Regolamento (UE) 2021/772
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione del 10 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime temporaneo introdotto nel 2020 per far fronte alle difficoltà operative causate dalla pandemia di COVID-19 nei controlli sulla produzione biologica. Proroga al 1° luglio 2021 la durata di alcune deroghe già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 e consente, per le ispezioni e visite senza preavviso, un preavviso breve fino a 24 ore per garantire la sicurezza degli ispettori. La modifica ha efficacia retroattiva dal 1° febbraio 2021 per evitare soluzioni di continuità nell’applicazione delle misure.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 prorogando al 1° luglio 2021 le misure temporanee sui controlli della produzione biologica e introducendo la possibilità di un preavviso massimo di 24 ore per alcune ispezioni senza preavviso.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli operatori del settore biologico e, in particolare, ai controlli, alle ispezioni e alle visite previste dal sistema di controllo della produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e dei regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. Riguarda anche le procedure nel sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces). Le misure temporanee sono giustificate dalla pandemia di COVID-19 e dalle connesse disfunzioni dei sistemi di controllo; la proroga è allineata al periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, prorogato al 1° luglio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per le modifiche temporali, l’applicazione decorre retroattivamente dal 1° febbraio 2021.
Modifica del regime temporaneo dei controlli sulla produzione biologica per la pandemia di COVID-19
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977, che aveva introdotto misure temporanee e deroghe per i controlli nel settore biologico a causa delle restrizioni e delle disfunzioni causate dalla pandemia di COVID-19. La Commissione richiama la persistenza delle difficoltà operative negli Stati membri e nei paesi terzi e la necessità di mantenere allineata la durata di tali misure con quella prevista per analoghe deroghe in materia di controlli ufficiali ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.
Ambito e finalità della modifica
La modifica riguarda il sistema di controllo della produzione biologica disciplinato dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative norme di esecuzione, in particolare i regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008. Incide sia sui controlli e sulle ispezioni svolti negli Stati membri sia su alcune procedure del sistema Traces. La ratio è evitare interruzioni o rigidità eccessive nel controllo della filiera biologica durante la persistenza dell’emergenza sanitaria.
Proroga delle misure temporanee
L’intervento principale consiste nel prorogare al 1° luglio 2021 il periodo di applicazione delle deroghe già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/977. A tal fine, vengono sostituiti i riferimenti al 1° febbraio 2021 contenuti nell’articolo 1, paragrafo 7, e in più commi dell’articolo 3 del regolamento modificato; inoltre, nell’articolo 3, quarto comma, la data del 31 dicembre 2020 è sostituita con il 1° luglio 2021. La proroga consente di mantenere operative le misure straordinarie fino alla stessa scadenza delle misure parallele adottate per i controlli ufficiali dal regolamento (UE) 2020/466, come prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83.
Ispezioni e visite senza preavviso
Il regolamento introduce una precisazione rilevante per l’esecuzione pratica dei controlli: per le ispezioni e visite che devono essere effettuate senza preavviso, può essere comunque previsto un breve preavviso, fino a un massimo di 24 ore. La finalità espressa è consentire agli ispettori di accedere ai locali dell’operatore in condizioni di sicurezza, bilanciando l’esigenza di sorpresa del controllo con le esigenze organizzative e sanitarie determinate dal contesto pandemico.
Decorrenza e continuità applicativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la parte relativa alla proroga temporale e all’aggiornamento delle date si applica retroattivamente dal 1° febbraio 2021. Tale scelta evita vuoti normativi e garantisce la continuità dell’applicazione delle misure temporanee nel periodo intermedio. Il regolamento è, come di consueto per gli atti di esecuzione, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione delle misure temporanee
L’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è modificato sostituendo la data "1° febbraio 2021" con "1° luglio 2021", estendendo così la durata delle misure temporanee in materia di controlli della produzione biologica.
Preavviso massimo di 24 ore per ispezioni e visite senza preavviso
All’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è aggiunto un comma che consente di prevedere un breve preavviso, fino a un massimo di 24 ore, per le ispezioni e le visite senza preavviso, al fine di consentire agli ispettori di accedere ai locali dell’operatore in sicurezza.
Adeguamento delle date nell’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/977
I riferimenti temporali contenuti nel secondo, terzo e quinto comma dell’articolo 3 sono aggiornati sostituendo "1° febbraio 2021" con "1° luglio 2021"; inoltre, nel quarto comma la data "31 dicembre 2020" è sostituita con "1° luglio 2021".
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2021, con effetto retroattivo per garantire continuità normativa.
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