Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/167

Regolamento (UE) 2021/167 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 recante modifica del regolamento (UE) n. 654/2014, relativo all’esercizio dei diritti dell’Unione per l’applicazione e il rispetto delle norme commerciali internazionali

Normativa europea32021R0167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 654/2014 per rafforzare la capacità dell’Unione di reagire quando un partner commerciale blocca o rende impraticabile la risoluzione delle controversie. L’intervento è motivato, in particolare, dalla crisi dell’Organo d’appello dell’OMC e dalla necessità di preservare i diritti procedurali dell’Unione nelle controversie commerciali. Viene ampliato l’ambito delle misure possibili ai servizi e ai diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, con nuovi obblighi di consultazione, raccolta informazioni e riesame periodico delle misure adottate.

Modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 per estendere i poteri dell’Unione di sospendere concessioni e altri obblighi anche nei casi in cui la risoluzione delle controversie commerciali internazionali sia bloccata dalla non cooperazione di un paese terzo, includendo servizi e diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Ambito di applicazione

Si applica all’esercizio, da parte dell’Unione europea, dei diritti derivanti da accordi commerciali internazionali nei confronti di paesi terzi, inclusi gli accordi dell’OMC e gli accordi regionali o bilaterali. Riguarda le misure di politica commerciale adottabili quando una controversia non può essere risolta o fatta progredire per mancata collaborazione del paese terzo, nonché le ipotesi di riequilibrio in caso di modifica delle concessioni o degli impegni da parte di un membro OMC. L’estensione copre espressamente gli scambi di servizi e gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; le misure devono restare proporzionate alla vanificazione o al pregiudizio degli interessi commerciali dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 13 febbraio 2021.

Modifica del regolamento (UE) n. 654/2014 per il rafforzamento dell’enforcement commerciale dell’Unione

Il regolamento interviene sul quadro già stabilito dal regolamento (UE) n. 654/2014, che disciplina l’esercizio dei diritti dell’Unione per applicare e far rispettare le norme commerciali internazionali. La modifica risponde alla necessità di garantire una tutela effettiva degli interessi commerciali dell’Unione anche quando il meccanismo di soluzione delle controversie sia bloccato dalla mancata collaborazione del paese terzo, con riferimento specifico alla crisi dell’Organo d’appello dell’OMC e a situazioni analoghe in altri accordi internazionali.

Finalità e contesto sistemico

Il legislatore dell’Unione evidenzia che il regolamento originario copriva soprattutto i casi in cui la controversia si fosse conclusa con decisioni o arbitrati utili a fondare la sospensione di concessioni o altri obblighi. Restavano invece fuori le ipotesi in cui il paese terzo impedisse di fatto la prosecuzione o la conclusione della procedura contenziosa. La modifica mira quindi a preservare la capacità dell’Unione di reagire in tempi rapidi, nel rispetto degli obblighi di diritto internazionale e del principio di proporzionalità.

Ambito delle nuove misure e categorie di interessi tutelati

L’ambito applicativo viene ampliato per includere, oltre ai beni, anche i servizi e gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio. Le nuove definizioni consentono di ricomprendere concessioni tariffarie, altri obblighi o benefici commerciali e diritti IP rilevanti per gli scambi internazionali. Il regolamento chiarisce inoltre che le misure adottate dall’Unione devono limitarsi a quanto necessario per compensare la vanificazione o il pregiudizio subito dagli interessi commerciali dell’Unione per effetto delle misure del paese terzo.

Nuove ipotesi di intervento in caso di blocco della risoluzione delle controversie

L’articolo 3 del regolamento n. 654/2014 viene integrato con due nuove situazioni tipiche:

  • il caso OMC in cui, dopo una relazione del panel favorevole all’Unione, non sia possibile completare l’appello ex articolo 17 dell’Intesa OMC sulle norme e procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie e il paese terzo non abbia accettato un arbitrato d’appello provvisorio ex articolo 25;
  • il caso di altri accordi commerciali internazionali, inclusi quelli regionali o bilaterali, in cui il paese terzo non compia gli atti necessari a rendere operativa la procedura contenziosa, anche attraverso ritardi indebiti equivalenti a mancata cooperazione.

