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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1235

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione del 12 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro

Normativa europea32021R1235

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento integra il quadro del regolamento (UE) 2019/787 per rendere più chiari e uniformi i procedimenti relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. In particolare, disciplina il contenuto delle domande di registrazione, la ricevibilità delle istanze, i periodi transitori, la distinzione tra modifiche dell’Unione, standard e temporanee, la cancellazione della registrazione e l’istituzione del registro elettronico. Il testo mira a semplificare la gestione amministrativa, assicurare trasparenza e garantire coerenza tra Stati membri e Commissione.

Norme integrative sulla registrazione, modifica, cancellazione e tenuta del registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ai sensi del regolamento (UE) 2019/787.

Ambito di applicazione

Si applica alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose disciplinate dal regolamento (UE) 2019/787, con riferimento alle domande di registrazione, alle modifiche del disciplinare, alle richieste di cancellazione e al registro elettronico. Riguarda gli operatori richiedenti, gli Stati membri, le autorità competenti, i richiedenti stabiliti in paesi terzi e, per le indicazioni di paesi terzi, le autorità o gli organismi responsabili nel paese terzo interessato. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; alcune previsioni operano anche per indicazioni geografiche riferite a zone situate in paesi terzi. Sono esclusi gli aspetti non disciplinati dal regolamento delegato, che restano regolati dal regolamento (UE) 2019/787 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236.

Regolamento delegato (UE) 2021/1235 sulle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Il regolamento delegato completa il regolamento (UE) 2019/787 con regole operative destinate a rendere più uniforme e trasparente il sistema delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Il legislatore delegato interviene soprattutto su contenuto delle domande, ricevibilità, modifiche del disciplinare, cancellazione e registro elettronico, in un’ottica di semplificazione amministrativa e coerenza tra livello nazionale e livello unionale.

Ambito e finalità

Il testo si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal regolamento (UE) 2019/787, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008. I considerando evidenziano l’esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato delle bevande spiritose, di razionalizzare il regime delle indicazioni geografiche e di assicurare che le informazioni rese disponibili alla Commissione e agli operatori economici siano complete, coerenti e idonee a supportare sia il controllo amministrativo sia l’opposizione da parte dei portatori di interesse.

Domanda di registrazione: contenuto e ricevibilità

Per le domande di registrazione, il regolamento introduce un obbligo specifico quando il documento unico contenga requisiti di confezionamento: deve essere inserita una sintesi della motivazione che giustifica il confezionamento nella zona geografica delimitata per ragioni di qualità, origine o controllo. Inoltre, lo Stato membro deve attestare che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare e deve fornire il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare. La ricevibilità della domanda dipende dal rispetto congiunto del regolamento (UE) 2019/787 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236; la Commissione, se ritiene la domanda irricevibile, ne indica i motivi al soggetto competente.

Periodo transitorio nazionale

Il regolamento consente allo Stato membro di concedere un periodo transitorio per superare difficoltà temporanee e consentire agli operatori di adeguarsi progressivamente al disciplinare. La misura è subordinata a due condizioni centrali: l’uso legale e continuativo del nome per almeno cinque anni prima della domanda e la menzione delle difficoltà nella procedura nazionale di opposizione. Il periodo decorre dalla presentazione del fascicolo alla Commissione, deve essere il più breve possibile e non può superare dieci anni; regole analoghe si applicano, con gli adattamenti necessari, anche alle indicazioni riferite a zone di paesi terzi.

Modifiche del disciplinare: distinzione tra Unione, standard e temporanee

Il regolamento chiarisce la separazione tra modifiche dell’Unione, modifiche standard e modifiche temporanee. La domanda di modifica dell’Unione può riguardare soltanto modifiche dell’Unione; se include anche modifiche standard o temporanee, queste ultime si considerano non presentate. La ricevibilità della domanda di modifica dell’Unione è legata al rispetto dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 e delle specifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, e l’eventuale approvazione della Commissione produce effetti solo per le modifiche dell’Unione effettivamente richieste.

Per le modifiche standard, la competenza è nazionale. La domanda va presentata all’autorità dello Stato membro nel cui territorio si trova la zona geografica e deve descrivere le modifiche, giustificarne la qualificazione come "standard" e indicarne i motivi. Lo Stato membro può approvarle se i requisiti sono rispettati; la decisione di approvazione deve essere resa pubblica e comunicata alla Commissione entro un mese. Se la modifica incide sul documento unico, la Commissione pubblica la descrizione e il documento unico modificato entro tre mesi; in caso contrario, pubblica solo la descrizione tramite i propri sistemi digitali. Le modifiche standard si applicano dalla pubblicazione della decisione o della comunicazione, secondo il caso.

