Cassazione Civile, Ordinanza n. 26580/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di illuminazione pubblica eseguiti in Palermo in occasione della Conferenza ONU sul crimine transnazionale. La società appaltatrice, quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese, ottenne un decreto ingiuntivo per il saldo residuo del prezzo risultante dal certificato di collaudo. Il Comune propose opposizione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che, per effetto della disciplina speciale dettata dal d.l. 238/2000 convertito in l. 304/2000, l’obbligo di pagamento gravasse sulla Prefettura. Il Tribunale rigettò l’opposizione, ma la Corte d’appello accolse il gravame del Comune, revocò il decreto ingiuntivo e condannò l’impresa a restituire quanto percepito. In cassazione la società dedusse violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.l. 238/2000, sostenendo che la normativa speciale configurasse una delegazione amministrativa intersoggettiva: il Comune, quale soggetto delegato e stazione appaltante, avrebbe agito in nome proprio e sarebbe rimasto il soggetto obbligato verso l’appaltatore; il richiamo dell’art. 11 del contratto alla disciplina speciale confermerebbe tale assetto. La Corte di cassazione ha ritenuto invece che la norma speciale individui la Prefettura solo come soggetto tenuto a provvedere al pagamento delle spese, ma non come debitore contrattuale verso l’impresa appaltatrice.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva escluso la legittimazione passiva del Comune e ha rinviato alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che il Comune, avendo stipulato il contratto di appalto in nome proprio come committente e stazione appaltante, resta il soggetto contrattualmente obbligato verso l’impresa; la disciplina speciale si limita a prevedere il finanziamento statale e le modalità di erogazione delle somme da parte della Prefettura, senza derogare ai principi generali sulle obbligazioni derivanti dal contratto.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
la censura è stata proposta per violazione o falsa applicazione di legge
artt. 1 e 2 d.l. 28 agosto 2000, n. 238, conv. in l. 27 ottobre 2000, n. 304
la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale attribuisca alla Prefettura il compito di provvedere al pagamento delle spese, come meccanismo di finanziamento e rimborso, ma non introduca una responsabilità contrattuale diretta dello Stato verso l’appaltatore
art. 1, comma 4, d.l. 238/2000
"Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo"
la previsione riguarda il soggetto incaricato del pagamento e i presupposti per l’erogazione, non una deroga al regime ordinario della responsabilità contrattuale del committente
art. 1705 c.c.
anche ipotizzando un mandato ex lege, il soggetto che agisce in nome proprio acquista diritti e assume obblighi verso i terzi; dunque il Comune resta obbligato verso l’appaltatore
art. 11 del contratto di appalto
il richiamo alla disciplina speciale è stato interpretato come mera esplicitazione della fonte dei finanziamenti e non come traslazione dell’obbligazione contrattuale sulla Prefettura
Massime di principio
- Nell’appalto stipulato da un ente pubblico in nome proprio, la legittimazione passiva verso l’appaltatore spetta all’ente che ha concluso il contratto, salvo che la legge speciale disponga in modo espresso e univoco la traslazione del debito su un diverso soggetto.
- La previsione normativa che indichi un’amministrazione come soggetto tenuto al pagamento delle spese di un’opera pubblica può valere come disciplina del finanziamento o del rimborso, ma non equivale di per sé ad assumere un’obbligazione contrattuale diretta verso il terzo appaltatore.
- Il richiamo contrattuale a una normativa speciale sul finanziamento dei lavori non basta, da solo, a modificare il regime ordinario dei rapporti obbligatori se la legge richiamata non contiene una deroga espressa ai principi generali.
- Per escludere la responsabilità del committente che ha stipulato il contratto occorre una previsione normativa speciale chiara e specifica; in difetto, valgono i principi generali secondo cui chi agisce in nome proprio assume diritti e obblighi derivanti dal contratto.
- Le norme speciali che impongono controlli, certificazioni e attestazioni prima del pagamento descrivono un procedimento di erogazione della spesa pubblica, non necessariamente il soggetto debitore nei confronti dell’appaltatore.
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