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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/775

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775 della Commissione dell’11 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le deroghe alle regole sui «prodotti originari» di cui all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Normativa europea32021R0775

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce le modalità pratiche di applicazione, nell’ordinamento doganale dell’Unione, delle deroghe alle regole di origine previste dall’accordo commerciale e di cooperazione UE-Regno Unito. Tali deroghe valgono solo per alcuni prodotti elencati in allegato e soltanto entro specifici contingenti annui. La gestione dei contingenti segue le regole dell’Unione sui contingenti tariffari e, per beneficiare del trattamento preferenziale, l’attestazione di origine deve contenere una dicitura supplementare in inglese. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1º gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Disciplina l’applicazione nell’Unione delle deroghe alle regole di origine dell’accordo UE-Regno Unito per specifici prodotti importati, entro contingenti annuali.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento, per i quali l’allegato ORIG-2 A dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione UE-Regno Unito prevede regole alternative di origine. Il regime riguarda esclusivamente i prodotti indicati con i relativi codici NC e si applica entro i limiti quantitativi dei contingenti annuali stabiliti; fuori dai contingenti si applicano le regole ordinarie di origine. La gestione è affidata alle importazioni dichiarate in libera pratica nell’Unione, secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali. Il regolamento si applica dal 1º gennaio 2021 e resta obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/775: deroghe alle regole di origine per contingenti UE-Regno Unito

Il regolamento attua, sul piano doganale dell’Unione, le deroghe alle regole sui "prodotti originari" previste dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e il Regno Unito. La finalità è consentire l’uso di regole di origine alternative per determinati prodotti, entro contingenti quantitativi annuali, assicurando una gestione uniforme e tempestiva nell’Unione.

Contesto e base giuridica

Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione), in particolare sull’articolo 58, paragrafo 1. I considerando chiariscono che l’accordo UE-Regno Unito, firmato il 29 dicembre 2020 e applicabile a titolo provvisorio dal 1º gennaio 2021, contiene nell’allegato ORIG-2 A regole alternative di origine per taluni prodotti, da gestire come contingenti annuali. La Commissione richiama inoltre l’esigenza di una gestione efficace secondo le norme dell’Unione sui contingenti tariffari e di un’applicazione tempestiva già dal 1º gennaio 2021.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato, quando tali prodotti rientrano nelle deroghe dell’allegato ORIG-2 A dell’accordo. Il beneficio è limitato ai volumi contingentali indicati; una volta esauriti i contingenti, il regime preferenziale non opera più per quei quantitativi. L’ambito è dunque materiale e quantitativo, riferito a specifiche merci identificate tramite codici NC e descrizione, con effetto in tutti gli Stati membri.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 rinvia agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la gestione dei contingenti. In pratica, l’assegnazione avviene secondo la logica del primo arrivato, primo servito, sulla base della data e dell’ora di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Per gli operatori economici ciò implica la necessità di monitorare attentamente la disponibilità residua dei contingenti e la tempestività della presentazione delle dichiarazioni.

Prova dell’origine e adempimenti documentali

Per beneficiare del trattamento preferenziale nel quadro dei contingenti, l’attestazione di origine deve essere conforme all’articolo ORIG.19 dell’accordo. Inoltre, deve contenere una dicitura supplementare in inglese: "Origin quotas — Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A". Si tratta di un requisito formale essenziale ai fini dell’applicazione del contingente e del relativo trattamento tariffario preferenziale.

Prodotti interessati e volumi contingentali

L’allegato del regolamento individua i prodotti ammessi al regime con il rispettivo codice NC, la descrizione e il volume disponibile.

  • Per il codice 1604 14: preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e boniti (Sarda spp.), interi o in pezzi, esclusi quelli tritati: contingente di 3.000 tonnellate annue, dall’1.1 al 31.12, a partire dal 2021.
  • Per il codice 1604 20 70: altre preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e altri pesci del genere Euthynnus, esclusi quelli interi o in pezzi: contingente di 4.000 tonnellate annue, dall’1.1 al 31.12, a partire dal 2021.
  • Per il gruppo di prodotti di alluminio identificati nell’allegato: contingenti differenziati nel tempo.
    • Dal 2021 al 2023: 95.000 tonnellate.
    • Dal 2024 al 2026: 72.000 tonnellate.
    • Dal 2027 in poi: 57.500 tonnellate. L’allegato precisa i codici NC pertinenti per i prodotti di alluminio, includendo varie voci e sottovoci richiamate nella tabella.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º gennaio 2021. La scelta della decorrenza retroattiva è coerente con l’applicazione provvisoria dell’accordo e con la necessità di garantire continuità nella gestione dei contingenti di origine sin dall’inizio del 2021.

Rilievi operativi per i professionisti

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono operatori importatori, il punto centrale è la corretta qualificazione merceologica e documentale delle spedizioni, l’uso della dicitura supplementare richiesta e il controllo dei contingenti disponibili. Il regolamento non introduce sanzioni autonome, ma condiziona l’accesso al trattamento preferenziale al rispetto rigoroso delle regole di origine, delle modalità di attestazione e delle procedure di gestione doganale previste dal diritto UE.

Disposizioni principali

Oggetto e applicazione delle deroghe di origine

L’articolo 1 dispone che le deroghe previste dall’allegato ORIG-2 A dell’accordo UE-Regno Unito si applicano ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento, importati nell’Unione, entro i limiti dei contingenti ivi stabiliti.

Gestione dei contingenti

L’articolo 2 prevede che i contingenti siano gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le regole dell’Unione sulla gestione dei contingenti tariffari e in ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica.

Prova dell’origine e dicitura supplementare

L’articolo 3 stabilisce che, quando il trattamento preferenziale è richiesto sulla base di un’attestazione di origine, questa deve essere redatta secondo l’articolo ORIG.19 dell’accordo e deve riportare la dicitura supplementare in inglese: "Origin quotas — Product originating in accordance with Annex ORIG-2 A".

Entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 4 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Prodotti e contingenti dell’allegato

L’allegato individua i prodotti ammissibili al regime preferenziale con riferimento ai codici NC e alla descrizione merceologica, nonché al periodo contingentale e al volume disponibile: preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e boniti (3.000 tonnellate annue dal 2021), altre preparazioni e conserve di tonni, tonnetti striati e altri pesci del genere Euthynnus (4.000 tonnellate annue dal 2021), e taluni prodotti di alluminio con contingenti differenziati per il periodo 2021-2023, 2024-2026 e dal 2027.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliorigine delle mercipolitica commercialeunione doganalerelazioni commerciali con il regno unito

Testo integrale

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