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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/771

Regolamento (UE) 2020/771 della Commissione dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l’uso di annatto, bissina, norbissina (E 160b) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0771

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE dell'additivo annatto alla luce delle valutazioni EFSA, distinguendo il precedente additivo unico E 160b in due additivi diversi: bissina di annatto ed norbissina di annatto. Vengono ricalibrati gli impieghi autorizzati e i livelli massimi in numerose categorie di alimenti, oltre alle specifiche di purezza e composizione per i nuovi estratti. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l'adeguamento del mercato e lo smaltimento delle scorte.

Modifica la disciplina UE sugli additivi alimentari separando l'annatto in due additivi distinti, bissina di annatto (E 160b(i)) e norbissina di annatto (E 160b(ii)), aggiornandone usi, livelli massimi e specifiche tecniche.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che producono, utilizzano, commercializzano o immettono sul mercato additivi alimentari, preparazioni di coloranti e alimenti contenenti annatto, in tutta l'Unione europea e, in quanto regolamento SEE, anche negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo. Riguarda in particolare gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 sulle specifiche degli additivi. Prevede un regime transitorio per l'annatto, bissina, norbissina (E 160b) già autorizzato prima del 2 luglio 2020, con commercializzazione consentita fino al 2 gennaio 2021 e successiva permanenza sul mercato degli alimenti fino a esaurimento scorte.

Modifica della disciplina sugli estratti di annatto (E 160b)

Il regolamento interviene sulla normativa UE in materia di additivi alimentari a seguito delle valutazioni scientifiche dell'EFSA sugli estratti di annatto. Il considerandum evidenzia che il precedente additivo unico "annatto, bissina, norbissina (E 160b)" comprende sostanze con proprietà tossicologiche diverse e, quindi, con differenti dosi giornaliere ammissibili; per questo la Commissione separa la disciplina in due additivi distinti.

Finalità del provvedimento

L'obiettivo è allineare l'elenco degli additivi autorizzati, le condizioni d'uso e le specifiche tecniche ai risultati della nuova valutazione del rischio. Il regolamento mira anche a garantire una transizione ordinata per gli operatori del settore alimentare, evitando un'interruzione immediata delle forniture e della commercializzazione dei prodotti già sul mercato.

Ambito normativo e basi giuridiche

Il regolamento modifica:

  • gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativi rispettivamente agli additivi autorizzati negli alimenti e agli additivi autorizzati negli additivi alimentari, enzimi, aromi e nutrienti;
  • l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012, recante le specifiche degli additivi alimentari.

Le modifiche si collocano nel quadro della procedura uniforme di aggiornamento prevista dal regolamento (CE) n. 1331/2008 e tengono conto della nuova valutazione dell'EFSA sugli estratti di annatto pubblicata nel 2016, 2017 e 2019.

Razionale scientifico e distinzione tra bissina e norbissina

La Commissione prende atto che la bissina di annatto e la norbissina di annatto hanno caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche diverse. Le valutazioni EFSA hanno portato a concludere che:

  • per la bissina, l'esposizione stimata nei diversi scenari non supera la DGA di 6 mg/kg di peso corporeo al giorno;
  • per la norbissina, in alcuni scenari l'esposizione raggiunge o supera la DGA di 0,3 mg/kg di peso corporeo al giorno nei gruppi più vulnerabili, ma l'EFSA ritiene che, considerate le incertezze e la probabile sovrastima, non vi siano preoccupazioni per la salute nei tre scenari di uso rivisti.

Sulla base di ciò, il regolamento sostituisce il regime unitario con una disciplina differenziata per le due sostanze.

Modifiche all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008

L'allegato II, parte B, è aggiornato sostituendo l'originaria voce E 160b con due voci autonome:

  • E 160b(i) bissina di annatto;
  • E 160b(ii) norbissina di annatto.

Le autorizzazioni sono poi ripartite per categorie di alimenti nell'allegato II, parte E, con limiti numerici specifici. Tra le principali categorie interessate figurano prodotti lattiero-caseari, formaggi, croste di formaggio, formaggi fusi, prodotti a base di grassi, confetture e creme spalmabili, prodotti di patate, confetteria, decorazioni e ripieni, cereali da colazione, noodles e pastelle, prodotti da forno, preparazioni di carne, prodotti a base di carne, pesce trasformato, zuppe, salse, bevande aromatizzate, bevande spiritose, altre bevande alcoliche, snack, frutta a guscio trasformata e dessert.

In varie categorie il regolamento precisa anche l'uso esclusivo o limitato a determinati prodotti, ad esempio:

  • solo alcuni formaggi stagionati o specifiche tipologie di formaggio;
  • solo fiocchi e granuli di patate secchi;
  • solo breakfast sausages e burger meat con determinate percentuali di cereali o ortaggi;
  • solo chorizo, salchichon, pasturmas e sobrasada;
  • solo pesce affumicato o surimi e analoghi succedanei del salmone;
  • solo liquori o bevande alcoliche sotto il 15 % vol.

