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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17357/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo sia alla società verificata sia alla persona fisica indicata come amministratore di fatto, maggiori redditi ai fini IRES e maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IRAP e IVA, in un contesto ritenuto fraudolento e caratterizzato dall’utilizzo di una società cartiera/schermo per operazioni soggettivamente inesistenti e indebiti vantaggi fiscali. Il ricorrente sosteneva che la CTR avesse errato nel ritenere a lui applicabili le sanzioni, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. 472/1997 e dell’art. 7 del d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003. In sintesi, deduceva che tale disposizione esclude la responsabilità personale degli organi delle società con personalità giuridica, attribuendo le sanzioni esclusivamente alla persona giuridica, e che essa dovesse applicarsi anche alle violazioni non ancora contestate o non ancora sanzionate alla data di entrata in vigore. L’Agenzia, oltre a eccepire l’inammissibilità per difetto di autosufficienza, contestava nel merito che la regola dell’art. 7 operi quando la società sia solo uno schermo fittizio creato per commettere violazioni tributarie nell’interesse personale dell’amministratore di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha disatteso preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, osservando che il ricorso individuava comunque il punto decisivo della sentenza impugnata e che i fatti rilevanti erano ricavabili dalla decisione di merito. Nel merito, ha affermato che l’art. 7 del d.l. 269/2003, che imputa le sanzioni alla sola persona giuridica, non si applica quando emerga che la società sia una mera fictio o cartiera, usata come schermo per commettere illeciti tributari a vantaggio personale dell’amministratore di fatto. Poiché nel caso concreto risultavano accertate, e non più contestate in cassazione, la natura fraudolenta delle operazioni e la strumentalità del veicolo societario, la Corte ha ritenuto corretto l’addebito delle sanzioni alla persona fisica autrice dell’illecito. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; nel ragionamento della Corte non assume ruolo decisivo autonomo rispetto al principio di imputazione soggettiva delle sanzioni e alla deroga dell’art. 7 d.l. 269/2003.

  • art. 11 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non vi fonda la decisione, che si concentra sull’art. 7 d.l. 269/2003 e sulla natura fittizia della società.

  • art. 7 d.l. 30 settembre 2003, n. 269

    "le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio della società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica"

    La regola di imputazione esclusiva alla persona giuridica opera solo quando la società sia effettivamente soggetto dotato di personalità giuridica e beneficiaria delle violazioni; non opera se l’ente è solo uno schermo fittizio utilizzato dall’amministratore di fatto per commettere illeciti nel proprio esclusivo interesse.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata quale parametro del motivo di ricorso per cassazione per denunciare violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la statuizione finale sull’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Citato nella ricostruzione dei fatti come violazione contestata in merito all’omessa fatturazione di un anticipo.

Massime di principio

  • L’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che deroga al principio personalistico in materia di sanzioni amministrative tributarie, si applica solo quando la violazione sia commessa nell’interesse e a beneficio di una società o ente dotato di personalità giuridica effettivamente operante.
  • Se la società è un mero schermo fittizio o una cartiera utilizzata per finalità fraudolente nell’esclusivo interesse della persona fisica che ne gestisce di fatto l’attività, viene meno la ratio della disciplina speciale e le sanzioni restano imputabili alla persona fisica autrice dell’illecito.
  • L’amministratore di fatto non può invocare l’art. 7 del d.l. n. 269/2003 quando l’ente sia stato strumentalmente usato per evadere le imposte o conseguire indebiti vantaggi fiscali a proprio personale beneficio.
  • In sede di legittimità, l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza va disattesa quando il ricorso individui chiaramente la statuizione censurata e i fatti decisivi siano comunque desumibili dalla sentenza impugnata.
  • La mancata impugnazione di specifici accertamenti di fatto in cassazione li rende definitivi nel giudizio di legittimità, con conseguente consolidamento della base fattuale su cui si applica la norma di diritto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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