Sentenza n. 1276/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare quanto al ricorso introduttivo: 1) del provvedimento presidenziale del 26 febbraio 2026 recante l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione con decorrenza 20 marzo 2026; 2) della delibera del Consiglio Notarile del 10 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle sentenze nn. -OMISSIS- e 26290/2025 della Corte di Cassazione e, in subordine, la conversione della sanzione sospensiva in sanzione pecuniaria massima o, in ulteriore subordine, il frazionamento dell'esecuzione della sanzione; 3) del provvedimento presidenziale di delega del 26 febbraio 2026; 4) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto. quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 19\3\2026 : 5) della delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS- -OMISSIS- del 10 marzo 2026, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2026, nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale ancorché non conosciuto. quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 22\3\2026 : 6) del verbale di deposito di sigillo notarile del 20 marzo 2026; 7) del verbale di custodia documenti del 20 marzo 2026 8) di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale non conosciuto, oltre a tutti i provvedimenti già impugnati con i precedenti ricorsi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esecuzione di una sanzione disciplinare notarile di sospensione per quattro mesi, dinieghi di frazionamento, conversione o sospensione dell'esecuzione, nonché verbali di deposito del sigillo e custodia dei documenti
Esito
Favorevole al resistente (organi notarili)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario di due sanzioni disciplinari notarili definitive, rispettivamente di quattro e sei mesi di sospensione, ha impugnato gli atti con cui il Consiglio Notarile ha respinto le richieste di sospendere l'esecuzione in attesa della definizione di ricorsi per revocazione, convertire la sospensione in sanzione pecuniaria, frazionarla nell'arco di cinque anni e detrarre un periodo di sospensione cautelare già scontato. Ha dedotto, tra l'altro, violazione degli artt. 144, 146, comma 4, e 158-quater della legge notarile, degli artt. 3, 4, 24, 35, 36 e 97 Cost., dell'art. 3 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza e carenza di potere. Con il primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la delibera di rigetto dell'istanza di riesame, deducendo illegittimità derivata e vizi propri relativi alla possibilità di conclusioni congiunte nel giudizio di revocazione, alla tutela dei dipendenti dello studio e al difetto di istruttoria e motivazione. Con il secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato i verbali di deposito del sigillo e custodia dei documenti, deducendo illegittimità derivata e violazione del diritto a un'udienza pubblica ai sensi dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'art. 6, par. 1, CEDU, oltre a sollecitare questioni di legittimità costituzionale.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ex art. 60 c.p.a. Ha distinto tra la fase disciplinare, devoluta alla giurisdizione ordinaria e ormai coperta dal giudicato, e la fase amministrativa di esecuzione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limitati profili eventualmente discrezionali. Ha respinto il ricorso introduttivo. L'art. 146, comma 4, della legge notarile disciplina esclusivamente il termine quinquennale di prescrizione dell'esecuzione e non attribuisce il potere di frazionare una singola sanzione. La sospensione deve essere eseguita in un unico periodo continuativo della durata stabilita dall'organo disciplinare; il differimento della seconda, distinta sanzione non equivale a frazionamento. L'art. 158-quater riguarda le attività materiali di esecuzione e non consente di modificare la struttura della sanzione. L'art. 144 opera nella sede del procedimento disciplinare, sotto la valutazione della COREDI e della Corte d'appello, e non consente al Consiglio Notarile di convertire una sanzione definitiva in fase esecutiva. Sono state ritenute infondate anche le censure relative alle conseguenze economiche e organizzative della sospensione, alla pendenza dei giudizi di revocazione e al difetto di motivazione, poiché l'esecuzione è doverosa e vincolata; comunque, gli atti impugnati avevano motivato sulle circostanze rappresentate. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata detrazione del periodo di interdizione cautelare, poiché l'art. 158-quater, comma 3, computa soltanto la sospensione cautelare disposta nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare notarile, non una misura cautelare penale estranea a quel procedimento. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto: la delibera di riesame è stata qualificata come atto meramente confermativo e, comunque, le censure sono risultate infondate. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato inammissibile: i verbali di deposito del sigillo e custodia dei documenti sono atti meramente ricognitivi e materiali, privi di autonoma natura provvedimentale e quindi non impugnabili; le censure sul diritto all'udienza pubblica investono direttamente il procedimento disciplinare e le sentenze della Corte d'appello e della Cassazione, non gli atti esecutivi impugnati, e sono dunque estranee alla giurisdizione e coperte dal giudicato. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Consiglio Notarile e dell'Archivio Notarile, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori per ciascuno; spese compensate con le altre parti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ricorrono i relativi presupposti.