Strumenti di reazione: servizi e proprietà intellettuale

La modifica è rilevante per gli operatori economici perché amplia gli strumenti di risposta dell’Unione ai settori dei servizi e della proprietà intellettuale. La Commissione può disporre la sospensione di obblighi relativi agli scambi di servizi e imporre restrizioni agli scambi di servizi. Può inoltre sospendere gli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessi da istituzioni o agenzie dell’Unione e validi in tutta l’Unione, imponendo restrizioni alla protezione o allo sfruttamento commerciale di tali diritti nei confronti dei titolari cittadini del paese terzo interessato.

Criteri di selezione, consultazione e revisione delle misure

Per le misure sui servizi, la Commissione deve applicare una gerarchia di scelta: prima le misure che richiedono autorizzazione valida a livello UE sulla base del diritto derivato; in mancanza, misure in settori con ampia legislazione UE; solo in ultima istanza misure che, secondo la raccolta di informazioni, non impongano un onere sproporzionato all’amministrazione delle regolamentazioni nazionali pertinenti.

Le misure adottate in materia di servizi e di proprietà intellettuale sono sottoposte a un meccanismo rafforzato di partecipazione e controllo:

  • raccolta di informazioni sugli impatti economici e amministrativi;
  • consultazione delle parti interessate, in particolare associazioni industriali e autorità nazionali;
  • considerazione dell’effetto su prestatori di servizi, concorrenti, utenti, consumatori e titolari di diritti;
  • riesame della Commissione dopo sei mesi dall’applicazione e poi ogni dodici mesi;
  • eventuale adeguamento con atto di esecuzione se le misure risultano inefficaci o eccessivamente gravose;
  • relazione di valutazione sei mesi dopo la cessazione delle misure.

Coordinamento con il diritto OMC e criteri di compensazione

In materia di modifiche o revoche di concessioni o impegni da parte di un membro OMC ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS, il regolamento chiarisce le condizioni di reazione dell’Unione e richiama la necessità di compensazioni adeguate e proporzionate. È inoltre specificato che, per gli aspetti IP, il termine "cittadini" va interpretato secondo l’Accordo TRIPS dell’OMC.

Riesame dell’ambito di applicazione e prospettive future

Entro un anno dal 13 febbraio 2021, la Commissione deve riesaminare l’ambito di applicazione del regolamento e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame deve considerare le misure di politica commerciale adottate e l’effettiva applicazione del regolamento, nonché valutare l’eventuale necessità di ulteriori strumenti di sospensione di concessioni o altri obblighi nel settore della proprietà intellettuale attinente al commercio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 13 febbraio 2021 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Estensione della finalità del regolamento

L’articolo 1 del regolamento n. 654/2014 è modificato per consentire all’Unione di riequilibrare concessioni o altri obblighi nelle relazioni con paesi terzi quando il regime applicabile a merci o servizi dell’Unione viene modificato in modo da incidere sugli interessi dell’Unione.

Nuove definizioni di concessioni e obblighi

La nozione di "concessioni o altri obblighi" comprende ora concessioni tariffarie, altri obblighi o benefici nel settore dei beni o dei servizi, nonché gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio assunti dall’Unione in virtù di accordi commerciali internazionali.

Nuove situazioni che legittimano l’intervento dell’Unione

L’articolo 3 è ampliato per includere: il caso in cui, dopo la diffusione della relazione di un panel OMC favorevole all’Unione, non possa completarsi l’appello ex articolo 17 dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie OMC e il paese terzo non abbia accettato un arbitrato d’appello provvisorio ex articolo 25; e il caso in cui, in controversie relative ad altri accordi commerciali internazionali, il paese terzo non compia gli atti necessari a rendere funzionante la procedura di risoluzione delle controversie, anche mediante indebito rinvio della procedura.

