Cassazione Civile, Ordinanza n. 30352/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che gli aveva riconosciuto il rimborso del 90% dell’IRPEF versata in eccedenza per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. L’Amministrazione aveva sostenuto di avere già adempiuto solo per metà dell’importo, invocando la disciplina sopravvenuta dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies D.L. n. 91/2017 e poi dall’art. 29 D.L. n. 162/2019, nonché il provvedimento direttoriale attuativo, che prevede la riduzione del 50% in caso di incapienza delle risorse stanziate e l’esaurimento dei fondi. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione di tale disciplina, sostenendo che il limite percentuale dovesse applicarsi anche ai giudizi pendenti e alla fase di ottemperanza, e censurava anche il termine ritenuto troppo breve per il commissario ad acta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Ha ritenuto errata la decisione della CTR perché ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta nella fase di ottemperanza e ha trattato i limiti di spesa come estranei al giudizio esecutivo, mentre invece essi incidono sulle modalità di attuazione del rimborso e devono essere verificati dal giudice dell’ottemperanza. La Corte ha precisato che la normativa non elimina il diritto sostanziale al rimborso già accertato, ma regola il quomodo dell’esecuzione, imponendo al giudice di verificare la disponibilità dei fondi e, se necessario, di attivare le procedure sostitutive previste dalla contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
costituisce il titolo sostanziale del rimborso riconosciuto al contribuente per il 90% dell’IRPEF versata in eccedenza a seguito del sisma del 1990.
art. 1, comma 665, L. 23 dicembre 2014, n. 190
disciplina le modalità di effettuazione dei rimborsi entro i limiti delle risorse stanziate, senza incidere sul diritto sostanziale già accertato.
art. 16-octies D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in L. 3 agosto 2017, n. 123
si applica alla fase di attuazione/ottemperanza dei rimborsi e non falcidia il credito; regola il procedimento di pagamento in presenza di incapienza delle risorse.
art. 29 D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in L. 28 febbraio 2020, n. 8
ha aggiornato la disciplina delle risorse disponibili, portandole a euro 160.000.000,00 senza ripartizione annuale.
art. 62-bis d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma non centrale nella ratio decidendi.
art. 70, comma 10, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"violazione delle norme del procedimento"
il ricorso per cassazione contro la sentenza di ottemperanza è ammissibile per violazioni procedurali e per error in procedendo, incluso il difettoso esercizio del potere-dovere di attuare il giudicato.
art. 70, comma 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudice dell’ottemperanza può e deve specificare il contenuto e il quomodo dell’attuazione del giudicato, adottando i provvedimenti necessari.
art. 3 Cost.
invocato dalla CTR e valutato dalla Corte come non violato, poiché la disciplina non crea una falcidia sostanziale irragionevole del diritto al rimborso.
art. 24 Cost.
la Corte esclude la sua violazione poiché il diritto al rimborso non viene compresso sul piano sostanziale.
art. 1, Protocollo n. 1 CEDU
la soluzione adottata è ritenuta compatibile con il margine di apprezzamento statale in materia fiscale e con il principio del giusto equilibrio.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di ottemperanza il ricorso per cassazione può denunciare non solo violazioni formali del procedimento, ma anche l’omesso o erroneo esercizio del potere-dovere del giudice di dare concreta attuazione al giudicato e di precisarne la portata operativa.
- Una sopravvenienza normativa che disciplini limiti di spesa, capienza dei fondi o modalità di pagamento di un rimborso non incide, di regola, sul diritto sostanziale già accertato con sentenza passata in giudicato, ma ne regola soltanto le modalità attuative.
- I limiti quantitativi introdotti per la erogazione dei rimborsi fiscali operano in fase esecutiva o di ottemperanza e devono essere verificati dal giudice dell’attuazione, che può sostituirsi all’amministrazione e, se necessario, nominare un commissario ad acta.
- In sede di ottemperanza il giudice deve determinare specificamente il quomodo dell’attuazione del giudicato, non potendo limitarsi a formule generiche, quando occorra dare esecuzione a un comando che richiede passaggi amministrativi ulteriori.
- La riduzione percentuale del pagamento prevista dalla normativa sulla capienza delle risorse non comporta una definitiva estinzione o falcidia del credito già riconosciuto, ma solo un diverso assetto procedimentale della sua esecuzione, compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. e con il principio convenzionale del giusto equilibrio.
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