Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14704/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento 1) della Determina n. Rep. QI/825/2025 del 5 marzo 2025 - n. prot. QI/47735/2025 del 5 marzo 2025, avente ad oggetto: “Reiezione istanza di Condono prot. 0/525401 sot.0 del 21.06.2004 - abuso in Via Tommaso Fortifiocca, 90 - 00179 - Roma - Municipio VII”, notificata in data 11 marzo 2025; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la relazione istruttoria, nonché espressamente la Relazione di Valutazione delle osservazioni prot. Ql/128857 del 27 luglio 2022 in uno a ogni valutazione in essa contenuta, richiamata per relationem nel corpo della determina n. QI/825/2025 di cui al punto 1).

Giustizia amministrativa202506257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di definizione di un’istanza di condono edilizio relativa a una tettoia stamponata di circa 180 mq, qualificata dall’amministrazione come nuova costruzione non residenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego dell’istanza di condono presentata nel 2004 ai sensi dell’art. 32 d.l. 269/2003, deducendo tre gruppi di censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione degli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria, illogicità e carenza di motivazione, sostenendo che il provvedimento fosse meramente apparente e non avesse esaminato adeguatamente le osservazioni procedimentali, in particolare la sentenza penale che aveva qualificato l’opera come residenziale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 32 d.l. 269/2003 e dell’art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004, nonché illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione, contestando la qualificazione della tettoia come nuova costruzione non residenziale anziché come opera pertinenziale e richiamando nuovamente il giudicato penale. Con il terzo motivo ha sostenuto che sull’istanza si fosse formato il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 32, comma 36, d.l. 269/2003 e dell’art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima la qualificazione dell’opera come non residenziale e destinata allo svolgimento di attività commerciale, valorizzando la descrizione contenuta nella domanda di condono, la precedente sentenza del TAR Lazio n. 5941/2018 e la dichiarazione della precedente proprietà circa l’utilizzo economico del manufatto. Ha inoltre escluso la natura pertinenziale della tettoia, in ragione della superficie di circa 180 mq, delle travi stabilmente infisse al terreno e della copertura permanente, elementi indicativi di autonomia strutturale e funzionale. Ne consegue che l’abuso rientra nella tipologia 1, relativa alle nuove costruzioni, e non nella tipologia 6 dichiarata dal richiedente. Applicando l’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, il Collegio ha affermato che il condono straordinario è ammissibile per le nuove costruzioni soltanto se aventi destinazione residenziale; le opere non residenziali sono condonabili, nei limiti normativi, soltanto se realizzate in ampliamento. È stata esclusa la rilevanza vincolante della sentenza penale, poiché vige il principio dell’autonomia degli accertamenti amministrativi rispetto a quelli penali e il giudicato penale non vincola in modo assoluto l’amministrazione nell’accertamento dei fatti rilevanti per la vigilanza edilizia. Anche il motivo sul silenzio-assenso è stato respinto: la formazione del silenzio significativo presuppone che l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale del condono; poiché l’opera non residenziale, qualificata come nuova costruzione, era estranea all’ambito applicativo del d.l. 269/2003, tale conformità mancava e il silenzio-assenso non poteva formarsi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il condono edilizio previsto ai sensi dall'art. 32 del decreto-legge n. 269/2003 convertito in legge n. 326/2003 si applica unicamente in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale; la condonabilità delle opere con destinazione non residenziale è limitata alle opere realizzate "in ampliamento" entro i limiti di cubatura prescritti.

    La disposizione, in quanto eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica: le nuove costruzioni non residenziali sono escluse dal condono, mentre le opere non residenziali in ampliamento possono rientrarvi nei limiti previsti.

  • art. 32, comma 36, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Il silenzio-assenso sul condono può formarsi solo quando l’istanza sia astrattamente conforme al modello legale previsto dalla disciplina del condono.

  • art. 6, comma 3, l.r. Lazio n. 12/2004

    La disposizione è richiamata quale disciplina regionale del condono e del silenzio-assenso; la sua applicazione presuppone comunque la riconducibilità dell’opera all’ambito oggettivo del condono previsto dalla normativa statale.

  • artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Le garanzie partecipative e l’obbligo di esame delle osservazioni non risultano violati quando l’amministrazione abbia svolto un’istruttoria adeguata e motivato sulla corretta qualificazione dell’opera e sulla sua non condonabilità.

  • art. 654 c.p.p.

    Il richiamo alla norma non comporta, nella fattispecie, un vincolo assoluto del giudicato penale sull’accertamento amministrativo della destinazione e delle caratteristiche dell’abuso edilizio.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, il condono straordinario riguarda le nuove costruzioni aventi destinazione residenziale; le opere non residenziali possono essere condonate, nei limiti previsti, soltanto se realizzate in ampliamento, non essendo ammissibile un’estensione analogica di una disciplina eccezionale.
  • Una tettoia di rilevanti dimensioni, stabilmente infissa al suolo e dotata di copertura permanente, con autonomia strutturale e funzionale rispetto alla costruzione principale, non può essere qualificata come pertinenza edilizia, anche quando il proprietario la qualifichi diversamente nella domanda di condono.
  • Nel procedimento amministrativo relativo a un abuso edilizio, l’amministrazione può autonomamente accertare la destinazione e le caratteristiche dell’opera; il giudicato penale non determina un vincolo assoluto sull’accertamento amministrativo dei fatti rilevanti per la vigilanza edilizia.
  • Il silenzio-assenso su una domanda di condono può formarsi soltanto se l’istanza è astrattamente conforme al modello legale previsto dalla disciplina applicabile; l’estraneità dell’opera all’ambito oggettivo del condono impedisce in radice la formazione del silenzio significativo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.