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Sentenza

Sentenza del 06/12/2017 n. 5147 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Processo tributario - Sospensione - Rogatoria internazionale - Obbligo - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sospensione obbligatoria è stata esclusa. La presenza di una rogatoria internazionale, anche se possono essere disposti rinvii per attendere o acquisire informazioni, non impone di per sé la sospensione del giudizio. Né l'art. 295 c.p.c. né l'art. 39 del d.lgs. n. 546/1992 prevedono tale obbligo al di fuori delle ipotesi espressamente stabilite dalla legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la mancata sospensione del processo tributario, sostenendo che, in presenza di una rogatoria internazionale finalizzata ad acquisire informazioni rilevanti, il giudizio dovesse essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c. fino alla conclusione della rogatoria.

Norme richiamate

  • Art. 295 del codice di procedura civile

    La disposizione non impone la sospensione necessaria del giudizio tributario in attesa dell'esito di una rogatoria internazionale, salvo che ricorra una specifica ipotesi prevista dalla legge.

  • Art. 39 del decreto legislativo n. 546/1992

    Nel processo tributario la sospensione obbligatoria è limitata ai casi espressamente previsti; la rogatoria internazionale non costituisce, di per sé, una causa autonoma di sospensione necessaria.

Massime di principio

  • La richiesta o l'esecuzione di una rogatoria internazionale non comporta automaticamente la sospensione del processo tributario.
  • Il giudice può disporre rinvii o adottare misure organizzative per attendere informazioni, senza che ciò equivalga necessariamente a una sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c.
  • La sospensione necessaria deve essere riconosciuta solo quando ricorrono i presupposti previsti espressamente dalla legge; non può essere fondata sulla sola utilità o opportunità di attendere l'esito di attività istruttorie esterne.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra sospensione obbligatoria, sospensione facoltativa e semplice rinvio dell'udienza, verificando la specifica disciplina del processo tributario.

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