Cassazione Penale, Ordinanza n. 33134/2026 del 08/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La persona offesa aveva proposto reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. contro il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari. Il reclamo era stato rigettato dal Tribunale, che aveva ritenuto ritualmente notificata la richiesta di archiviazione presso uno dei domicili digitali indicati, in particolare presso la casella di posta elettronica certificata del difensore. La persona offesa sosteneva invece che l'obbligo informativo non fosse stato adempiuto, poiché la notifica era stata effettuata al difensore prima dell'accettazione della nomina e senza verificare la concreta operatività del mandato. Con il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 90-bis, 408, comma 3, e 410-bis c.p.p., nonché degli artt. 24, 111 e 101 Cost., assumendo che l'omessa informazione le avesse impedito di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione. Con il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per l'omessa verifica della ritualità della nomina difensiva, dell'accettazione del mandato e dell'effettiva operatività del difensore al momento della notifica. Con il terzo motivo deduceva la violazione degli artt. 24, 111 e 101 Cost., in relazione all'art. 6 CEDU, sostenendo che la mera notificazione al difensore non equivalesse a effettiva conoscenza dell'atto da parte della persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, poiché l'ordinanza emessa dal Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo il caso di abnormità, che non era stata dedotta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha affermato che, in base all'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., l'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo contro il provvedimento di archiviazione non è impugnabile, salvo che venga denunciata l'abnormità dell'atto. Nel caso concreto i motivi riguardavano esclusivamente violazioni di legge e vizi della motivazione, non l'abnormità. La Corte ha inoltre escluso che l'inoppugnabilità contrasti con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., con la garanzia del ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma 7, Cost., o con l'art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 410-bis c.p.p.
L'ordinanza del Tribunale che decide sul reclamo contro il provvedimento di archiviazione non è impugnabile con ricorso per cassazione; il ricorso è consentito soltanto per denunciare l'abnormità del provvedimento.
art. 90-bis c.p.p.
Richiamato dalla persona offesa quale fondamento dell'obbligo informativo, ma non esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 408 c.p.p.
Richiamato dalla persona offesa in relazione alla comunicazione della richiesta di archiviazione, ma non scrutinato nel merito.
art. 591 c.p.p.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta fuori dai casi consentiti dalla legge; è richiamato quale conseguenza della proposizione del ricorso per cassazione contro un provvedimento non impugnabile.
art. 606 c.p.p.
I vizi previsti dalla disposizione non possono essere fatti valere contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., poiché tale ordinanza è espressamente non impugnabile.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 414 c.p.p.
Richiamato per evidenziare che il provvedimento di archiviazione è intrinsecamente revocabile e non presenta un definitivo valore decisorio sulla regiudicanda.
art. 24 Cost.
Non impone che ogni procedimento debba articolarsi in un ulteriore grado di impugnazione; l'inoppugnabilità dell'ordinanza ex art. 410-bis, comma 3, c.p.p. non viola il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La garanzia costituzionale del ricorso per cassazione riguarda le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale, non l'ordinanza che decide il reclamo contro l'archiviazione.
art. 101 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente, ma non oggetto di specifica applicazione autonoma nella decisione.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione al diritto di partecipazione effettiva al procedimento, ma non ritenuto ostativo alla disciplina interna dell'inoppugnabilità.
art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU
La garanzia del doppio grado di giurisdizione opera in caso di condanna; non impedisce che l'ordinanza sul reclamo contro l'archiviazione sia dichiarata non impugnabile.
Massime di principio
- L'ordinanza con cui il Tribunale decide, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p., il reclamo contro il provvedimento di archiviazione non è impugnabile con ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, c.p.p. è ammissibile soltanto quando denunci l'abnormità del provvedimento; non è sufficiente dedurre violazioni di legge o vizi della motivazione riconducibili all'art. 606 c.p.p.
- Il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione impone di dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento espressamente dichiarato non impugnabile.
- L'inoppugnabilità dell'ordinanza che decide il reclamo contro l'archiviazione non contrasta con l'art. 24 Cost., poiché il diritto di difesa non impone che ogni procedimento sia articolato in un numero indefinito di gradi di giudizio.
- La garanzia del ricorso per cassazione prevista dall'art. 111, comma 7, Cost. non si estende a un'ordinanza sul reclamo contro l'archiviazione, che non è una sentenza né un provvedimento concernente la libertà personale.
- L'art. 2 del VII Protocollo addizionale CEDU, garantendo il doppio grado di giurisdizione in caso di condanna, non rende impugnabile in cassazione l'ordinanza che decide il reclamo contro un provvedimento di archiviazione.
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