Sentenza n. 4118/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento - della deliberazione del Consiglio Comunale di Leggiuno del 28 gennaio 2022, n. 7, recante “Approvazione variante parziale n. 2 al vigente PGT ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12. Esame osservazioni - controdeduzioni”, il cui avviso di approvazione definitiva è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e concorsi n. 28 del 13 luglio 2022, nella parte in cui ha reiterato il vincolo a parcheggio sul terreno di proprietà della Ricorrente, censito al Catasto Terreni del Comune di Leggiuno al foglio 902, mappale n. 2829; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Leggiuno del 18 giugno 2021 n. 27, recante “Adozione variante parziale n. 2 al vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/2005”; - degli elaborati normativi e cartografici di variante approvati dalle deliberazioni di Consiglio Comunale suindicate, nella parte in cui hanno reiterato il vincolo a parcheggio sul terreno di proprietà della Ricorrente e, segnatamente, della Tavola PdS 08.b “Carta delle Previsioni - Quadro B - Sud/Ovest”; della Tavola PdS 09 “Destinazione funzionale degli spazi pubblici”; della Tavola PdR 01.b “Carta delle trasformazioni - Quadro B - Sud/Ovest”; - di ogni altro atto presupposto e/o preparatorio e/o connesso e/o consequenziale e/o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di adozione e approvazione di una variante parziale al PGT e relativi elaborati, nella parte in cui rappresentano il terreno della ricorrente come interessato da "standard di PRG reiterati" e quindi da un vincolo a parcheggio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la variante parziale al PGT approvata dal Comune, deducendo che essa avesse reiterato, senza adeguata istruttoria e motivazione, un vincolo a parcheggio pubblico gravante da decenni sulla sua proprietà e già decaduto. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 9, commi 2 e 4, d.P.R. 327/2001, dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 13 l.r. Lombardia 12/2005, degli artt. 3, 42 e 97 Cost., dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché disparità di trattamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza, lamentando che il Comune avesse confermato il vincolo senza verificare i presupposti della reiterazione e senza esplicitare le ragioni della scelta. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 9, comma 3, l.r. Lombardia 12/2005, in combinato disposto con l'art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001, dell'art. 97 Cost. e delle Norme di attuazione del Piano dei servizi, sostenendo che mancasse una verifica dell'attualità dell'esigenza pubblica, anche in presenza di una dotazione di aree a standard superiore al minimo legale. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della disciplina paesaggistica, inclusi l'art. 142, comma 1, lett. b), e l'art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004, il D.M. 26 settembre 1962 e l'art. 19 delle Norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, per non avere il Comune considerato la particolare sensibilità paesaggistica dell'area. Con il quarto motivo ha dedotto l'irragionevolezza, l'illogicità e la violazione dell'art. 97 Cost., sostenendo l'inadeguatezza concreta dell'area alla realizzazione di un parcheggio pubblico. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità o inammissibilità del ricorso, sostenendo che la variante fosse meramente ricognitiva di previsioni precedenti, e ne ha comunque dedotto l'improcedibilità per la successiva adozione di una nuova variante priva del vincolo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza congiunta di rinvio, ritenendo che l'attesa dell'approvazione definitiva di una nuova variante non integrasse una situazione eccezionale rilevante ai fini del diritto di difesa. Ha inoltre escluso l'improcedibilità, poiché la mera adozione di un nuovo strumento urbanistico, non ancora approvato, non sostituisce il piano vigente e non elimina l'interesse a contestare la variante definitivamente approvata. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile: la dicitura "standard di PRG reiterati", inserita in tavole dichiarate variate o integrate dalla deliberazione, esprimeva una volontà di confermare vincoli già scaduti e non una mera ricognizione. Anche ove il Comune non avesse inteso formalmente reiterare il vincolo, la rappresentazione cartografica di un vincolo decaduto non sarebbe stata neutra, perché avrebbe attribuito al fondo una qualità giuridica non più esistente, creando un disallineamento tra il regime urbanistico effettivo e quello risultante dagli atti ufficiali e incidendo concretamente sulle facoltà del proprietario. Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso rilevando che il Comune aveva riportato le previsioni del PGT 2016 senza verificare quali vincoli fossero ancora efficaci e quali fossero decaduti. La reiterazione del vincolo, o comunque la sua rappresentazione come ancora vigente, è stata quindi ritenuta illegittima per omessa istruttoria e motivazione circa la persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera e circa i presupposti previsti dall'art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001. È stata valorizzata anche la successiva condotta comunale, consistita nell'avvio di una nuova pianificazione e nell'adozione di una variante che aveva stralciato il vincolo, pur non essendo tale sopravvenienza sufficiente a determinare l'improcedibilità. Gli atti impugnati sono stati annullati nella parte in cui indicavano le aree della ricorrente come interessate da "standard di PRG reiterati". Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, d.P.R. 327/2001
La reiterazione di un vincolo preordinato all'esproprio decaduto richiede una verifica istruttoria e una motivazione sulla sussistenza dei relativi presupposti, in particolare sulla persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
art. 9, commi 2 e 3, d.P.R. 327/2001
Rilevanti nel quadro della disciplina della durata e della reiterazione dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.
art. 9, comma 12, l.r. Lombardia 12/2005
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina regionale dei vincoli urbanistici.
art. 13 l.r. Lombardia 12/2005
Disciplina il procedimento di approvazione della variante al PGT oggetto di impugnazione.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La richiesta di rinvio dell'udienza deve fondarsi su gravi ragioni idonee a incidere sulle esigenze di tutela del diritto di difesa; non è sufficiente l'interesse ad attendere l'approvazione di una variante urbanistica satisfattiva.
art. 142, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004
Richiamato con riferimento alla tutela paesaggistica della fascia di rispetto del Lago Maggiore.
art. 143, comma 9, d.lgs. 42/2004
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina paesaggistica applicabile all'area.
art. 3 Cost.
Richiamato per la dedotta disparità di trattamento.
art. 42 Cost.
Richiamato a tutela del diritto di proprietà inciso dal vincolo urbanistico.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione al buon andamento dell'azione amministrativa e alla necessità di una scelta pianificatoria ragionevole e adeguatamente istruita.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato dalla ricorrente a tutela del diritto di proprietà.
Massime di principio
- La reiterazione di un vincolo urbanistico preordinato all'esproprio già decaduto non può essere disposta mediante il semplice recepimento automatico di precedenti previsioni pianificatorie: l'amministrazione deve svolgere una specifica istruttoria e fornire una motivazione sulla sussistenza dei presupposti di legge, inclusa la persistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.
- La rappresentazione, negli elaborati ufficiali di una variante urbanistica, di un vincolo già decaduto come ancora vigente non è una circostanza meramente ricognitiva o neutra: essa crea un disallineamento tra il regime giuridico effettivo del fondo e la sua rappresentazione pubblica, incide concretamente sulla posizione del proprietario ed è autonomamente lesiva.
- La successiva adozione di una variante urbanistica priva del vincolo contestato non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso finché la nuova variante non sia definitivamente approvata, poiché la mera adozione non sostituisce lo strumento urbanistico vigente.
- Il rinvio della trattazione ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede situazioni eccezionali e gravi ragioni connesse alle esigenze di difesa; non è sufficiente l'interesse delle parti ad attendere l'esito di un procedimento pianificatorio amministrativo ancora in corso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 972/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14298/2026 - Roma, Sezione 4B
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14299/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14300/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14301/2026 - Roma, Sezione 1
- Sentenza · 18 ago 2026Sentenza n. 14302/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →