Cassazione Penale, Sentenza n. 15305/2022 del 20/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente ha dedotto che il reato di incendio doloso a lei ascritto (fatto del 15/01/2010) si era estinto per prescrizione. Ha sostenuto che, applicando la disciplina temporale introdotta dalla legge n. 251/2005 (applicabile ratione temporis), il termine di prescrizione era di 8 anni e 9 mesi e che i periodi di sospensione verificatisi nei gradi di merito ammontavano complessivamente a non più di 235 giorni (anche computando i tempi ex art. 544 c.p.p.), per cui la prescrizione si sarebbe perfezionata al più tardi entro il 15/11/2019 (o, come dedotto in ricorso, entro il 5/11/2019). Tale eccezione era stata sollevata per iscritto nelle conclusioni ai sensi dell'art. 23 comma 8 (d.l. n.149/2020 e legge n.176/2020). La Suprema Corte, nel giudizio di legittimità, aveva omesso di esaminare la questione prescrizionale con riguardo alla posizione di Fabbri, benché avesse deciso il ricorso del coimputato con riferimento alla recidiva; la ricorrente ha quindi proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione (V Sez.) ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che la sentenza impugnata non aveva esaminato, neppure implicitamente, il profilo della prescrizione rispetto alla posizione di Fabbri e che tale omissione costituiva un errore di fatto rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. Applicando la disciplina di legge 251/2005 al fatto del 15/01/2010 e computando i periodi di sospensione come dedotti, la Corte ha ritenuto che il termine prescrizionale si fosse compiuto al più tardi il 15/11/2019, quindi anteriormente alla pronuncia di legittimità. Conseguentemente la Corte ha revocato la sentenza della Prima Sezione della Cassazione n. 8270 del 4/12/2020 limitatamente alla posizione di Fabbri e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 19/03/2019 nei confronti di Fabbri per intervenuta prescrizione. La decisione è limitata alla posizione della ricorrente: non sono emersi elementi per disporre il proscioglimento nel merito.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto quando la statuizione impugnata derivi esclusivamente da un errore percettivo (svista od equivoco). In questo caso è stato ritenuto applicabile perché la Corte non aveva esaminato la questione della prescrizione, malgrado fosse stata sollevata.
legge n. 251/2005
Disciplina il nuovo termine prescrizionale applicabile ratione temporis ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore di successive modifiche; per il fatto del 15/01/2010 è stato ritenuto applicabile il termine di prescrizione di anni 8 e mesi 9.
art. 23 comma 8 d.l. n. 149/2020 e art. 23-bis legge n. 176/2020
Norme di richiamo procedurale che disciplinano la possibilità di formulare specifiche conclusioni in Cassazione; la Corte ha rilevato che l'eccezione di prescrizione era stata regolarmente dedotta nelle conclusioni, sicché doveva essere esaminata.
art. 544 c.p.p.
Riguarda i termini per la redazione delle sentenze di merito; nel caso si è discusso se i tempi previsti da tale norma possano essere computati come periodi di sospensione della prescrizione. La Corte ha osservato che tali tempi non dovrebbero essere computati quando l'imputato non è mai stato sottoposto a misura cautelare.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato si è perfezionata durante il processo di legittimità e la Corte non la rileva o non la esamina, è possibile proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per errore di fatto, purché l'omissione sia dovuta a una svista percettiva e non a una valutazione giuridica.
- Per valutare la prescrizione è cruciale l'applicazione della disciplina ratione temporis: bisogna verificare quale legge prescrizionale si applica alla data del fatto e calcolare correttamente i termini base e i periodi di sospensione.
- I periodi di sospensione dedotti (es. quelli derivanti dai gradi del giudizio) devono essere documentati e computati con attenzione; alcuni periodi (come i tempi per la redazione delle sentenze ex art. 544 c.p.p.) potrebbero non essere computabili se l'imputato non è stato sottoposto a misure cautelari.
- L'eccezione di prescrizione va sollevata con chiarezza e per tempo nelle deduzioni processuali (anche in Cassazione secondo le norme introdotte da d.l. n.149/2020 e legge n.176/2020) perché la mancata tempestiva deduzione può precluderne l'esame.
- La declaratoria di prescrizione determina, in generale, l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio quando non emergono elementi tali da consentire di pronunciare il proscioglimento nel merito; occorre distinguere tra estinzione del reato e accertamento nel merito della responsabilità.
- Occorre verificare sempre l'eventuale sussistenza di cause di aumentazione del termine prescrizionale (es. recidiva) che possono modificare il calcolo: la presenza o meno della recidiva incide direttamente sulla durata del termine.
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