Regolamento (UE) 2021/776
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione definisce i modelli standardizzati dei moduli da usare per le dichiarazioni sul denaro contante e per le dichiarazioni a scopo informativo previste dal regolamento (UE) 2018/1672. Disciplina inoltre le pagine supplementari, i moduli riservati all’ufficio ADM e le modalità tecniche di trasmissione delle informazioni tramite il sistema di informazione doganale (SID). Le norme mirano a garantire uniformità, efficienza e tracciabilità dello scambio di dati tra autorità nazionali, Commissione, UIF e, nei casi pertinenti, altri destinatari istituzionali.
Stabilisce i modelli dei moduli e le norme tecniche per lo scambio elettronico di informazioni sui controlli del denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle autorità competenti degli Stati membri coinvolte nei controlli sul denaro contante accompagnato o non accompagnato ai sensi del regolamento (UE) 2018/1672, nonché ai soggetti tenuti a presentare la dichiarazione del denaro contante o la dichiarazione a scopo informativo quando si superano le soglie previste. Riguarda il denaro contante di valore pari o superiore a 10 000 EUR in entrata o in uscita dall’Unione e, in talune ipotesi, anche il denaro contante di importo inferiore quando emergano indizi di collegamento con attività criminose. Si applica dal 3 giugno 2021 in tutti gli Stati membri; il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
Modelli per i moduli e scambio di informazioni sui controlli del denaro contante
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dà attuazione operativa al regolamento (UE) 2018/1672, che disciplina i controlli sul denaro contante in entrata e in uscita dall’Unione. La finalità è uniformare i modelli documentali e rendere tecnicamente efficiente lo scambio di informazioni tra autorità doganali, UIF, Commissione e altri destinatari istituzionali, anche alla luce dell’esigenza di prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
Ambito e finalità del sistema
Il regolamento si innesta sul sistema unionale di controllo del denaro contante pari o superiore a 10 000 EUR, sia accompagnato sia non accompagnato. I considerando chiariscono che l’inclusione di dati identificativi aggiuntivi serve a ridurre errori di identificazione e ritardi nelle verifiche successive, nonché a migliorare l’analisi del rischio e il quadro comune di gestione dei rischi previsto dal regolamento (UE) 2018/1672.
Modulo di dichiarazione e modulo informativo
Gli articoli 1 e 2 rinviano ai modelli standard contenuti nell’allegato I, rispettivamente per:
- il modulo di dichiarazione del denaro contante accompagnato, ex articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672;
- il modulo informativo per il denaro contante non accompagnato, ex articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Le istruzioni di compilazione richiedono l’indicazione di dati dettagliati sul portatore/dichiarante, sui mezzi di trasporto, sul denaro contante, sulla provenienza economica e sull’uso previsto. Sono previsti dati ulteriori, come numero identificativo personale, genere, dati di contatto, riferimenti del trasporto, registrazione e identificazione di persone giuridiche e, ove pertinente, dati relativi ai documenti di identità. I campi del modulo sono in linea di principio obbligatori; quelli contrassegnati da asterisco vanno compilati se pertinenti o disponibili.
Pagine supplementari
L’articolo 3 e gli allegati disciplinano le pagine supplementari, da usare quando lo spazio del modulo principale non basta, ad esempio in presenza di:
- più proprietari;
- più destinatari o destinatari previsti;
- più tipologie di denaro contante;
- necessità di dettagliare importi, provenienza economica e uso previsto.
Le pagine supplementari sono parte integrante della dichiarazione o della dichiarazione informativa, devono essere numerate progressivamente e firmate. Gli allegati distinguono le ipotesi in cui il portatore coincide con proprietario o destinatario e quelle in cui vi sono soggetti diversi.
Moduli riservati all’ufficio ADM e registrazioni d’ufficio
L’articolo 4 introduce il modulo riservato all’ufficio ADM per la registrazione e trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672. Il modulo serve anche per le ipotesi in cui:
- il denaro contante avrebbe dovuto essere dichiarato, ma non lo è stato, e l’autorità redige una dichiarazione d’ufficio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di base;
- il denaro contante è inferiore alle soglie di 10 000 EUR ma vi sono indizi di correlazione con attività criminose;
- una dichiarazione già resa ex articoli 3 o 4 presenta indizi di collegamento con attività criminose.
