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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/772

Regolamento (UE) 2020/772 della Commissione dell’11 giugno 2020 che modifica gli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0772

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 per adattare le misure di eradicazione delle TSE, soprattutto della scrapie classica nei caprini, alle più recenti evidenze scientifiche sull resistenza genetica. Introduce la possibilità di limitare l’abbattimento agli animali suscettibili, riconoscendo alleli di resistenza nei caprini e rafforza il ruolo degli Stati membri nella definizione di strategie di selezione genetica. Inoltre sostituisce i riferimenti ormai superati alla direttiva 89/361/CEE con il regolamento (UE) 2016/1012 e con la nozione di "razza a rischio di estinzione".

Modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per aggiornare le misure di eradicazione delle TSE nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione, con particolare riguardo alla scrapie classica e ai riferimenti al regolamento (UE) 2016/1012.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea alle misure sanitarie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, in particolare agli allevamenti di ovini e caprini in cui sia confermato un caso di scrapie classica o siano adottate misure di gestione connesse. Incide anche sugli scambi e sugli spostamenti di ovini e caprini, sul materiale germinale e sugli animali appartenenti a razze a rischio di estinzione. Restano fermi i casi di esclusione e le specifiche deroghe previste dagli allegati modificati, inclusi i riferimenti alle razze a rischio di estinzione e alle condizioni fissate dagli Stati membri.

Misure di eradicazione delle TSE nei caprini e nelle razze a rischio di estinzione

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 999/2001, che costituisce il quadro UE per prevenzione, controllo ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE). L’intervento è motivato soprattutto dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulla resistenza genetica dei caprini alla scrapie classica e dalla necessità di allineare il testo alle definizioni del regolamento (UE) 2016/1012 in materia di razze a rischio di estinzione.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che, in caso di conferma di scrapie classica in ovini o caprini, il regolamento n. 999/2001 prevede diverse opzioni di gestione del focolaio. Per i caprini, il parere EFSA del 5 luglio 2017 ha ritenuto che gli alleli K222, D146 e S146 conferiscano una resistenza genetica ai ceppi di scrapie classica naturalmente presenti nell’UE; da qui la scelta di introdurre misure analoghe a quelle già esistenti per gli ovini, limitando l’abbattimento ai soli animali suscettibili e consentendo agli Stati membri di adottare strategie di selezione genetica calibrate sulla razza e sulla frequenza degli alleli di resistenza.

Ambito normativo e aggiornamento delle definizioni

Nell’allegato I del regolamento n. 999/2001 vengono aggiornati i rinvii alle definizioni applicabili e si inserisce la nozione di "razza a rischio di estinzione" del regolamento (UE) 2016/1012, articolo 2, punto 24. Viene così sostituito il precedente riferimento alla direttiva 89/361/CEE e all’espressione "razza autoctona minacciata di abbandono" con il nuovo lessico zootecnico-unionale.

Gestione dei focolai di scrapie classica: opzioni 1, 2 e 3

Nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, è confermato che, una volta esclusi BSE e scrapie atipica secondo i metodi di laboratorio dell’allegato X, capitolo C, parte 3, punto 3.2, l’azienda è soggetta a una delle opzioni previste dallo Stato membro. In caso di aziende miste ovini/caprini, lo Stato membro può differenziare il regime tra le due specie.

Opzione 2: abbattimento selettivo dei soli animali suscettibili

La nuova formulazione dell’opzione 2 è il cuore della riforma. È prevista la genotipizzazione di tutti gli ovini e caprini presenti in azienda, con esenzione per gli agnelli e capretti di età inferiore a tre mesi se macellati per il consumo umano entro tale termine. Devono essere abbattuti e distrutti, senza indugio, gli animali individuati dall’indagine epidemiologica, ma sono esclusi dal depopolamento gli ovini ARR/ARR, le pecore con almeno un allele ARR e nessun allele VRQ, gli ovini con almeno un allele ARR destinati solo al consumo umano e i caprini portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 o S146.

