Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29078/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un'azienda ospedaliera nei confronti di una casa di cura per il pagamento del corrispettivo di servizi di medicina trasfusionale resi in regime convenzionale. La casa di cura ha proposto opposizione sostenendo che non fosse provata l'esistenza e l'ammontare del credito. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ritenendo che il debito risultasse riconosciuto in una proposta transattiva formulata dalla mandataria della casa di cura; la Corte d'appello ha confermato, valorizzando anche altri elementi documentali e ritenendo la nota della mandataria un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 111 Cost., lamentando una non corretta valutazione delle prove e la mancata considerazione della discrepanza tra prestazioni eseguite e fatture poste a base del decreto; violazione dell'art. 1988 c.c., sostenendo che una proposta transattiva proveniente da un terzo e non sottoscritta dal debitore non potesse valere come riconoscimento di debito; ulteriore censura per omessa o erronea valutazione di fatture e registri corrispettivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge o vizio motivazionale, miravano in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre giudicato infondata la censura sull'art. 1988 c.c., osservando che la ricognizione o promessa di pagamento può provenire anche da un soggetto terzo, purché legittimato sostanzialmente a disporre del patrimonio interessato, e che nel caso concreto la mandataria della casa di cura era stata qualificata come tale dal giudice di merito. La Corte ha confermato la valutazione complessiva del compendio probatorio effettuata nei gradi di merito e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre che alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    La ricognizione di debito e la promessa di pagamento possono provenire anche da un soggetto terzo, se sostanzialmente legittimato a disporre del patrimonio su cui incide l'obbligazione dichiarata; nel caso concreto la dichiarazione della mandataria è stata valorizzata come riconoscimento di debito.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o acquisite fuori dai limiti di legge, oppure trae dal contenuto oggettivo della prova un dato percettivamente errato; non quando si contesti la mera valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile non per la semplice diversa valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia attribuito valore di piena prova a elementi non legali o abbia disapplicato il regime legale di valutazione delle prove.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate per contestare la valutazione delle allegazioni e delle difese istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione è configurabile solo se l'onere della prova viene attribuito alla parte sbagliata secondo la scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando si contesta l'apprezzamento delle prove.

  • art. 111 Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al rispetto del minimo costituzionale; sono rilevanti solo motivazione mancante, apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure formalmente prospettate ex nn. 3 e 5 non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è ormai limitato ai casi di motivazione costituzionalmente inesistente o apparente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato nel procedimento di definizione camerale e nella memoria della controricorrente; la proposta anticipata di inammissibilità è stata formulata nel corso del giudizio di legittimità.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente sia a favore della controparte sia, per la parte sanzionatoria, in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio; il controllo di legittimità non si estende al merito della ricostruzione dei fatti.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte nel processo o travisi il contenuto oggettivo di una prova discussa tra le parti, non quando si contesti l'apprezzamento del suo peso dimostrativo.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. può essere dedotta solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che ne sono privi, o viceversa disattende il regime legale delle prove; non basta dissentire dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice ripartisce l'onere probatorio in modo errato tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando il ricorrente contesti l'esito dell'apprezzamento delle prove già acquisite.
  • La ricognizione di debito può essere validamente desunta anche da una dichiarazione proveniente da un terzo, purché questo sia sostanzialmente legittimato a incidere sul patrimonio del soggetto obbligato e la dichiarazione sia inserita in un contesto probatorio coerente.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione post riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle ipotesi di totale mancanza, apparenza, insanabile contraddittorietà o obiettiva incomprensibilità della motivazione, non essendo più ammesso il sindacato sulla sufficienza o sulla mera correttezza logica dell'argomentazione.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoProveImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.