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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01189/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di cassazione esamina i ricorsi proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che li aveva condannati per un reato in materia di stupefacenti. I ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la misura della pena e il giudizio di responsabilità, deducendo in particolare l'insussistenza del dolo. La Corte ritiene che le censure siano inammissibili perché, da un lato, ripetitive di questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito e, dall'altro, dirette in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; inoltre, esse risultano generiche e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    è la norma incriminatrice posta a base della condanna; è stato invocato il mancato riconoscimento della fattispecie attenuata di cui al comma 5.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito perché reputa i motivi inammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza dell'inammissibilità dei ricorsi.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Non può essere richiesto alla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, trattandosi di valutazioni riservate al giudice di merito.
  • La doglianza sulla sussistenza del dolo o sul mancato riconoscimento della fattispecie attenuata in materia di stupefacenti deve misurarsi con la motivazione di merito; in difetto di specificità il ricorso è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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