Gli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per distruzione devono essere sottoposti a test TSE. Gli Stati membri possono tuttavia:

  • sostituire l’abbattimento/distruzione con la macellazione per il consumo umano, se la macellazione avviene nel territorio dello Stato membro e gli animali di oltre 18 mesi sono testati;
  • differire genotipizzazione e abbattimento/macellazione fino a tre mesi, in particolare se il caso indice è confermato poco prima della stagione delle nascite, mantenendo separati gli animali e i neonati dalle altre aziende;
  • differire le misure fino a tre anni, in greggi o aziende miste, quando ciò sia necessario per ragioni epidemiologiche, per la bassa resistenza genetica della popolazione e per altri fattori, anche economici.

In tale ultima ipotesi i montoni diversi da ARR/ARR devono essere abbattuti o castrati senza indugio e devono essere adottate misure per aumentare la resistenza genetica, anche tramite selezione per accrescere la frequenza di ARR ed eliminare VRQ negli ovini e tramite riproduzione di caproni con alleli K222, D146 o S146.

Opzione 3: mantenimento dell’azienda senza abbattimento obbligatorio

L’opzione 3 consente allo Stato membro di non procedere all’abbattimento/distruzione se sussiste almeno uno dei criteri previsti: difficoltà nel reperire riproduttori resistenti, bassa frequenza degli alleli di resistenza, necessità di evitare consanguineità, oppure una valutazione epidemiologica complessiva favorevole. Entro tre mesi dalla conferma del caso indice il genotipo deve essere determinato su tutti gli animali, fino a un massimo di 50 per specie.

Se emergono casi supplementari di scrapie classica, lo Stato membro deve riesaminare la scelta; se l’opzione 3 non garantisce un controllo adeguato, occorre passare all’opzione 1 o 2. Le autorità nazionali devono inoltre documentare i motivi e i criteri utilizzati per ciascuna decisione di applicazione dell’opzione 3.

Restrizioni successive all’intervento e sorveglianza intensificata

Dopo l’abbattimento o la macellazione degli animali interessati, l’azienda resta soggetta a un protocollo di sorveglianza intensificata TSE, con test sugli animali morti o abbattuti di età superiore a 18 mesi, salvo esenzioni per ovini ARR/ARR e caprini portatori di K222, D146 o S146. Le introduzioni in azienda sono limitate agli animali geneticamente resistenti previsti dal testo, mentre l’uso di montoni, caproni e materiale germinale è rigidamente circoscritto.

Le movimentazioni in uscita sono consentite solo verso distruzione, macello o, per alcuni animali resistenti, verso aziende sottoposte a restrizioni analoghe. È inoltre possibile, se lo Stato membro lo decide, spostare agnelli e capretti per ingrasso prima della macellazione, a condizioni precise, con macellazione entro i dodici mesi di età.

Misure specifiche per le razze a rischio di estinzione

Il regolamento introduce deroghe rilevanti per la conservazione delle razze a rischio di estinzione. In caso di opzione 3 o di differimento particolarmente lungo, gli Stati membri possono autorizzare, a certe condizioni, l’introduzione e l’utilizzo di ovini con genotipi meno restrittivi, di ovini femmine senza allele VRQ e di embrioni senza allele VRQ, quando gli animali appartengano a razze a rischio di estinzione o a programmi di conservazione della razza gestiti da enti selezionatori riconosciuti o autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2016/1012.

Le stesse logiche valgono per gli scambi e gli spostamenti intracomunitari di animali appartenenti a tali razze: i libri genealogici devono essere istituiti e mantenuti da soggetti riconosciuti, e la spedizione è ammessa solo se nello Stato membro di spedizione e di destinazione è attivo un programma di riproduzione volto alla conservazione della razza.

Durata delle restrizioni e regole finali

Per le aziende sottoposte alle misure dell’opzione 3, le restrizioni si applicano per due anni dall’ultimo caso di TSE diverso dalla scrapie atipica. Se nel biennio compare un caso di scrapie atipica, si applicano anche le misure ulteriori previste per tale ipotesi.

Quanto all’entrata in vigore, il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, VII e VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Le modifiche riguardano definizioni, misure successive a un focolaio di scrapie classica, condizioni per la movimentazione degli animali e disciplina specifica per le razze a rischio di estinzione.

