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Sentenza

Sentenza del 12/09/2018 n. 3767 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Condono - adesione del contribuente - elisione totale o parziale del debito del contribuente - sussiste. Crediti del contribuente nei confronti del fisco - potere di accertamento e contestazione dell'Ufficio - sussiste. Adesione al condono (art. 9 c.10 legge n. 289 del 2002) - proroga biennale - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'atto di recupero del credito d'imposta notificato il 12 dicembre 2007, relativo a un credito ritenuto indebitamente utilizzato negli anni 2000 e 2001 per complessive lire 16.142.000. Ha dedotto l'inesistenza della notifica, la nullità dell'atto per avere aderito alla definizione automatica prevista dall'art. 9 della legge n. 289/2002, la decadenza dell'Ufficio e l'infondatezza della pretesa. L'Agenzia sosteneva invece che il condono definisse i debiti tributari, ma non impedisse l'accertamento dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati, e invocava la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10 della legge n. 289/2002.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente. Ha affermato che l'adesione al condono può estinguere, in tutto o in parte, i debiti tributari, ma non impedisce all'Ufficio di accertare e contestare crediti d'imposta vantati dal contribuente. Tuttavia, l'atto era comunque tardivo: nei confronti di chi ha aderito al condono ex art. 9, comma 10, della legge n. 289/2002 non opera la proroga biennale dei termini prevista dall'art. 10. Inoltre, sulla decadenza si era formato il giudicato, non avendo l'Agenzia impugnato quel capo della sentenza di primo grado. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.500 euro oltre accessori per le spese del grado d'appello; sono state confermate le spese compensate del primo grado.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    Definizione automatica dei rapporti tributari

    L'adesione al condono definisce, in tutto o in parte, i debiti tributari oggetto della procedura, ma non rende automaticamente intangibili i crediti d'imposta utilizzati dal contribuente, che possono restare soggetti ad accertamento e contestazione.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10

    Adesione alla definizione automatica

    L'adesione alla definizione automatica rileva ai fini dell'esclusione della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della stessa legge.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis

    Definizione dei ritardati od omessi versamenti

    È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere che l'indebito utilizzo di un credito inesistente non fosse definibile tramite la procedura ordinaria di condono.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 10

    Proroga dei termini di accertamento

    La proroga biennale opera, secondo la giurisprudenza richiamata, per i contribuenti che non si siano avvalsi delle disposizioni agevolative della legge, non per coloro che abbiano aderito al condono.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 16692 del 6 luglio 2017

    L'adesione del contribuente al condono fiscale elide, in tutto o in parte, il debito tributario, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti al potere di accertamento e di contestazione dell'Ufficio.

    Il condono produce effetti sui debiti tributari, non comporta invece una sanatoria automatica dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati o richiesti.

  • Cassazione Civile, sentenza n. 1007 del 17 gennaio 2018

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera, in assenza di deroghe contenute nella legge, per chi non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore o non abbia potuto farlo.

    La proroga è limitata ai contribuenti non aderenti alle definizioni agevolate; applicarla anche a chi ha aderito al condono esporrebbe il contribuente a un'incertezza eccessiva sulla stabilizzazione dei rapporti tributari.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale normalmente definisce i debiti tributari inclusi nella procedura, ma non impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare la spettanza e l'effettivo utilizzo di crediti d'imposta.
  • Quando l'Ufficio contesta un credito d'imposta indebitamente utilizzato, la questione deve essere distinta dalla definizione dei debiti tributari: il condono non costituisce automaticamente una sanatoria del credito.
  • La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla legge n. 289/2002 non si applica, secondo l'orientamento richiamato, al contribuente che abbia validamente aderito alle definizioni agevolate degli artt. 7, 8 o 9.
  • La tempestività dell'atto deve essere verificata in concreto alla luce del termine ordinario applicabile e dell'eventuale proroga; se il termine è scaduto, l'atto può essere annullato per decadenza anche se la pretesa sostanziale dell'Ufficio fosse astrattamente fondata.
  • Se una parte della sentenza non viene impugnata, sulla relativa questione può formarsi il giudicato, impedendo al giudice d'appello di riesaminarla.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può confermare la compensazione delle spese del primo grado, pur ponendo a carico della parte soccombente le spese del grado d'appello.

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