Cassazione Civile, Ordinanza n. 29668/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un'intimazione di pagamento per contributi di bonifica relativi all'anno d'imposta 2014, riferiti a terreni di sua proprietà. Con l'unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e vizio motivazionale ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'assenza di un beneficio specifico e diretto derivante dalle opere consortili. Secondo la ricorrente, essendo mancato il piano generale di bonifica, sarebbe stato invece onere del Consorzio dimostrare il presupposto impositivo, cioè il beneficio arrecato ai fondi. Ha inoltre affermato di avere provato in appello, tramite relazione tecnica di parte, l'inesistenza di interventi di manutenzione e quindi l'insussistenza del beneficio consortile. Nel motivo ha anche contestato la rilevanza dell'inclusione dei fondi nel perimetro di contribuenza e dell'approvazione del piano di classifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per più ragioni concorrenti: commistione e sovrapposizione, nello stesso mezzo, dei vizi di cui all'art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.; inammissibilità del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme senza specifica indicazione delle diverse rationes di fatto delle due sentenze di merito; tentativo di ottenere una rivalutazione del merito sotto l'apparente deduzione di violazione di legge; mancata specifica censura della ratio decidendi relativa alla disciplina regionale e all'assenza del piano generale di bonifica. Ha inoltre osservato che, comunque, la CTR ha correttamente applicato i principi consolidati in tema di contributi consortili di bonifica: con piano di classifica approvato e inclusione nel perimetro di contribuenza, il beneficio si presume e grava sul contribuente la prova contraria. La Corte ha anche ribadito che il contributo consortile è un tributo di scopo, non fondato su un rapporto sinallagmatico, sicché l'eventuale mancata esecuzione di specifici interventi di manutenzione non esclude di per sé il presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non se si contesta la valutazione delle prove già correttamente allocate.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c.
Non è consentita la sovrapposizione indistinta del vizio di violazione di legge con quello di omesso esame/motivazione, né una censura volta a una rivalutazione dei fatti.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nel caso di doppia conforme il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate e dimostrate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, commi 2 e 3, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina sul filtro e sulla riformulazione del vizio motivazionale si applica ai giudizi e alle sentenze nei termini indicati dalla norma.
legge regionale della Puglia n. 4 del 2012
Richiamata quale base della disciplina intertemporale considerata dalla CTR quanto alla rilevanza del piano generale di bonifica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare senza ordine logico i vizi di violazione di legge e di omesso esame del fatto decisivo, quando la censura miri in realtà a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo se è errata l'attribuzione dell'onere probatorio; se si contesta la valutazione del materiale istruttorio, la doglianza attiene al merito e non alla ripartizione dell'onere della prova.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione specifica delle differenti ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, altrimenti è inammissibile.
- In tema di contributi di bonifica, l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza e l'approvazione del piano di classifica fondano una presunzione di beneficio consortile, che il contribuente può superare solo con prova contraria specifica.
- Il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria e di scopo, non sinallagmatica: il presupposto non coincide con un rapporto di corrispettività per singole attività di manutenzione, ma con il beneficio fondiario specifico derivante dall'opera di bonifica.
- La mancata esecuzione di specifici interventi manutentivi non esclude automaticamente il presupposto del contributo di bonifica, se permane il beneficio, anche solo in termini di fruibilità concreta, per i fondi assoggettati.
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