relativa a operazioni risultanti da atti pubblici registrati.

  • artt. 2727, 2728, 2729 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente in tema di prova presuntiva, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la CTR ha correttamente considerato superata la presunzione con prova documentale contraria.

  • art. 2796 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma non determinante nella decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale delle censure di violazione di legge formulate nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo per il giudizio; non sono deducibili questioni o argomentazioni. Nel caso, la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Non applicato perché l'Agenzia, quale amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, è risultata soccombente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la preclusione all'utilizzo in giudizio di documenti non esibiti in sede amministrativa non opera automaticamente: richiede che l'Ufficio abbia formulato un invito specifico e puntuale all'esibizione, con espresso avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta, e l'onere di provarne i presupposti grava sull'Amministrazione.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, l'Ufficio può fondarsi su elementi induttivi idonei a esprimere capacità contributiva, ma il contribuente può superare la presunzione offrendo prova documentale contraria sulla provenienza della spesa da redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte o comunque diversi dal reddito presunto.
  • La prova contraria dell'accertamento sintetico non deve riguardare soltanto l'esistenza astratta di somme disponibili, ma anche l'entità e la durata del possesso di tali somme, quando tali circostanze siano sintomatiche della effettiva copertura della spesa contestata.
  • Nel processo tributario l'art. 58 consente la produzione di nuovi documenti in appello senza limitazioni, anche se già esistenti in primo grado; resta distinta la disciplina dell'ammissione di nuove prove diverse dai documenti.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda soltanto un fatto storico decisivo, non questioni, argomentazioni o difetti di valutazione della prova già esaminata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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