Proporzionalità delle misure di limitazione degli scambi

Quando l’Unione adotta misure per limitare gli scambi nelle nuove ipotesi di cui all’articolo 3, il loro livello non può superare la vanificazione o il pregiudizio degli interessi commerciali dell’Unione causati dalle misure del paese terzo.

Ampliamento degli strumenti di reazione: servizi e proprietà intellettuale

L’articolo 5 consente espressamente la sospensione degli obblighi relativi agli scambi di servizi e l’imposizione di restrizioni agli scambi di servizi, nonché la sospensione degli obblighi relativi agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio concessi da istituzioni o agenzie dell’Unione e validi in tutta l’Unione, con restrizioni alla protezione o allo sfruttamento commerciale di tali diritti nei confronti dei titolari che siano cittadini del paese terzo interessato.

Gerarchia nella scelta delle misure sui servizi

Nella selezione delle misure relative ai servizi, la Commissione deve seguire una gerarchia: prima le misure che richiedono un’autorizzazione valida a livello UE sulla base del diritto derivato; in mancanza, le misure relative ad altri servizi in settori con ampia legislazione UE; in mancanza anche di queste, misure che, secondo la raccolta di informazioni di cui all’articolo 9, non comportino un onere sproporzionato per l’amministrazione delle pertinenti regolamentazioni nazionali.

Raccolta informazioni, consultazione e valutazione delle misure su servizi e proprietà intellettuale

Le misure ex articolo 5, paragrafo 1, lettere b bis) e b ter), sono soggette a raccolta di informazioni e a consultazione delle parti interessate, incluse le associazioni industriali e le autorità degli Stati membri. La Commissione deve valutare l’impatto sui prestatori di servizi, sui concorrenti dell’Unione, sugli utenti e consumatori e sui titolari di diritti; considerare l’interazione con le normative nazionali; valutare gli oneri amministrativi; e adeguare le misure con atto di esecuzione se risultano inefficaci o eccessivamente gravose. Il primo riesame deve svolgersi sei mesi dopo l’applicazione delle misure e poi ogni dodici mesi; inoltre, sei mesi dopo la cessazione delle misure va redatta una relazione di valutazione.

Chiarimento sul concetto di cittadini ai fini della proprietà intellettuale

Per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, il termine "cittadini" va interpretato come nell’articolo 1, paragrafo 3, dell’Accordo TRIPS dell’OMC.

Compensazione adeguata nelle modifiche di concessioni o impegni

L’articolo 7 è modificato per prevedere che, in caso di revoca o modifica di concessioni o impegni da parte di un membro OMC ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 o dell’articolo XXI del GATS, l’Unione possa agire quando il paese terzo accordi successivamente, dopo l’adozione di un atto di esecuzione, una compensazione adeguata e proporzionata.

Consultazione degli operatori economici e delle parti interessate

La Commissione deve chiedere informazioni e pareri sugli interessi economici dell’Unione per specifici settori di merci o servizi o per specifici aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, tramite avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o altri mezzi adeguati. Quando prevede misure su servizi o proprietà intellettuale, deve informare e consultare le parti interessate e le autorità nazionali competenti, con particolare attenzione all’impatto economico, all’interazione con il diritto nazionale e all’onere amministrativo.

Riesame dell’ambito di applicazione

Entro un anno dal 13 febbraio 2021, e alla prima occasione utile dopo tale data, la Commissione deve riesaminare l’ambito di applicazione del regolamento, tenendo conto delle misure di politica commerciale eventualmente adottate e della sua applicazione, e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Il riesame deve anche valutare l’eventuale previsione di ulteriori misure di politica commerciale per sospendere concessioni o altri obblighi nel settore degli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialecommercio internazionaleserviziproprietà intellettualerisoluzione delle controversie internazionali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.