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Sentenza

Sentenza n. 4352/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento - dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, in ogni parte contrastante con il diritto e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui: - • all'art. 7, comma 4, lett. e) (“Istanza di partecipazione”) prescrive che “…. qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguiranno l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022; - della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022, nella parte in cui prescrive che “Possono essere inseriti con riserva nella I fascia delle GPS coloro che conseguono l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022”, così escludendo dalla procedura di inserimento con riserva nella I fascia delle GPS – e quindi anche dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico - i docenti che, come parte ricorrente, conseguiranno l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero e presenteranno l'istanza di riconoscimento entro il 20/07/2022; - dei decreti dirigenziali prot.n.820 e 821 del 1.8.2022 e prot.n. 870 del 30.8.2022 con cui l'USP di Brescia ha approvato le GPS per l'anno scolastico imminente in ossequio all'O.M. n.112/2022, nei limiti del diritto e/o interesse fatti valere; - delle medesime GPS di prima fascia relative alla classe di concorso ADSS (sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado) nella parte in cui non è inclusa la ricorrente per effetto dell'art.7 commi 8 e 9 della medesima O.M. n.112/2022, con impossibilità ad essere assegnataria di incarichi di supplenza o di ruolo; - del decreto dirigenziale prot.n.872 del 30.8.2022 con cui la ricorrente è stata esclusa dal procedimento di formazione delle GPS di prima fascia ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9 della medesima O.M. n.112/2022. nonché per la condanna dell’amministrazione a disporre la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto a tempo indeterminato, con conseguente condanna di quest'ultima all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa de qua;

Giustizia amministrativa202213472

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022, nota ministeriale dell'11 maggio 2022, atti di approvazione delle GPS e decreto di esclusione dalla prima fascia per la classe di concorso ADSS

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza ministeriale che disciplinava l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze, nonché la relativa nota ministeriale, gli atti di approvazione delle graduatorie adottati dall'Ufficio scolastico territoriale e il decreto individuale di esclusione. La contestazione riguardava, in particolare, la previsione secondo cui potevano essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS i docenti che conseguissero l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio 2022, mentre i titoli conseguiti all'estero e ancora privi del riconoscimento italiano non consentivano l'inserimento con riserva alle condizioni prospettate dalla ricorrente. La domanda comprendeva anche la partecipazione con riserva alla procedura e l'adozione delle misure necessarie per l'individuazione ai fini della stipula del contratto. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato, il 14 gennaio 2026, una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la stessa ricorrente aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Non è stata quindi esaminata la legittimità delle disposizioni ministeriali, degli atti di formazione delle graduatorie o del decreto di esclusione, né sono stati valutati i motivi sostanziali dedotti. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti in ragione della peculiarità della questione trattata.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il sopravvenuto difetto di interesse, dichiarato dalla parte ricorrente, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Ha costituito il presupposto, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando determina il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla definizione della domanda, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse preclude l'esame dei motivi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati e delle domande consequenziali.
  • La peculiarità della questione trattata può giustificare l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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