Il regolamento disciplina anche i casi in cui la zona geografica si estenda su più Stati membri o, in parte, su un paese terzo: la procedura si applica separatamente per ciascun territorio interessato e l’efficacia scatta solo dopo l’ultima decisione nazionale di approvazione. Se uno o più Stati membri non adottano la decisione nazionale, uno qualsiasi degli Stati membri interessati può attivare la procedura di modifica dell’Unione.

Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro, quindi comunicate alla Commissione con le motivazioni entro un mese. Per le zone transfrontaliere si procede separatamente per ciascuna parte territoriale. Nei casi di indicazioni geografiche di paesi terzi, la comunicazione avviene da parte del gruppo richiedente o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione pubblica la comunicazione entro tre mesi e la modifica temporanea diventa applicabile nell’Unione dalla pubblicazione.

Coordinamento tra modifiche pendenti

Particolare attenzione è dedicata al coordinamento tra procedimenti paralleli. Se una modifica standard che incide sul documento unico viene approvata mentre è pendente una modifica dell’Unione, lo Stato membro deve aggiornare il documento unico della domanda pendente; se la domanda di modifica dell’Unione è già stata pubblicata per opposizione, la nuova versione del documento unico viene allegata all’atto di esecuzione che approva la modifica. Viceversa, se una modifica standard approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione già approvate, essa non viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale finché non viene trasmessa alla Commissione una versione consolidata corretta.

Cancellazione della registrazione

Gli Stati membri possono presentare d’ufficio una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica. La Commissione pubblica tali richieste nella serie C della Gazzetta ufficiale. La richiesta è ricevibile solo se conforme alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 e, per le richieste fondate sull’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, se basata sui motivi previsti dalla norma primaria. Le dichiarazioni di opposizione sono ricevibili solo se il soggetto interessato dimostra l’uso commerciale del nome registrato.

Registro elettronico e conservazione documentale

Il regolamento istituisce il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, accessibile al pubblico e gestito tramite i sistemi digitali della Commissione. Il registro deve riportare un insieme dettagliato di informazioni: nome protetto e sue eventuali trascrizioni/traslitterazioni, categoria della bevanda spiritosa, numero di fascicolo, tipo di indicazione geografica, paese di origine, data della domanda, atto di protezione e successivi atti giuridici, nonché i riferimenti al documento unico, ai requisiti tecnici o al disciplinare, secondo il regime applicabile alla specifica indicazione geografica.

Il registro deve inoltre essere aggiornato quando intervengono modifiche dell’Unione, modifiche standard comunicate alla Commissione o modifiche temporanee. In caso di cancellazione, il nome è rimosso dal registro, ma resta traccia dell’avvenuta cancellazione. Sono inserite nel registro anche le indicazioni già protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l’8 giugno 2019 e la data di applicazione del regolamento. La documentazione relativa alla registrazione è conservata per tutta la durata di validità dell’indicazione geografica e, se la registrazione viene cancellata, per i dieci anni successivi.

Disposizioni finali

Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, sostituito nel nuovo assetto normativo dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236. L’entrata in vigore è fissata al terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L’articolo 1 stabilisce che il regolamento integra il regolamento (UE) 2019/787 in materia di domande di registrazione, modifiche del disciplinare, cancellazione della registrazione e registro delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Documento unico e requisiti di confezionamento

Se il documento unico contiene requisiti specifici sul confezionamento, deve includere una sintesi della motivazione che spiega perché il confezionamento debba avvenire nella zona geografica delimitata per salvaguardare qualità, origine o controllo della bevanda spiritosa (art. 2).

Fascicolo di domanda e ricevibilità della registrazione

Lo Stato membro deve certificare che il documento unico sia una sintesi fedele del disciplinare e indicare il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare (art. 3). La domanda è ricevibile solo se presentata e comunicata secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2019/787 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236, ed è completa solo se conforme agli articoli 22 e 23 del regolamento (UE) 2019/787 e agli articoli 2 e 3 del regolamento delegato (art. 4). In caso di irricevibilità, la Commissione comunica i motivi all’autorità o al richiedente interessato.

Periodo transitorio nazionale

Lo Stato membro può concedere un periodo transitorio per consentire l’adeguamento al disciplinare, se gli operatori hanno commercializzato legalmente e in modo continuativo il prodotto con quei nomi per almeno cinque anni prima della domanda e se le difficoltà temporanee sono state menzionate nella procedura nazionale di opposizione (art. 5). Il periodo decorre dalla presentazione del fascicolo alla Commissione, deve essere il più breve possibile e non può superare dieci anni. La regola si applica mutatis mutandis anche alle indicazioni riferite a zone di paesi terzi, salvo la procedura nazionale di opposizione.

