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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09306/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo di lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori in condomini siti a Trento e Verona. La società opposta aveva eseguito i lavori e chiesto il pagamento alla società mandataria incaricata della gestione del patrimonio immobiliare dell’ente previdenziale, mentre quest’ultima aveva resistito deducendo, tra l’altro, di non essere tenuta in proprio al pagamento e formulando in via subordinata domanda di manleva nei confronti dell’ente previdenziale poi subentrato. In appello la società opponente ha reiterato la domanda di manleva; la Corte territoriale l’ha accolta, dichiarando l’ente tenuto a rimborsare quanto pagato alla società esecutrice dei lavori e le spese di lite. L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 269 e 345 c.p.c., sostenendo che la società opponente fosse decaduta dalla facoltà di chiamare il terzo per non aver chiesto l’autorizzazione al primo giudice; 2) violazione degli artt. 112, 156, 345 e 269 c.p.c., deducendo che il terzo era stato chiamato in causa dall’altra società e per una domanda diversa, con conseguente impossibilità di estendere alla domanda di manleva l’effetto della chiamata; 3) violazione delle norme sulla contabilità pubblica, sulla forma scritta degli atti della P.A. e sul subappalto negli appalti pubblici, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso richiamando il mandato senza considerare che il rapporto dedotto atteneva a un appalto pubblico di servizi e che i lavori erano stati eseguiti senza valido titolo contrattuale. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, richiamando il principio per cui l’estensione automatica della domanda al terzo opera nella chiamata in causa del terzo indicato come effettivo responsabile dal convenuto, ma non nella chiamata in garanzia, per la quale i rapporti sono autonomi. Ha evidenziato che nel caso concreto il terzo era stato chiamato dall’opposta e per una pretesa diversa da quella di manleva formulata dall’opponente; pertanto la Corte territoriale non poteva accogliere la domanda di garanzia senza considerare tale differenza. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell’INPS, ha dichiarato assorbito il terzo, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha condannato la società Centro Servizi Casa s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. La decisione d’appello che aveva imposto all’INPS il rimborso verso la società opponente è quindi stata eliminata senza rinvio, per violazione delle regole sulla chiamata del terzo e sull’autonomia della domanda di garanzia rispetto alla domanda proposta dal chiamante.

Norme richiamate

  • art. 269 c.p.c.

    la chiamata del terzo richiede la corretta iniziativa della parte che intende estendere il contraddittorio; non può essere superata per attribuire alla domanda effetti diversi da quelli derivanti dalla specifica chiamata effettuata.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non può essere introdotta o estesa una domanda nei confronti del terzo oltre i limiti consentiti dal rito e dal contraddittorio già instaurato.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle parti effettivamente coinvolte nel relativo titolo.

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità non può essere superata se l’irregolarità incide sul corretto instaurarsi del contraddittorio e sulla corrispondenza tra chiamata e domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    vizio denunciato come violazione di legge sostanziale e processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    vizio denunciato come nullità processuale per ultrapetizione o violazione del contraddittorio.

  • art. 18 L. 55/1990

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’assenza di valido titolo negoziale nel contesto degli appalti pubblici.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato per contestare la validità del titolo contrattuale invocato a fondamento della pretesa.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato per la necessità della forma scritta nei negozi indicati.

  • artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440

    richiamati per le regole di contabilità pubblica e forma degli atti negoziali della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • Nella chiamata in causa del terzo in garanzia non si verifica l’estensione automatica della domanda dell’attore al terzo, perché il rapporto di garanzia resta autonomo rispetto al rapporto principale, pur se trattato nello stesso processo.
  • La domanda di manleva o garanzia nei confronti del terzo può essere esaminata solo se il terzo è stato ritualmente chiamato dalla parte che propone quella specifica domanda e per il relativo titolo; non è sufficiente che il terzo sia presente in giudizio per iniziativa di un’altra parte e per una pretesa diversa.
  • Il giudice di merito non può accogliere una domanda di regresso o garanzia senza verificare la corrispondenza tra soggetto che ha effettuato la chiamata, titolo della chiamata e titolo della domanda proposta nei confronti del terzo.
  • Quando il terzo è stato evocato in giudizio per una domanda con petitum e causa petendi diversi, non è consentito estendere a quella parte una condanna fondata su una diversa pretesa introdotta da altro soggetto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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