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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1236

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo

Normativa europea32021R1236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento detta le modalità operative per l’attuazione del regime delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose previsto dal regolamento (UE) 2019/787. Disciplina in modo dettagliato la presentazione delle domande, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’uso del simbolo dell’Unione e i controlli sulla conformità. Stabilisce inoltre i canali di comunicazione tra Commissione, Stati membri e soggetti di paesi terzi, nonché le regole di pubblicità e di trattamento dei dati personali.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose: domande di registrazione, opposizioni, modifiche del disciplinare, cancellazione, simbolo UE, controlli e comunicazioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose disciplinate dal regolamento (UE) 2019/787, con riguardo sia a indicazioni geografiche dell’Unione sia a quelle originarie di paesi terzi. Coinvolge Stati membri, Commissione, autorità competenti, organismi di controllo, gruppi di produttori, produttori e trasformatori, nonché persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo. Rileva per le procedure amministrative di registrazione, opposizione, modifica del disciplinare e cancellazione, per l’uso del simbolo UE e per i controlli sulla conformità al disciplinare; contiene anche regole su comunicazioni, pubblicità degli atti e trattamento dei dati personali. Si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 completa il quadro del regolamento (UE) 2019/787 dettando regole operative e moduli uniformi per la gestione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La Commissione richiama l’esigenza di semplificare e razionalizzare il regime, garantendo al contempo trasparenza, uniformità procedurale, tutela degli interessi dei terzi e controlli efficaci lungo l’intera filiera.

Ambito di applicazione e riparto di competenze

Le disposizioni riguardano le indicazioni geografiche delle bevande spiritose dell’Unione e dei paesi terzi, con riferimento alle procedure di registrazione, opposizione, modifica del disciplinare, cancellazione, uso del simbolo UE, controlli e scambi informativi. Il sistema è costruito su un riparto di competenze tra Stati membri e Commissione: gli Stati membri istruiscono la fase nazionale e la Commissione esamina la domanda, gestisce l’eventuale opposizione e decide sulla protezione; per le indicazioni di paesi terzi la Commissione svolge anche le corrispondenti funzioni procedurali.

Domande di registrazione e documento unico

Per le domande comuni presentate congiuntamente da soggetti di diversi Stati membri o paesi terzi, il regolamento richiede che i requisiti sostanziali e procedurali previsti dal regolamento (UE) 2019/787 e dal regolamento delegato (UE) 2021/1235 siano soddisfatti in tutti i territori coinvolti. Il documento unico deve essere breve, con un limite ordinario di 2 500 parole, e per i paesi terzi va utilizzato il modello dell’allegato I. La zona geografica deve essere descritta in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, preferibilmente mediante confini fisici o amministrativi.

Esame nazionale supplementare

Se, a seguito degli scambi con la Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, il disciplinare viene modificato in modo sostanziale, lo Stato membro deve pubblicare tali modifiche sul proprio territorio per consentire l’opposizione da parte di chi abbia un interesse legittimo. Quando occorra una procedura nazionale di opposizione supplementare, la Commissione può prorogare fino a sei mesi il termine per le osservazioni. Il riferimento elettronico alla pubblicazione deve essere aggiornato alla versione consolidata del disciplinare proposto.

Procedura di opposizione

La disciplina dell’opposizione è molto dettagliata e si fonda su moduli standardizzati. La notifica di opposizione deve identificare il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale, il riferimento alla pubblicazione, i dati dell’opponente e la dichiarazione che la domanda potrebbe violare il capo III del regolamento (UE) 2019/787. La dichiarazione di opposizione motivata deve inoltre indicare l’interesse legittimo, i motivi di opposizione ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/787, e i fatti e le prove a sostegno; la Commissione può accettare anche un modulo non conforme purché contenga tutte le informazioni richieste.

La Commissione comunica all’altra parte i rispettivi recapiti per consentire consultazioni informali e, in caso di esito positivo o negativo delle consultazioni, il risultato deve essere notificato entro un mese. La notificazione finale deve indicare il nome dell’opponente, l’esito delle consultazioni e se il disciplinare o il documento unico siano stati modificati.

