Sentenza n. 763/2026 - Salerno, Sezione 2
avverso il silenzio serbato dal Comune di Cava de’ Tirreni in relazione alla definizione del procedimento di monetizzazione degli standard urbanistici, avviato con istanza prot. n. 45834 del 18 settembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sulla definizione del procedimento di monetizzazione degli standard urbanistici avviato con istanza del 18 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ATI ricorrente, titolare di permessi di costruire relativi alla realizzazione di fabbricati nel Comparto C3-P.E.E.P. di S. Maria del Rovo, aveva evidenziato la carenza di una quota di aree a standard, pari a 121,06 mq, derivante da un errore di pianificazione urbanistica. Dopo precedenti interlocuzioni e contenziosi, nonché dopo che una precedente sentenza aveva affermato la necessità di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento riavviato dall’istanza del 18 settembre 2025, l’ATI ha contestato l’inerzia del Comune oltre il termine di trenta giorni. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere. Nel corso del giudizio il Comune ha rappresentato dapprima di avere fornito un riscontro espresso, comunicando che avrebbe sottoposto l’istanza alla Giunta comunale, e successivamente ha depositato la deliberazione della Giunta comunale n. 77 del 21 aprile 2026, relativa alla conclusione del procedimento di monetizzazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudizio sul silenzio-inadempimento ha ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa e la condanna dell’amministrazione a provvedere presuppone che l’inerzia perduri fino al momento della decisione. Poiché, nelle more del giudizio, il Comune ha concluso il procedimento di monetizzazione, è venuto meno il silenzio-inadempimento e quindi la condizione dell’azione costituita dall’interesse a ottenere una pronuncia sul silenzio. Il giudice ha precisato che tale esito non richiede di verificare se il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale dell’interessato: qualora l’atto conclusivo sia ritenuto illegittimo, esso potrà essere autonomamente impugnato, anche mediante conversione del ricorso sul silenzio ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia amministrativa, purché questa perduri fino alla decisione.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito contro il silenzio; la condanna a provvedere presuppone la persistenza dell’inerzia, mentre la sopravvenuta conclusione del procedimento determina l’improcedibilità del ricorso. Il comma 5 consente, in caso di provvedimento sopravvenuto ritenuto illegittimo, la conversione del ricorso in impugnazione ordinaria.
art. 97, comma 6, NN.TT.AA. allegate al P.U.C.
Prevede la possibilità di monetizzare gli standard urbanistici per superfici inferiori a 200 mq; la norma è richiamata nella ricostruzione della pretesa sostanziale, ma non è oggetto di decisione nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse a ricorrere e la possibilità di ottenere la condanna dell’amministrazione a provvedere presuppongono che l’inerzia persista fino al momento della decisione.
- La conclusione espressa del procedimento nelle more del giudizio determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di accertare se il provvedimento sopravvenuto abbia integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente.
- Se il provvedimento adottato successivamente alla proposizione del ricorso avverso il silenzio è ritenuto illegittimo, l’interessato deve contestarlo con un’autonoma impugnazione oppure chiedere la conversione del ricorso sul silenzio in ricorso impugnatorio ordinario ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a.
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