Modifiche dell’Unione del disciplinare

La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione può contenere soltanto modifiche dell’Unione; eventuali modifiche standard o temporanee incluse sono considerate non presentate (art. 6). La ricevibilità dipende dalla conformità all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 e alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236; l’approvazione della Commissione riguarda solo le modifiche dell’Unione indicate nella domanda (art. 7).

Modifiche standard del disciplinare

Le modifiche standard sono presentate alle autorità dello Stato membro interessato e i richiedenti devono soddisfare i requisiti sostanziali previsti dall’articolo 24, paragrafi 1, 2 o 3, del regolamento (UE) 2019/787 (art. 8). La domanda deve descrivere le modifiche, dimostrare che sono standard e indicare i motivi. Lo Stato membro può approvarle se i requisiti sono soddisfatti; la decisione include il disciplinare consolidato e, se necessario, il documento unico consolidato. La modifica è applicabile dalla pubblicazione della decisione nazionale e va comunicata alla Commissione entro un mese. Se la modifica riguarda bevande di paesi terzi, la comunicazione è effettuata dal gruppo richiedente o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione pubblica la modifica e, se necessario, il documento unico entro tre mesi. Le modifiche standard si applicano nel territorio dell’Unione dalla pubblicazione; per zone situate in più Stati membri o anche in parte in un paese terzo, la procedura è separata per ciascun territorio interessato e l’efficacia decorre dall’ultima decisione nazionale.

Rapporto tra modifiche dell’Unione e modifiche standard

Se una modifica standard con impatto sul documento unico viene approvata mentre è pendente una modifica dell’Unione, lo Stato membro aggiorna il documento unico della domanda pendente; se la modifica dell’Unione è già stata pubblicata per opposizione, la versione aggiornata del documento unico è pubblicata come allegato dell’atto di esecuzione che approva la modifica dell’Unione (art. 9). Se una modifica standard approvata a livello nazionale non tiene conto delle ultime modifiche dell’Unione già approvate, essa non viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale; lo Stato membro trasmette la versione consolidata corretta.

Modifiche temporanee del disciplinare

Le modifiche temporanee sono approvate e rese pubbliche dallo Stato membro interessato e comunicate alla Commissione entro un mese, con le relative motivazioni (art. 10). Sono applicabili nello Stato membro dalla pubblicazione della decisione di approvazione. Per zone in più Stati membri, la procedura si applica separatamente per ciascuna parte territoriale; per paesi terzi, la comunicazione è effettuata dal gruppo richiedente o tramite le autorità del paese terzo. La Commissione pubblica la comunicazione entro tre mesi e la modifica temporanea si applica nell’Unione dalla pubblicazione.

Cancellazione della registrazione e ricevibilità delle richieste

Gli Stati membri possono presentare di propria iniziativa una richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica; la Commissione pubblica tali richieste nella serie C della Gazzetta ufficiale (art. 11). La richiesta è ricevibile se conforme alle prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 e, per le richieste ex articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, se fondata sui motivi previsti da tale disposizione (art. 12). Le opposizioni motivate sono ricevibili solo se provano l’uso commerciale del nome registrato da parte dell’opponente.

Registro elettronico delle indicazioni geografiche

È istituito il registro elettronico delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, basato sui sistemi digitali della Commissione e accessibile al pubblico (art. 13). Al momento della protezione di un nome, la Commissione iscrive dati identificativi e giuridici essenziali: nome protetto, eventuali trascrizioni o traslitterazioni, categoria della bevanda spiritosa, numero di fascicolo, tipo di indicazione geografica, paese o paesi di origine, data della domanda e riferimento all’atto di protezione, riferimenti ad atti successivi e, se disponibili, documenti tecnici e disciplinare/documento unico. Sono disciplinate le specifiche differenze per indicazioni registrate ai sensi del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento (CE) n. 110/2008 e per le indicazioni geografiche stabilite ex articolo 20 del regolamento (CE) n. 110/2008. Il registro viene aggiornato in caso di modifiche dell’Unione, standard o temporanee, e la cancellazione comporta la rimozione del nome con conservazione della traccia storica. Sono inoltre iscritte nel registro le indicazioni già protette da regolamenti di esecuzione adottati tra l’8 giugno 2019 e la data di applicazione del regolamento; la documentazione è conservata per tutta la validità dell’indicazione e, in caso di cancellazione, per dieci anni.

Abrogazione e applicazione

È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 (art. 14). Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 15).

Come è indicizzato

Materieagricoltura e prodotti alimentaribevande spiritoseindicazioni geograficheproprietà intellettualeprocedure amministrative

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