Modifiche del disciplinare

Per le modifiche dell’Unione, la domanda deve essere completa ed esauriente e contenere, oltre ai dati identificativi del richiedente e del prodotto, la descrizione delle parti del disciplinare interessate, la giustificazione giuridica della qualificazione come modifica dell’Unione, il testo consolidato del documento unico e il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. La domanda non può superare 5 000 parole, salvo casi giustificati, e per i paesi terzi è richiesto anche il riscontro della normativa locale sulla protezione dell’indicazione geografica.

Le modifiche standard e temporanee approvate seguono un regime distinto ma anch’esse devono essere comunicate alla Commissione con contenuti prestabiliti. Per le modifiche standard è necessario indicare la decisione di approvazione e la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo, se del caso; per le modifiche temporanee occorre richiamare il riconoscimento ufficiale della calamità naturale, delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o delle misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie che la giustificano.

Cancellazione della registrazione

La richiesta di cancellazione richiede un set di informazioni analogo a quello previsto per la modifica: nome registrato, territorio interessato, identità del richiedente, interesse legittimo, motivi, fatti e prove. La richiesta è trasmessa tramite il modulo dell’allegato VIII e viene pubblicata nella serie C della Gazzetta ufficiale; anche in questo caso il nome del richiedente è reso pubblico per garantire trasparenza e consentire eventuali opposizioni.

Simbolo dell’Unione

Il simbolo dell’Unione che segnala la protezione come indicazione geografica per le bevande spiritose deve essere riprodotto secondo le regole grafiche già previste per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La finalità è consentire al consumatore il riconoscimento immediato del prodotto protetto.

Controlli, certificazione e prova nei paesi terzi

Il regolamento rafforza il sistema di verifica del rispetto del disciplinare, attribuendo ai produttori e trasformatori conformi il diritto a essere tutelati dal controllo. La conformità può essere attestata da un certificato elettronico o dall’inserimento in un elenco ufficiale, aggiornato periodicamente, contenente almeno dati sul prodotto, sul soggetto, sull’organismo di controllo, sulle attività coperte e sulla data di rilascio.

Per i prodotti provenienti da paesi terzi, il produttore o trasformatore deve mettere a disposizione dell’importatore, su richiesta, una prova della certificazione rilasciata dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione del paese terzo; tale prova deve essere disponibile anche per le autorità doganali o altre autorità dell’Unione chiamate a verificare l’uso dell’indicazione geografica.

Comunicazioni, pubblicità e dati personali

Le comunicazioni tra Commissione e Stati membri avvengono normalmente tramite i sistemi digitali della Commissione; per i soggetti di paesi terzi e per le persone fisiche o giuridiche con interesse legittimo si usa la posta elettronica e i moduli allegati. Opposizioni e richieste di cancellazione degli Stati membri seguono un canale specifico via e-mail. Gli Stati membri devono inoltre comunicare un punto di contatto tecnico ufficiale, comprensivo di recapiti di servizio, che la Commissione può raccogliere e divulgare.

Il regolamento contiene anche una disciplina espressa sulla protezione dei dati personali: la Commissione applica il regolamento (UE) 2018/1725 e gli Stati membri il regolamento (UE) 2016/679. È espressamente chiarito che la Commissione e le autorità competenti nazionali sono titolari del trattamento per le procedure di rispettiva competenza.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e struttura del regolamento

L’articolo 1 individua i settori coperti: domande di registrazione, opposizione, modifiche del disciplinare, cancellazione della registrazione, utilizzo del simbolo dell’Unione, controlli e comunicazioni. Il regolamento costituisce la disciplina di esecuzione del regolamento (UE) 2019/787 per il comparto delle bevande spiritose.

Domande comuni e documento unico

Per le domande di registrazione comuni presentate da più Stati membri o paesi terzi, i requisiti del regolamento (UE) 2019/787 e del regolamento delegato (UE) 2021/1235 devono risultare soddisfatti in tutti i territori interessati. Il documento unico deve essere conciso e non superare 2 500 parole, salvo casi debitamente giustificati; per le domande relative a paesi terzi si usa il modello dell’allegato I.

