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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30982/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 19/09/2022 che confermava la condanna di Palmieri a quattro anni di reclusione per il delitto di calunnia (art. 368 c.p.) per avere formulato consapevolmente false accuse nei confronti di Unito e Gritti in quattro atti giudiziari. Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del divieto di ne bis in idem perché sarebbe già stato giudicato per fatti analoghi; 2) travisamento della prova e vizio di motivazione soprattutto circa l'elemento soggettivo del reato, la tracciatura delle lettere/fax e l'attendibilità dei testi (in particolare Unito e Granata); 3) carenza di prova circa eventuali minacce ai testimoni che potrebbero escludere il dolo di calunnia; 4) errata applicazione della disciplina sulla continuazione, sostenendo che le condotte contestate sarebbero identiche a precedenti procedimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul ne bis in idem, richiamando la giurisprudenza che richiede identità di fatto in termini di tempo, luogo e persone e osservando che le false accuse erano contenute in atti diversi e mosse in tempi differenti. Ha altresì ritenuto inammissibile il motivo che mirava a una rivalutazione delle prove, sottolineando l'insindacabilità in sede di legittimità della valutazione del merito compiuta dai giudici di merito salvo vizio di diritto o illogicità manifesta non adeguatamente dedotta. Ha confermato la correttezza della valutazione circa la tracciatura delle comunicazioni e l'attendibilità dei testi, nonché la qualificazione della continuazione per aver inserito in ciascun atto ulteriori accuse ampliative. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    La norma è stata applicata ritenendo integrato il reato di calunnia quando l'imputato, con atti giudiziari distinti e successivi nel tempo, ha formulato accuse false contro Unito e Gritti; è necessario il requisito della falsità e del dolo nel formularle.

  • principio del ne bis in idem

    La Corte interpreta il principio nel senso che la preclusione del giudicato opera solo se sussiste identità del fatto considerata nelle stesse condizioni di tempo, luogo e persone; atti successivi e separati che costituiscono ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa non sono coperti dal precedente giudicato.

  • disciplina sulla continuazione del reato (giurisprudenziale)

    La continuazione è stata ritenuta applicabile perché l'imputato ha presentato più denunce/atti in momenti diversi e in ciascuno di essi ha inserito ulteriori e ampliative accuse, configurando una pluralità di atti connessi ma distinti che integrano la continuazione.

Massime di principio

  • Il ne bis in idem richiede identità di fatto (tempo, luogo, persone): reiterazioni o nuove esplicazioni di medesima condotta in momenti diversi possono integrare nuovi reati.
  • In Cassazione non è sufficiente chiedere una diversa valutazione delle prove di merito; il ricorso deve evidenziare specifici vizi di diritto, contraddittorietà o illogicità manifesta della motivazione.
  • Per il reato di calunnia è necessario dimostrare la falsità dell'accusa e il dolo nel rivolgerla: la circostanza che le accuse compaiano in atti giudiziari multipli e successivi può aggravare la posizione e legittimare la qualificazione come continuazione.
  • Prove tecniche di trasmissione (es. scontrini di invio fax) sono elementi valutabili dal giudice di merito; l'assenza di una ricevuta non equivale automaticamente a prova di non ricezione se sussistono altri elementi contraddittori.
  • Contestazioni sulla credibilità dei testimoni devono essere fondate su elementi rilevanti e non su mere insinuazioni: precedenti vicende disciplinari o comportamenti non pertinenti possono non incidere sull'attendibilità se ritenuti di modesta entità.
  • Chi impugna per la continuazione deve dimostrare che non vi sia stata effettiva diversità o ampliamento delle accuse tra gli atti; la mera similarità del contenuto non esclude automaticamente la pluralità di comportamenti nel tempo.

Testo integrale

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