Regola di combinazione dei due additivi

In numerose categorie è introdotta una nota comune, identificata come nota 94, secondo cui quando bissina di annatto e norbissina di annatto sono aggiunte in combinazione:

  • si applica alla somma il livello massimo individuale più elevato;
  • i livelli massimi individuali non devono comunque essere superati.

Questa regola è pensata per evitare un cumulo eccessivo di colorante pur ammettendo l'impiego combinato.

Modifica dell'allegato III: dimetilpolisilossano (E 900)

La voce E 900 è riscritta per chiarire che il dimetilpolisilossano può essere utilizzato nelle preparazioni dei coloranti E 160a, E 160b(i), E 160b(ii), E 160c, E 160d ed E 160e. Il limite è fissato a 200 mg/kg nella preparazione e a 0,2 mg/l nell'alimento finale.

Specifiche tecniche del regolamento (UE) n. 231/2012

L'allegato tecnico viene profondamente aggiornato. Vengono eliminate le voci relative a:

  • bissina e norbissina estratte con solvente;
  • estratto alcalino di annatto;
  • annatto estratto in olio.

Sono invece inserite nuove specifiche per:

  • bissina estratta con solvente;
  • bissina preparata in soluzione acquosa;
  • norbissina estratta con solvente;
  • norbissina alcalinizzata, ottenuta da precipitazione acida;
  • norbissina alcalinizzata, non ottenuta da precipitazione acida.

Le specifiche includono, tra l'altro, denominazioni, sinonimi, definizione del processo di ottenimento, composizione chimica, formule, peso molecolare, tenori minimi della sostanza colorante, descrizione, requisiti di identificazione, limiti sui solventi residui e sui contaminanti elementari come arsenico, piombo, mercurio e cadmio.

Regime transitorio e smaltimento scorte

Il regolamento evita un effetto di immediata estromissione dal mercato degli estratti fino ad allora autorizzati. Pertanto:

  • fino al 2 gennaio 2021 l'additivo E 160b precedente può continuare a essere immesso sul mercato secondo le regole previgenti al 2 luglio 2020;
  • fino al 2 gennaio 2021 gli alimenti contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati secondo la vecchia disciplina, possono continuare a essere immessi sul mercato;
  • dopo tale data, gli alimenti già immessi possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e obbligatorietà

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Separazione dell'additivo E 160b in due sostanze distinte

L'additivo "annatto, bissina, norbissina (E 160b)" è soppresso e sostituito da due additivi separati: E 160b(i) bissina di annatto ed E 160b(ii) norbissina di annatto. I richiami negli allegati del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono aggiornati di conseguenza, anche per la vendita diretta al consumatore dei coloranti.

Nuovi usi e livelli massimi negli alimenti

L'allegato II, parte E, del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato con l'introduzione di usi e limiti specifici per bissina di annatto e norbissina di annatto in diverse categorie alimentari, tra cui prodotti lattiero-caseari, formaggi, gelati, confetture, snack, prodotti a base di carne, pesce trasformato, zuppe, salse, bevande aromatizzate, bevande spiritose, dessert e altri prodotti. In più punti è prevista una nota comune secondo cui, se i due additivi sono usati in combinazione, si applica alla somma il livello massimo individuale più elevato, senza superare i limiti individuali.

Aggiornamento dell'allegato III sugli additivi nei preparati di coloranti

Nell'allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008, la voce E 900 (dimetilpolisilossano) è aggiornata per consentirne l'impiego nelle preparazioni dei coloranti E 160a, E 160b(i), E 160b(ii), E 160c, E 160d ed E 160e, con limite di 200 mg/kg nella preparazione e 0,2 mg/l nell'alimento finale.

Soppressione delle vecchie specifiche e introduzione di nuove specifiche tecniche

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 elimina le specifiche relative a tre estratti di annatto non più autorizzati per mancanza di sufficiente valutazione della sicurezza: bissina e norbissina estratte con solvente, estratto alcalino di annatto e annatto estratto in olio. Sono invece introdotte specifiche distinte per quattro nuove forme: bissina estratta con solvente, bissina preparata in soluzione acquosa, norbissina estratta con solvente, norbissina alcalinizzata ottenuta da precipitazione acida e norbissina alcalinizzata non ottenuta da precipitazione acida, con requisiti su tenore minimo, purezza, solventi residui e metalli pesanti.

Regime transitorio

Fino al 2 gennaio 2021 l'additivo annatto, bissina, norbissina (E 160b) può continuare a essere immesso sul mercato secondo le norme vigenti prima del 2 luglio 2020. Fino a tale data possono essere immessi sul mercato anche gli alimenti contenenti tale additivo prodotti ed etichettati conformemente alle vecchie regole; successivamente, tali alimenti possono restare sul mercato fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieadditivi alimentarisicurezza alimentareetichettatura e composizione dei prodotti alimentarilibera circolazione delle mercisalute pubblica

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