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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/794

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/794 della Commissione dell’11 maggio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Nagykun rizs» (IGP)]

Normativa europea32021R0794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/794 della Commissione registra il nome «Nagykun rizs» come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Ungheria e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il provvedimento ha effetto diretto in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Nagykun rizs» come IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Nagykun rizs» per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni ulteriori oltre a quelle derivanti dal fatto che riguarda esclusivamente il nome registrato e la relativa categoria di prodotto.

Registrazione di «Nagykun rizs» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/794 della Commissione iscrive il nome «Nagykun rizs» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, qualificandolo come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento dà seguito alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Contesto procedurale e motivazione

La Commissione rileva che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini previsti dall’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che il nome «Nagykun rizs» è registrato come IGP. La denominazione riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato per la classificazione dei prodotti.

Effetti giuridici ed entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti quindi immediati e uniformi nell’ordinamento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Nagykun rizs»

L’articolo 1 dispone che il nome «Nagykun rizs» è registrato come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Ungheria era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, la registrazione doveva essere effettuata.

Base giuridica e competenza della Commissione

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che disciplina l’iscrizione dei nomi nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichequalità dei prodotti alimentaridiritto alimentare

Testo integrale

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