Nuove definizioni e riferimenti normativi

Nell’allegato I viene aggiornato il rinvio alle definizioni applicabili, includendo il regolamento (UE) 2016/1012. Viene aggiunta la definizione di "razza a rischio di estinzione" ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012, sostituendo il vecchio riferimento alla "razza autoctona minacciata di abbandono".

Opzioni di gestione dei focolai di scrapie classica negli ovini e caprini

Nell’allegato VII, capitolo B, punto 2.2.2, si conferma che, esclusa BSE e scrapie atipica, l’azienda è soggetta alle condizioni dell’opzione scelta dallo Stato membro tra tre modelli: opzione 1, opzione 2 e opzione 3. Per le aziende miste ovini/caprini, lo Stato membro può applicare opzioni diverse alle due specie.

Opzione 2: abbattimento selettivo degli animali suscettibili

L’opzione 2 viene riscritta per consentire la genotipizzazione di tutti gli ovini e caprini e l’abbattimento/distruzione solo degli animali suscettibili, con esenzione per specifici genotipi resistenti. Per i caprini sono esentati gli animali portatori di almeno uno degli alleli K222, D146 e S146. Sono previsti test TSE sugli animali di età superiore a 18 mesi abbattuti per distruzione. Gli Stati membri possono sostituire l’abbattimento con la macellazione per consumo umano, differire le misure fino a tre mesi in prossimità della stagione delle nascite, oppure differire fino a tre anni in casi particolari legati alla bassa resistenza genetica e ad altri fattori epidemiologici ed economici.

Opzione 3: assenza di obbligo di abbattimento e criteri di applicazione

L’opzione 3 consente allo Stato membro di non procedere all’abbattimento se ricorre almeno uno dei criteri previsti, tra cui la difficoltà di reperire riproduttori resistenti, la bassa frequenza degli alleli di resistenza, la necessità di evitare consanguineità o una valutazione epidemiologica favorevole. È richiesto il genotipo di tutti gli animali fino a 50 per specie entro tre mesi dalla conferma del caso indice. In caso di casi supplementari, lo Stato membro deve riesaminare la decisione e, se necessario, passare all’opzione 1 o 2. Gli Stati membri devono conservare traccia dei motivi della decisione.

Restrizioni successive all’eradicazione e sorveglianza intensificata

Dopo l’abbattimento o la macellazione degli animali interessati, l’azienda è sottoposta a sorveglianza intensificata TSE, con test sugli animali morti o abbattuti di età superiore a 18 mesi, salvo esenzioni per gli ovini ARR/ARR e i caprini con alleli di resistenza. Sono previste restrizioni sulle introduzioni in azienda, sull’uso di riproduttori e materiale germinale, e sulle movimentazioni in uscita, con regole specifiche per animali resistenti e per il trasferimento verso macello o aziende restritte.

Deroghe e gestione genetica nelle razze a rischio di estinzione

In caso di opzione 3 o di differimento di cui all’opzione 2, gli Stati membri possono consentire, a condizioni tassative, l’introduzione e l’uso di ovini e relativi embrioni/sperma anche se non pienamente conformi ai genotipi preferenziali, quando gli animali appartengono a una razza a rischio di estinzione o a un programma di conservazione della razza realizzato da un ente selezionatore riconosciuto o da un’autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2016/1012. Si disciplina inoltre il pascolo comune, il divieto di spedizione di sperma, embrioni e ovuli e la durata biennale di alcune restrizioni.

Aggiornamento delle norme sugli scambi di animali e razze a rischio di estinzione

Nell’allegato VIII, capitolo A, vengono aggiornate le condizioni per gli scambi intracomunitari e gli spostamenti di animali, inserendo il riferimento ai caprini portatori degli alleli K222, D146 o S146 e ai requisiti per le razze a rischio di estinzione. I libri genealogici devono essere istituiti e tenuti da enti selezionatori riconosciuti o autorità competenti conformemente al regolamento (UE) 2016/1012. Vengono inoltre disciplinate le restrizioni successive all’ingresso di animali non conformi, con durate di tre anni o sette anni in caso di rischio trascurabile o programma nazionale approvato di lotta contro la scrapie.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleprotezione degli animalizootecniascambi intracomunitarisicurezza alimentare

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