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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30479/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta da alcuni dipendenti pubblici contrattualizzati, inquadrati come assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza di seconda area fascia F3, i quali lamentavano di essere stati assegnati sin dall'assunzione, in modo prevalente se non esclusivo, a compiti propri del profilo inferiore di operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza di seconda area fascia F1. Il giudice di primo grado aveva accertato il demansionamento e condannato l'amministrazione ad adibire i lavoratori a mansioni coerenti con il loro inquadramento, liquidando un danno pari al 10% delle retribuzioni del periodo. La Corte d'appello aveva confermato l'an della responsabilità e aumentato il danno al 25%, valorizzando la durata pluriennale della dequalificazione e la quasi totale sottrazione di mansioni qualificanti. In cassazione il Ministero deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 5 e 52 d.lgs. 165/2001, art. 2103 c.c., art. 1 d.l. 146/2015 conv. in L. 182/2015, art. 2 d.lgs. 165/2001 e art. 1 L. 241/1990, sostenendo che le mansioni svolte rientravano comunque nel profilo professionale di appartenenza e che, nel sistema del CCNL comparto ministeri 2006-2009, tutte le mansioni professionalmente equivalenti all'interno della medesima area sono esigibili, senza obbligo di assegnare tutte le attività del profilo; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2043, 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a motivazione apparente, contestando la prova del danno alla professionalità e la sua qualificazione, ritenendo che fosse comunque necessaria prova specifica e che il pregiudizio fosse di natura non patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, aderendo all'orientamento già espresso in precedenti recenti, secondo cui nel pubblico impiego contrattualizzato il CCNL 14 settembre 2007 per il comparto Ministeri ha introdotto un sistema di aree improntato alla massima flessibilità, nel quale tutte le mansioni all'interno della medesima area sono professionalmente equivalenti e esigibili, sicché non è configurabile demansionamento per l'assegnazione di mansioni ricomprese nell'area di inquadramento, anche se corrispondenti, nel previgente sistema, a un profilo economicamente inferiore. La Corte ha però rilevato che, nel caso concreto, non poteva decidere nel merito perché dagli atti emergeva la possibile riferibilità della domanda anche al periodo anteriore al nuovo CCNL, quando continuava a operare il sistema del CCNL 16 febbraio 1999, diverso quanto a rilevanza delle posizioni economiche e delle mansioni superiori. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda distinguendo i diversi periodi di vigenza contrattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha affermato che, una volta accertato il demansionamento, il danno alla professionalità può essere liquidato equitativamente sulla base di elementi fattuali quali qualità e quantità dell'esperienza pregressa, natura della professionalità, durata e intensità della dequalificazione.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro per le censure di violazione di legge.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio.

  • artt. 5 e 52 d.lgs. n. 165 del 2001

    La Corte valorizza l'art. 52 nel senso che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione a mansioni superiori non comporta acquisizione della qualifica e la classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva; l'art. 5 è richiamato in relazione agli obiettivi di flessibilità ed efficienza dell'organizzazione.

  • art. 2103 c.c.

    Non è applicabile come criterio decisivo per sindacare l'equivalenza delle mansioni nel pubblico impiego contrattualizzato, poiché prevale la disciplina speciale e la contrattazione collettiva.

  • art. 1 d.l. n. 146 del 2015, conv. con mod. in L. n. 182 del 2015

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della priorità della sorveglianza e custodia degli ambienti museali; la Corte non fonda su tale norma la decisione di accoglimento, ma ne prende atto nel quadro difensivo.

  • art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dal ricorrente per gli obiettivi di funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

  • art. 1 L. n. 241 del 1990

    Richiamato dal ricorrente per i principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

  • art. 6 CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007

    Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità; ogni dipendente è tenuto a svolgere mansioni professionalmente equivalenti all'interno dell'area; le fasce retributive esprimono solo progressioni economiche.

  • art. 8 CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007

    Il sistema dei profili è improntato al superamento dell'eccessiva parcellizzazione e alla costituzione di profili unici, comprensivi di attività simili e riconducibili a una tipologia lavorativa comune.

  • art. 10 CCNL Comparto ministeri 2006-2009 del 14 settembre 2007

    La Corte lo interpreta nel senso che il nuovo sistema di classificazione è immediatamente operativo dalla data di entrata in vigore del contratto, con trasposizione automatica nelle fasce retributive corrispondenti.

  • art. 13 CCNL 16 febbraio 1999

    Nel previgente sistema, i dipendenti dovevano svolgere tutte le mansioni equivalenti nel livello economico di appartenenza e le attività strumentali e complementari allo specifico profilo attribuito.

  • art. 17 CCNL 16 febbraio 1999

    Le posizioni 'super' costituivano meri sviluppi economici all'interno delle aree.

  • art. 24 CCNL 16 febbraio 1999

    Lo svolgimento di mansioni superiori si configurava solo rispetto alla posizione di livello economico immediatamente superiore o, per l'ultima posizione dell'area, rispetto alla posizione iniziale dell'area superiore.

  • art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165 del 2001

    È richiamato come riferimento per le procedure che, nel sistema novellato, consentono il conseguimento della qualifica superiore.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al danno da demansionamento e alla pretesa risarcitoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la distribuzione dell'onere della prova sul danno allegato dai lavoratori.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per le presunzioni in tema di prova del danno alla professionalità.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la censura di decisione assunta su prova asseritamente non correttamente valutata.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la determinazione delle mansioni esigibili e della loro equivalenza è rimessa in via primaria alla contrattazione collettiva, la quale può costruire un sistema di aree caratterizzato da ampia flessibilità interna.
  • Quando il CCNL prevede che tutte le mansioni all'interno della medesima area siano professionalmente equivalenti, l'assegnazione a compiti ricompresi nell'area di appartenenza non integra demansionamento, anche se tali compiti corrispondono, nel previgente sistema, a un profilo economicamente inferiore.
  • La distinzione fra profili e fasce retributive non implica necessariamente una diversità di contenuto delle mansioni; le fasce possono rappresentare soltanto progressioni economiche collegate all'arricchimento professionale.
  • Le clausole del nuovo sistema contrattuale devono essere lette in coerenza con la loro immediata operatività e non possono essere interpretate come mera ultrattività del precedente sistema classificatorio.
  • Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la verifica della legittimità dell'assegnazione a mansioni deve essere compiuta con riferimento alla disciplina vigente nel periodo in cui la prestazione è resa, distinguendo i diversi periodi contrattuali se nel tempo si sono succeduti regimi differenti.
  • Accertata la dequalificazione, il danno alla professionalità può essere provato anche in via presuntiva ed essere liquidato equitativamente sulla base di elementi concreti, quali durata del demansionamento, natura delle mansioni sottratte, qualità dell'esperienza maturata e incidenza sulla professionalità del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamento
RamiLavoro
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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