Ordinanza n. 4525/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito, attribuzione del punteggio e individuazione dei vincitori del concorso per la classe A028 in Campania e Molise
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura concorsuale sostenendo di avere diritto a ulteriori 12,50 punti per il titolo di assegnista di ricerca, dichiarato nella domanda di partecipazione e successivamente esibito, ai sensi del punto B.4.4 della Tabella A allegata al bando. Ha quindi chiesto la rettifica del punteggio, l'inserimento tra i vincitori e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Il ricorso era stato notificato alle amministrazioni e a un solo candidato controinteressato, collocato nella posizione ambita dal ricorrente. Il Collegio ha rilevato che il contraddittorio doveva essere integrato nei confronti degli altri partecipanti alla procedura selettiva, potenzialmente incisi dall'eventuale accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la controversia sul riconoscimento dei 12,50 punti. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura, ritenendo insufficiente la notifica effettuata a un solo controinteressato. Ha autorizzato, in alternativa alle notifiche individuali, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con specifiche modalità di mantenimento online, attestazione dell'avvenuta pubblicazione e collegamento dalla home page. La pubblicazione dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova dovrà essere depositata entro i successivi 15 giorni. È stato fissato il prosieguo dell'udienza pubblica all'11 febbraio 2027. Le precedenti questioni cautelari e istruttorie sono richiamate, ma l'ordinanza non decide nuovamente sul merito né sulla domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 151 c.p.c.
in alternativa alla notifica per pubblici proclami
Consente al giudice di individuare modalità idonee a rendere effettiva la conoscenza del ricorso da parte dei controinteressati; nel caso concreto è stata autorizzata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica
Richiamato nella domanda del ricorrente quale fondamento della richiesta di inserimento tra i vincitori e di rettifica della posizione in graduatoria; non è stato applicato con una decisione di merito.
Massime di principio
- Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro una graduatoria concorsuale può incidere sulla posizione di più partecipanti, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, non essendo sufficiente la notifica a uno solo di essi.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, quando tale modalità assicuri una concreta probabilità di conoscenza del ricorso e risulti più effettiva della pubblicazione integrale in Gazzetta Ufficiale.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami può essere subordinata alla pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco dei controinteressati, alla permanenza online degli atti sino alla definizione del giudizio, all'inserimento di un collegamento dalla home page istituzionale e al deposito della prova dell'avvenuta pubblicazione entro termini perentori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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