art. 146, comma 4, legge n. 89/1913
L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo
La disposizione fissa il termine entro cui deve essere avviata l'esecuzione, ma non attribuisce il potere di frazionare o modificare la struttura e la durata della sanzione definitiva.
art. 144, comma 1, legge n. 89/1913
Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione
Il meccanismo di riduzione o sostituzione opera nella sede del procedimento disciplinare e rientra nella valutazione della COREDI e della Corte d'appello; non è esercitabile dal Consiglio Notarile nella fase di esecuzione.
art. 158-quater, comma 1, legge n. 89/1913
All'esecuzione delle sanzioni provvede il presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto
Attribuisce al presidente il compito esecutivo-materiale di dare attuazione alla sanzione definitiva, senza potere di modificarne tipologia, durata o struttura.
art. 158-quater, comma 3, legge n. 89/1913
La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
Il computo riguarda la sospensione cautelare disposta nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare notarile e non una misura penale di interdizione dall'esercizio professionale.
art. 40, comma 2, legge n. 89/1913
Prevede che il sigillo del notaio sospeso rimanga presso l'archivio notarile durante l'efficacia della sospensione.
art. 43, comma 1, legge n. 89/1913
Disciplina la conservazione di atti, registri e repertori in caso di sospensione.
art. 64, comma 2, r.d. n. 1326/1914
Concorre a disciplinare la permanenza del sigillo del notaio sospeso nell'archivio notarile.
art. 290 c.p.p.
La misura cautelare penale di interdizione dall'esercizio di determinate attività professionali è distinta dalla sospensione cautelare disciplinare notarile e non è computabile ai sensi dell'art. 158-quater, comma 3, della legge notarile.
art. 3 l. n. 241/1990
L'obbligo di motivazione non è violato quando l'amministrazione, nell'attività esecutiva vincolata, abbia comunque puntualmente dato conto dell'irrilevanza delle circostanze dedotte.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Le contestazioni relative alla sua eventuale violazione devono essere rivolte agli atti e al procedimento cui si riferiscono e non possono essere introdotte per impugnare atti materiali di esecuzione estranei alla questione.
art. 6, par. 1, CEDU
Le doglianze sulla pubblicità dell'udienza disciplinare riguardano il procedimento disciplinare già definito dai giudici ordinari e non possono essere esaminate nel giudizio amministrativo sugli atti esecutivi.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può sindacare gli atti adottati da un organo notarile nella fase esterna di esecuzione di una sanzione disciplinare definitiva soltanto per profili propri della concreta esecuzione eventualmente riconducibili a discrezionalità amministrativa; restano sottratte alla sua cognizione l'irrogazione, la misura e la struttura della sanzione, devolute al giudice ordinario e coperte dal giudicato.
- Il termine quinquennale previsto per la prescrizione dell'esecuzione della sanzione disciplinare notarile individua il limite temporale entro cui l'esecuzione deve essere avviata, ma non consente di frazionare nel tempo una singola sanzione di sospensione né di modificarne la durata o la struttura.
- Una sanzione notarile di sospensione definitivamente irrogata deve essere eseguita in un unico periodo continuativo corrispondente alla durata stabilita dall'organo disciplinare; il differimento dell'esecuzione di una sanzione distinta non costituisce frazionamento e non altera il giudicato disciplinare.
- La conversione o sostituzione della sanzione prevista dall'art. 144 della legge notarile è una decisione propria della sede disciplinare di cognizione e non può essere disposta dal Consiglio Notarile nella fase meramente esecutiva di una sanzione definitiva.
- Il computo previsto dall'art. 158-quater, comma 3, della legge notarile riguarda esclusivamente la sospensione cautelare disposta nel medesimo procedimento disciplinare notarile e non si estende a una misura penale cautelare di interdizione dall'esercizio professionale.
- Verbali che si limitano a documentare il deposito del sigillo e la custodia degli atti notarili, quando adottati come attività materiale obbligatoria conseguente alla sospensione, non hanno autonoma natura provvedimentale e non sono direttamente impugnabili.
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