Cassazione Civile, Ordinanza n. 14929/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dal correntista contro la banca per ottenere la declaratoria di nullità di alcune clausole del rapporto di conto corrente ritenute illegittime e il ricalcolo del saldo, con eliminazione degli addebiti asseritamente indebiti. In primo grado la domanda di nullità era stata accolta, ma il saldo era stato rideterminato dichiarando prescritte le pretese anteriori a una certa data; il giudice aveva anche rilevato che le variazioni delle condizioni contrattuali in tema di capitalizzazione degli interessi erano risultate più favorevoli al cliente. In appello incidentale il correntista aveva contestato la declaratoria di prescrizione e la ricostruzione del saldo, ma la Corte d'appello aveva confermato la decisione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1422 c.c., sostenendo che la prescrizione sarebbe stata dichiarata ultra petita perché la domanda proposta era solo di nullità, imprescrittibile, e non di ripetizione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto di supporto logico nella parte relativa alla prescrizione, deducendo incoerenze nel ragionamento della Corte territoriale; 3) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sostanziale sulla questione della capitalizzazione, lamentando che la Corte d'appello avrebbe recepito in modo apodittico le conclusioni del primo giudice e avrebbe erroneamente posto a carico del correntista l'onere di sovvertire l'esito della CTU e della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non ha pronunciato oltre i limiti della domanda, avendo distinto correttamente tra la domanda di nullità delle clausole, imprescrittibile, e la domanda di accertamento/rideterminazione del saldo del conto, che è soggetta a prescrizione per le poste anteriori al decennio. Ha ritenuto il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era motivazione apparente, perché la Corte territoriale aveva esplicitato con chiarezza la distinzione tra nullità e accertamento del saldo; inoltre la censura era, per una parte, oscura e non intelligibile. Ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, perché mirava a ottenere una nuova valutazione del merito e della CTU, senza indicare una reale mancanza di motivazione, mentre la Corte d'appello aveva motivato in modo coerente sull'onere del correntista di dimostrare una ricostruzione diversa del rapporto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La doglianza di ultrapetizione è esclusa quando il giudice si mantenga entro i limiti delle domande effettivamente proposte, distinguendo tra domanda di nullità e domanda di accertamento del saldo.
art. 1422 c.c.
La nullità del contratto o della clausola è imprescrittibile, ma ciò non impedisce che restino soggette a prescrizione le pretese di accertamento del saldo o di ripetizione delle poste anteriori al termine decennale.
art. 2946 c.c.
Le azioni aventi natura personale, quale la domanda di accertamento del saldo in un rapporto di conto corrente ancora in corso, soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
art. 2697 c.c.
Il correntista che contesti la ricostruzione del saldo deve allegare e provare in modo persuasivo i fatti posti a fondamento della diversa ricostruzione, non essendo sufficiente una mera diversa ipotesi contabile.
Massime di principio
- Nel contenzioso bancario sul conto corrente occorre distinguere nettamente tra azione di nullità delle clausole, che non è soggetta a prescrizione, e azione di accertamento/rideterminazione del saldo o di ripetizione delle poste indebitamente addebitate, che incontra i limiti prescrizionali ordinari per le somme anteriori al termine rilevante.
- La declaratoria di prescrizione non integra ultrapetizione se il giudice si limita a riconoscere che solo una parte delle pretese economiche è prescritta, a fronte di una domanda che cumuli nullità delle clausole e ricostruzione del saldo.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando manchino realmente le ragioni logico-giuridiche della decisione o esse siano enunciate in modo solo apparente; non basta che la parte non condivida la ricostruzione del giudice.
- Le censure di legittimità non possono essere utilizzate per sollecitare una nuova valutazione del merito o delle risultanze tecniche, quando la sentenza impugnata abbia esposto una motivazione chiara e coerente.
- Chi contesta il saldo di conto corrente e le conclusioni della consulenza tecnica ha l'onere di offrire allegazioni e prova idonee a sovvertire la ricostruzione accolta dal giudice di merito; la mera preferenza per una diversa ipotesi contabile non è sufficiente.
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