Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31061/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia e, valorizzando l'unicità dell'obbligazione tributaria solidale, ha dichiarato estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese del giudizio di cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso avverso la sentenza della CTR.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce da accertamenti IRPEF e ILOR per l'anno 1996 emessi dall'Ufficio nei confronti di alcuni soggetti ritenuti soci di una società di fatto operante nel settore immobiliare, con attribuzione dei redditi d'impresa a una pretesa società di fatto. Dopo un articolato contenzioso di merito, l'Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata l'esistenza della società di fatto e quindi l'imponibilità dei redditi secondo la tesi erariale. I motivi di ricorso riguardavano: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2251, 2266, 2297 e 2719 c.c. per avere la CTR escluso la prova, anche presuntiva, della società di fatto nonostante gli elementi indiziari dedotti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo subordinato relativo alla disciplina della società di fatto e all'imputazione del reddito d'impresa; 3) violazione degli artt. 5 d.P.R. 917/1986 e 2266, 2267 c.c. per avere la CTR ritenuto che l'insussistenza della società di fatto comportasse l'integrale caducazione dell'avviso di accertamento. Nel corso del giudizio di legittimità alcuni contribuenti hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. 119/2018, depositando domanda e versamenti, e sostenendo che l'assenza di diniego tempestivo dell'Agenzia avesse determinato l'estinzione del processo anche per i coobbligati non aderenti.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura sull'apprezzamento delle prove e delle presunzioni da parte del giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul motivo subordinato di appello

  • art. 2251 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di società di persone/società di fatto

  • art. 2266 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di imputazione del rapporto sociale e rappresentanza

  • art. 2297 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di disciplina della società irregolare o di fatto

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dalla parte ricorrente in tema di efficacia probatoria delle copie

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato per l'imputazione per trasparenza del reddito di impresa ai soci

  • art. 2267 c.c.

    richiamato per la responsabilità dei soci rispetto alle obbligazioni sociali

  • art. 1294 c.c.

    la Corte richiama la presunzione di solidarietà passiva tra coobbligati quale base dell'efficacia estensiva della definizione agevolata

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    la Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle liti fiscali: sospensione del processo, termine per il diniego, estinzione del giudizio in mancanza di istanza di trattazione tempestiva

  • art. 53 legge n. 413/1991

    richiamato quale precedente disciplina della definizione agevolata, interpretata nel senso che la domanda di uno dei coobbligati produce effetti per tutti quando l'obbligazione è solidale

Massime di principio

  • Quando l'obbligazione tributaria è solidale tra più coobbligati, la definizione agevolata della lite presentata e perfezionata da uno di essi esplica effetti estintivi anche nei confronti degli altri, poiché rileva l'unicità del credito e dell'obbligazione.
  • La disciplina speciale della definizione delle liti fiscali comporta l'estinzione del processo al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso sul merito della pretesa tributaria.
  • Nelle controversie relative a obbligazioni solidali verso il fisco, la domanda di definizione agevolata impone una considerazione unitaria della posizione debitoria, con estensione degli effetti del pagamento effettuato da uno dei coobbligati all'intero rapporto obbligatorio.
  • Se la lite è definita secondo la procedura agevolata e non sussiste un valido impulso di trattazione nei termini previsti dalla normativa speciale, il giudizio deve essere dichiarato estinto con compensazione delle spese secondo la disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniObbligazioni solidali
RamiTributiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.