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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34350/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale relativo ai lavori di messa in sicurezza del torrente Carrione, crollati nel novembre 2014. Al tecnico erano contestate, in doppia veste di progettista e direttore dei lavori, condotte asseritamente gravemente colpose che avrebbero causato danni ingenti alla Regione Toscana. In appello la Corte dei conti ha ritenuto sussistente la propria giurisdizione sull’intera vicenda, valorizzando l’unitarietà dell’attività professionale e l’inserimento del direttore dei lavori nell’apparato organizzativo della PA; ha poi confermato la responsabilità, riducendo solo l’importo del danno. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) difetto di giurisdizione del giudice contabile, perché per la parte di attività inerente alla progettazione non vi sarebbe rapporto di servizio e l’incarico non sarebbe stato validamente formalizzato; la Procura avrebbe inoltre scisso in modo indebito due diverse condotte; 2) eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice contabile avrebbe violato il diritto di difesa e il contraddittorio, attribuito valore probatorio a risultanze di altri processi e a una CTU non partecipata, negato prove richieste e invaso la sfera del legislatore oltre i limiti della giurisdizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato la giurisdizione della Corte dei conti sull’intera domanda risarcitoria, osservando che il direttore dei lavori di un’opera pubblica è inserito, anche temporaneamente, nell’apparato della PA quale organo tecnico e agente della stessa; quando il medesimo soggetto cumula i ruoli di progettista e direttore dei lavori, e il danno è prospettato come derivante dal complesso di tali attività, non è praticabile la scissione delle giurisdizioni. Ha inoltre escluso che l’eventuale nullità dell’incarico o la sua irregolare formalizzazione incidano sulla giurisdizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che le doglianze, anche se prospettate come violazione di diritti difensivi e di norme sovranazionali, integrassero al più errori di giudizio o di procedendo, non un vizio inerente alla giurisdizione; ha richiamato il limite rigoroso del sindacato delle Sezioni Unite sui soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. È stata quindi confermata la pronuncia contabile e la declaratoria di giurisdizione della Corte dei conti, con onere del ricorrente anche per l’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    ai sensi dell'art. 380 bis 1, cod. proc. civ.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso in cassazione

  • art. 111 Cost.

    nel rispetto del paradigma di cui all'ultimo comma dell'art. 111 Cost.

    il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammesso nei limiti costituzionali del controllo di giurisdizione

  • art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea

    invocato dal ricorrente per denunciare la lesione del diritto a un ricorso effettivo e del giusto processo

  • art. 6 CEDU

    invocato dal ricorrente a tutela del contraddittorio e del giusto processo

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata dal giudice contabile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della prova

  • artt. 4, 94 e 95 cod. giust. cont.

    richiamati dal ricorrente come disposizioni processuali del giudizio contabile

  • art. 2697 c.c.

    regola "del più probabile che non"

    la Corte richiama il criterio di riparto e valutazione probatoria proprio del giudizio civile e contabile

  • art. 359 c.p.p.

    richiamato nella giurisprudenza citata per il consulente del pubblico ministero

  • art. 52, primo comma, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

    base normativa della giurisdizione contabile nei confronti del soggetto inserito funzionalmente nell'apparato pubblico

  • art. 93 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    richiamato quale disciplina applicabile agli amministratori e al personale degli enti locali

  • art. 111, comma 8, Cost.

    individua il ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • art. 395 c.p.c.

    richiamato come possibile rimedio revocatorio in presenza di sopravvenienze delle Corti sovranazionali

  • art. 2043 c.c.

    richiamato solo in via generale nel contesto della responsabilità risarcitoria per danno

  • art. 2048 c.c.

    citato solo incidentalmente tra i riferimenti della doglianza sul diritto di difesa e sulla responsabilità

  • art. 2049 c.c.

    citato solo incidentalmente nella parte riportata del ricorso e non centrale nella decisione

Massime di principio

  • Nella responsabilità amministrativa il presupposto della giurisdizione contabile è la sussistenza di una relazione funzionale tra autore del danno e pubblica amministrazione, configurabile non solo in presenza di un rapporto di impiego, ma anche quando il soggetto sia investito, anche di fatto, di attività svolte in modo continuativo in favore dell’ente pubblico.
  • Il direttore dei lavori di un’opera pubblica, per le funzioni autoritative e di direzione che esercita nei confronti dell’appaltatore, è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione e risponde davanti alla Corte dei conti per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico.
  • Se il medesimo professionista cumula i ruoli di progettista e direttore dei lavori, e il danno è dedotto come derivante dall’insieme delle attività svolte, non è consentita una scissione artificiosa delle giurisdizioni tra giudice ordinario e giudice contabile.
  • L’eventuale irregolarità o nullità dell’atto di conferimento dell’incarico non incide, di per sé, sulla giurisdizione quando la domanda di responsabilità investa attività comunque riconducibili all’esercizio di poteri tipici della funzione pubblica.
  • Nel giudizio per motivi inerenti alla giurisdizione, il sindacato delle Sezioni Unite non si estende ai meri errori in procedendo o in iudicando, né alle asserite violazioni del contraddittorio o del diritto di difesa, salvo che il giudice speciale abbia oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione o invaso la sfera riservata ad altri poteri.
  • L’uso di prove atipiche e di risultanze provenienti da altri processi non integra, di per sé, un vizio di giurisdizione, ma semmai una questione attinente alla valutazione del materiale istruttorio entro il giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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