Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dall'allagamento di un locale seminterrato, di proprietà di soggetti terzi rispetto al rapporto consortile, che viene attribuito all'acqua proveniente dall'irrigazione di un campo finitimo effettuata su richiesta del proprietario del fondo vicino e con acqua fornita dal consorzio irriguo. I proprietari del locale chiedono il risarcimento dei danni. Il tribunale, dopo due consulenze tecniche, condanna in solido gli eredi del proprietario del fondo e il consorzio. La corte d'appello conferma, ritenendo il consorzio custode degli impianti irrigui e responsabile ex art. 2051 c.c. per non aver vigilato e per non aver chiuso tempestivamente le paratie; esclude il caso fortuito nonostante la condotta colposa del consorziato, rilevando che questi aveva già dato in passato comportamenti analoghi che imponevano una vigilanza rafforzata. Il consorzio ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) sostiene che, per statuto e regolamento, esso svolgeva solo funzioni di gestione dei diritti di utenza e non aveva possesso/custodia delle acque e degli impianti, sicché non poteva essere responsabile ex art. 2051 c.c.; 2) deduce che la corte territoriale avrebbe mal applicato l'art. 2051 c.c. e le massime di esperienza, richiamando una giurisprudenza non pertinente e facendo derivare la responsabilità da un generico dovere di custodia privo del presupposto del possesso; 3) contesta la valutazione della prova testimoniale del camparo, ritenendo non dimostrato che il consorziato avesse dimenticato di chiudere l'impianto e che tale condotta fosse prevedibile, così da escludere il fortuito e configurare una responsabilità esclusiva del consorziato; 4) censura la regolazione delle spese, affermando che esse non potevano essere poste a suo carico in misura prevalente se fossero stati accolti i motivi precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondati o inammissibili tutti i motivi: i primi due perché la corte d'appello ha accertato in fatto, con motivazione coerente e conforme a consolidato orientamento, che il consorzio aveva un obbligo di custodia sugli impianti irrigui, comprensivo della gestione delle paratie, e che la mancata chiusura delle stesse dopo l'uso integra responsabilità ex art. 2051 c.c.; il terzo perché attinge a un accertamento di merito non sindacabile in cassazione e, peraltro, la doglianza sulla valutazione delle prove non è formulata nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità; il quarto perché la statuizione sulle spese è conseguenziale alla soccombenza e alla responsabilità accertata. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2051 c.c.
Il soggetto tenuto alla manutenzione e all'esercizio di un'opera complessa destinata all'uso di più soggetti risponde dei danni cagionati dalla cosa se non prova il caso fortuito; la localizzazione del fatto dannoso nelle parti destinate all'uso dei singoli non esclude di per sé la custodia del complesso.
art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.
È il parametro formale per dedurre in cassazione la violazione di legge, ma non consente di rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.
La dedotta violazione processuale non è idonea, da sola, a superare l'accertamento di merito se non è specificamente e correttamente articolata secondo i canoni del sindacato di legittimità.
artt. 115 e 116 c.p.c.
La censura sulla valutazione delle prove è inammissibile se non dedotta nei rigorosi termini richiesti per denunciare il vizio di violazione dei criteri legali di valutazione probatoria.
art. 91 c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza e rimane consequenziale all'accertata responsabilità della parte.
art. 380 bis c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale ai sensi del rito camerale accelerato previsto per i ricorsi manifestamente definibili.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro richiamato per determinare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di responsabilità da cose in custodia, l'obbligo di custodia può gravare anche su un ente che gestisca in modo organizzato e complesso l'utilizzazione di un bene da parte di più soggetti, quando abbia poteri di vigilanza e di controllo sull'opera nel suo complesso.
- Ai fini dell'art. 2051 c.c., non esclude la responsabilità del custode il fatto che il danno si sia verificato in una parte della cosa destinata all'uso del singolo utilizzatore, se il soggetto tenuto alla vigilanza complessiva non prova il caso fortuito.
- La prova del caso fortuito richiede che il custode dimostri un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, oppure che il danno sia concretamente ascrivibile al comportamento del diverso utilizzatore nel tempo di sua esclusiva fruizione; in difetto, la responsabilità permane.
- In cassazione non è consentito riesaminare il merito dell'accertamento probatorio, né sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando la censura miri solo a contestare l'apprezzamento delle testimonianze o delle risultanze istruttorie.
- La statuizione sulle spese segue la soccombenza e non può essere utilmente contestata se dipende direttamente dall'esito sfavorevole della lite principale.
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