Regolamento (UE) 2021/1160
Regolamento delegato (UE) 2021/1160 della Commissione del 12 maggio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la zona di protezione dello spratto e la zona di protezione della passera nel Mare del Nord
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241 per recepire raccomandazioni comuni degli Stati membri del gruppo Scheveningen sulle zone di protezione della passera e dello spratto nel Mare del Nord. Introduce nuove o chiarite deroghe per taluni attrezzi e modifica le condizioni di accesso per specifiche categorie di pescherecci, con limiti di potenza motrice, lunghezza e maglia. Prevede inoltre una proroga temporanea di alcune deroghe nella zona di protezione dello spratto fino al 31 dicembre 2023, subordinata a monitoraggio e successiva trasmissione dei dati alla Commissione.
Modifica le misure tecniche del regolamento (UE) 2019/1241 per il Mare del Nord, con riferimento alla zona di protezione della passera e alla zona di protezione dello spratto.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nel Mare del Nord disciplinate dall’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241, in particolare ai pescherecci autorizzati a operare nelle zone di protezione della passera e dello spratto. Incide sui pescherecci che impiegano reti a strascico a divergenti, reti a strascico a coppia, sciabiche danesi, pescherecci a sfogliara e su taluni attrezzi per i quali è prevista una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2023. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica delle misure tecniche per il Mare del Nord
Il regolamento delegato (UE) 2021/1160 modifica il regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’intervento si fonda su raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri del gruppo Scheveningen e valutate dallo CSTEP, con l’obiettivo di aggiornare le regole applicabili alla zona di protezione della passera e alla zona di protezione dello spratto nel Mare del Nord.
Contesto e ratio dell’intervento
Dai considerando emerge che la Commissione recepisce proposte di modifica provenienti dagli Stati membri con interesse di gestione diretto nelle acque del Mare del Nord. Le misure sono state sottoposte a valutazione scientifica da parte del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), che ne ha ritenuto compatibile l’impatto con il livello di protezione richiesto dal quadro vigente.
Zona di protezione della passera: attrezzi e condizioni di utilizzo
Nell’allegato V, parte C, punto 2.2, lettera c), viene chiarito che:
- i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti;
- i pescherecci in coppia con potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia;
- in entrambi i casi è richiesto che non venga praticata la pesca diretta della passera di mare e della sogliola;
- devono essere rispettate le pertinenti norme sulle dimensioni di maglia contenute nella parte B dell’allegato.
Alla lettera d), aggiunta ex novo, si stabilisce inoltre che i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare sciabiche danesi, purché rispettino la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B dell’allegato.
Elenco dei pescherecci autorizzati nella zona di protezione della passera
Il punto 2.4 è sostituito per disciplinare in modo più puntuale l’inserimento dei pescherecci autorizzati nell’elenco trasmesso alla Commissione dagli Stati membri. Restano fermi alcuni limiti strutturali e amministrativi:
- la potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inclusi nell’elenco non può superare la potenza motrice totale effettiva dello Stato membro al 1° gennaio 1998;
- i pescherecci autorizzati devono possedere un’autorizzazione di pesca ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- dal 1° luglio 2021 solo i pescherecci a sfogliara con lunghezza fuoritutto massima di 24 metri possono essere inseriti nell’elenco.
Zona di protezione dello spratto: deroga prorogata e monitoraggio
Per la zona di protezione dello spratto, il regolamento introduce una deroga temporanea al regime restrittivo esistente. In particolare, fino al 31 dicembre 2023 non si applica il terzo trattino del primo comma del punto 4 per la pesca con:
- attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 32 mm;
- reti da circuizione a chiusura;
- reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti con dimensione di maglia inferiore a 30 mm.
La deroga è accompagnata da un obbligo di monitoraggio: gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono trasmettere alla Commissione, entro il 15 dicembre 2023, i dati di monitoraggio a sostegno della deroga.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, in ragione dell’impatto diretto sulla pianificazione delle campagne di pesca e sulle attività economiche dei pescherecci dell’Unione. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento (UE) 2019/1241 conformemente all’allegato del regolamento delegato, intervenendo sulle regole tecniche applicabili al Mare del Nord.
Zona di protezione della passera: attrezzi consentiti e condizioni
Nel punto 2.2 dell’allegato V, parte C, la lettera c) è sostituita per precisare che i pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a divergenti e i pescherecci in coppia con potenza motrice combinata superiore a 221 kW possono utilizzare reti a strascico a coppia, purché non pratichino la pesca diretta della passera di mare e della sogliola e rispettino le norme sulle dimensioni di maglia della parte B. È inoltre aggiunta la lettera d), che consente ai pescherecci con potenza motrice superiore a 221 kW di utilizzare sciabiche danesi a condizione di rispettare la dimensione di maglia di cui al punto 1.1 della parte B.
Zona di protezione della passera: elenco dei pescherecci autorizzati
Il nuovo testo del punto 2.4 prevede che i pescherecci autorizzati a pescare nella zona siano inseriti in un elenco fornito da ciascuno Stato membro alla Commissione. La potenza motrice totale dei pescherecci di cui al punto 2.2, lettera a), inclusi nell’elenco non può superare la potenza motrice totale effettiva per ciascuno Stato membro al 1° gennaio 1998. I pescherecci autorizzati devono inoltre disporre di un’autorizzazione di pesca ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Dal 1° luglio 2021 soltanto i pescherecci a sfogliara con lunghezza fuoritutto massima di 24 metri possono essere inseriti nell’elenco.
Zona di protezione dello spratto: proroga temporanea della deroga
Al punto 4 sono aggiunti nuovi paragrafi che stabiliscono che, in deroga al primo comma, terzo trattino, tale trattino non si applica fino al 31 dicembre 2023 alla pesca con attrezzi trainati con maglia inferiore a 32 mm, reti da circuizione a chiusura, nonché reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, reti a tramaglio e reti da posta derivanti con maglia inferiore a 30 mm. Gli Stati membri con interesse di gestione diretto devono presentare alla Commissione, entro il 15 dicembre 2023, i dati di monitoraggio a supporto della deroga.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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