Il modulo è inoltre utilizzato per lo scambio delle informazioni anonime sui rischi e sui risultati delle analisi di rischio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d).
Trasmissione elettronica tramite SID
L’articolo 5 disciplina le modalità di trasmissione elettronica tramite il sistema di informazione doganale (SID), istituito dal regolamento (CE) n. 515/97. Le autorità competenti possono trasmettere i dati:
- inserendoli manualmente nell’interfaccia web del SID;
- esportandoli dai sistemi nazionali in formato XML;
- collegando direttamente i sistemi nazionali al SID mediante interfaccia di sistema.
Le informazioni da trasmettere comprendono quelle destinate alla UIF dello Stato membro, quelle da inviare agli altri Stati membri e le informazioni anonime sui rischi. Quando le informazioni sono trasmesse al SID, la data di tale trasmissione vale come data giuridica di trasmissione ai sensi del regolamento (UE) 2018/1672.
Dati statistici anonimi
L’articolo 6 disciplina la messa a disposizione della Commissione dei dati statistici anonimi relativi a dichiarazioni, controlli e infrazioni. La fonte dei dati comprende dichiarazioni, dichiarazioni informative, dichiarazioni d’ufficio, registrazioni ex articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1672 e ogni altra informazione disponibile nel SID. Gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi a tutto il periodo di riferimento e informare senza ritardo la Commissione in caso di revisione dei dati contenuti nel SID.
Protezione dei dati
I considerando precisano che, quando il regolamento comporta trattamento di dati personali, si applicano il regolamento (UE) 2016/679 per le autorità competenti degli Stati membri e il regolamento (UE) 2018/1725 per il trattamento nell’ambito del SID. È richiamata anche la consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.
Decorrenza
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 3 giugno 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/1672.
Disposizioni principali
Modelli dei moduli di dichiarazione e informativo
L’articolo 1 impone che il modulo di dichiarazione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672 sia conforme al modello dell’allegato I, parte 1, e che sia compilato secondo le relative istruzioni. L’articolo 2 prevede lo stesso per il modulo informativo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento, conforme all’allegato I, parte 2.
Pagine supplementari
L’articolo 3 stabilisce che, quando lo spazio del modulo principale non è sufficiente, si utilizzano pagine supplementari conformi ai modelli dell’allegato I, parte 3 o parte 4; se allegate, esse costituiscono parte integrante della dichiarazione o della dichiarazione informativa.
Moduli riservati all’ufficio ADM
L’articolo 4 disciplina il modulo riservato all’ufficio ADM, da usare per registrare e trasmettere le informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2018/1672. Prevede anche l’uso del modulo per dichiarazioni d’ufficio, registrazioni di denaro contante sotto soglia ma correlato ad attività criminose, e per la trasmissione di informazioni anonime su rischi e risultati delle analisi di rischio di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d).
Scambio elettronico tramite SID
L’articolo 5 impone che le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3, 4, 5, paragrafo 3, e 6 del regolamento (UE) 2018/1672 siano trasmesse al SID manualmente, tramite importazione XML o tramite collegamento diretto dei sistemi nazionali. Le informazioni destinate alla UIF dello Stato membro, agli altri Stati membri, e le informazioni anonime sui rischi sono trasmesse tramite SID; la data di trasmissione elettronica vale come data di trasmissione ai fini degli articoli 9 e 10 del regolamento di base.
Dati statistici anonimi
L’articolo 6 individua la fonte dei dati statistici anonimi nelle dichiarazioni, nelle dichiarazioni informative, nelle dichiarazioni d’ufficio, nelle registrazioni e in ogni altra informazione disponibile nel SID. Gli Stati membri devono trasmettere al SID i dati relativi a tutte le dichiarazioni, i controlli e le infrazioni del periodo di riferimento e informare immediatamente la Commissione se i dati SID sono rivisti.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 3 giugno 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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