Definizione della zona geografica e pubblicazione

La zona geografica deve essere definita nel disciplinare in modo preciso e univoco, facendo riferimento per quanto possibile a confini fisici o amministrativi. In caso di modifiche sostanziali del disciplinare a seguito degli scambi con la Commissione, lo Stato membro deve pubblicare adeguatamente tali modifiche per consentire un’opposizione nazionale supplementare; la Commissione può prorogare fino a sei mesi il termine per le osservazioni.

Procedura di opposizione

La notifica di opposizione e la dichiarazione di opposizione motivata devono contenere elementi tassativamente indicati, tra cui il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale, i riferimenti di pubblicazione, i recapiti dell’opponente, la descrizione dell’interesse legittimo e i motivi dell’opposizione con fatti, prove e osservazioni. Sono previsti moduli obbligatori (allegati II e III), la comunicazione dei recapiti tra le parti e la notifica alla Commissione degli esiti delle consultazioni entro un mese, mediante il modulo dell’allegato IV.

Modifiche dell’Unione e modifiche standard o temporanee

La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione deve contenere, tra l’altro, nome protetto, interesse legittimo del richiedente, voci del disciplinare interessate, motivazione giuridica, descrizione delle modifiche, documento unico consolidato, riferimento alla pubblicazione del disciplinare e, per i paesi terzi, prova della conformità alla normativa locale. La domanda non può superare 5 000 parole e usa il modulo dell’allegato V. Le modifiche standard e temporanee approvate sono comunicate tramite i moduli degli allegati VI e VII, con indicazione della decisione di approvazione e delle prove richieste.

Cancellazione della registrazione

La richiesta di cancellazione deve indicare nome protetto, Stato membro o paese terzo interessato, dati del richiedente, interesse legittimo, motivi della cancellazione, fatti e prove, nonché la dichiarazione dello Stato membro se applicabile. La richiesta si presenta con il modulo dell’allegato VIII e la Commissione la pubblica nella serie C della Gazzetta ufficiale, pubblicando anche il nome del soggetto richiedente.

Simbolo dell’Unione

Il simbolo dell’Unione che identifica la protezione come indicazione geografica per le bevande spiritose deve essere riprodotto secondo l’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Controlli e prova della certificazione

I produttori e trasformatori conformi al disciplinare hanno diritto a essere tutelati dal sistema di verifica del rispetto del disciplinare. Se risultano conformi, ottengono un certificato o sono inseriti in un elenco ufficiale, aggiornati periodicamente in base alla valutazione del rischio, con contenuti minimi indicati dall’articolo 12; il certificato o elenco devono essere disponibili, almeno in forma elettronica, anche per autorità di controllo e soggetti commerciali. Per prodotti di paesi terzi importati nell’Unione, l’importatore deve poter esibire una prova della certificazione rilasciata dall’autorità o organismo di certificazione del paese terzo.

Comunicazioni e sistemi digitali

Le autorità degli Stati membri comunicano di regola tramite i sistemi digitali della Commissione; le autorità e i produttori di paesi terzi, nonché i soggetti con interesse legittimo, comunicano via posta elettronica usando i moduli previsti. Per opposizioni e richieste di cancellazione, gli Stati membri utilizzano la posta elettronica; per le altre procedure si usano i sistemi digitali, in coerenza con il quadro delle notifiche di cui ai regolamenti delegati ed esecutivi 2017/1183 e 2017/1185. Gli Stati membri devono designare un punto di contatto tecnico ufficiale.

Pubblicità e trattamento dei dati personali

La Commissione rende pubbliche le informazioni dovute tramite i propri sistemi digitali. Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725, mentre quello delle autorità nazionali è soggetto al regolamento (UE) 2016/679; la Commissione e gli Stati membri sono qualificati come titolari del trattamento per le procedure di rispettiva competenza.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geografichemercato internocontrolli ufficialiprotezione dei dati personali

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