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Sentenza

Sentenza n. 263/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Comune di Mereto di Tomba del 31.07.2025, comunicato a mezzo raccomandata A/R in data 13.08.2025, con cui è stata rigettata l’istanza di autorizzazione all’esumazione straordinaria dei resti mortali del Sig. Stefano Petrazzo, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la nota prot. int. 4574/2025 richiamata nel provvedimento impugnato

Giustizia amministrativa202500543

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'esumazione straordinaria di resti mortali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 31 luglio 2025, comunicato il 13 agosto 2025, con cui era stata rigettata l'istanza di autorizzazione all'esumazione straordinaria dei resti mortali di un familiare, chiedendo l'annullamento del diniego e degli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusa la nota interna richiamata nel provvedimento. Dal testo non emergono specifici vizi di legittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato, con memoria, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

La decisione

Il TAR, richiamato l'art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che non residuasse una controversia da decidere. Ha compensato le spese tra le parti costituite e ha posto a carico dell'Amministrazione l'obbligo di rimborsare alla ricorrente il contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo. Il Comune non si era costituito in giudizio; è stata inoltre indicata come non costituita una controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Visto l’art.34, comma 5, del codice del processo amministrativo

    La disposizione è stata applicata per dichiarare cessata la materia del contendere a seguito della dichiarazione della ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, viene dichiarata e risulta accertata la cessazione della materia del contendere, il giudice amministrativo deve definire il giudizio con tale declaratoria, senza pronunciarsi nel merito della legittimità dell'atto impugnato.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di regolare le spese processuali e di porre a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato anticipato dal ricorrente, anche compensando le ulteriori spese tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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