Regolamento (UE) 2021/168
Regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e la designazione di sostituti di determinati indici di riferimento in via di cessazione, e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro europeo dei benchmark per far fronte alla cessazione di indici di riferimento rilevanti, in particolare il LIBOR, e per consentire l’uso di sostituti legali quando i contratti non possano essere adeguati in tempo. Introduce anche un’esenzione per determinati indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi e proroga, in parte, il regime transitorio per gli indici di riferimento di paesi terzi. Infine, modifica il regolamento sui derivati OTC per chiarire che talune modifiche contrattuali collegate alla riforma dei benchmark non fanno scattare, di per sé, gli obblighi di compensazione o di marginazione.
Modifica il regolamento (UE) 2016/1011 sui benchmark per introdurre l’esenzione di taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti di paesi terzi, disciplinare la designazione di sostituti legali per indici in cessazione e adeguare il regolamento (UE) n. 648/2012 sui derivati OTC.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’Unione europea e riguarda, da un lato, gli indici di riferimento utilizzati negli strumenti finanziari, nei contratti finanziari e nella misurazione della performance di fondi di investimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011 e, dall’altro, i contratti e gli strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE che fanno riferimento a indici di riferimento in via di cessazione o liquidazione. In particolare, disciplina gli indici di riferimento per valuta estera a pronti amministrati da soggetti situati fuori dall’Unione, gli indici di riferimento di paesi terzi utilizzati dalle entità sottoposte a vigilanza, e i contratti soggetti al diritto di uno Stato membro o, in certi casi, al diritto di un paese terzo con parti stabilite nell’Unione. Prevede inoltre obblighi per le entità sottoposte a vigilanza in tema di piani di emergenza e una deroga alle regole su compensazione e marginazione per taluni derivati OTC. Alcune misure sono temporanee o soggette a termini specifici, con applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del quadro UE sui benchmark e sostituzione dei riferimenti in cessazione
Il regolamento interviene in modo mirato sul regolamento (UE) 2016/1011 per gestire le conseguenze della cessazione di alcuni benchmark di rilevanza sistemica, in particolare il LIBOR, e per evitare discontinuità nei contratti e negli strumenti finanziari collegati. La logica di fondo è quella di preservare la certezza giuridica, la continuità contrattuale e la stabilità dei mercati finanziari, evitando sia il rischio di impossibilità di adempiere i contratti sia l’emersione di soluzioni divergenti tra Stati membri.
Esenzione per taluni indici di riferimento per valuta estera a pronti
Il regolamento introduce una disciplina specifica per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti amministrati fuori dall’Unione. La Commissione può designare, mediante atto delegato, gli indici relativi a valute di paesi terzi non liberamente convertibili, purché tali benchmark siano utilizzati su base frequente, sistematica e regolare per la copertura dal rischio di cambio.
A tal fine:
- la Commissione deve effettuare una consultazione pubblica entro il 31 dicembre 2022;
- entro il 15 giugno 2023 deve adottare un atto delegato con un elenco degli indici che soddisfano i criteri;
- l’elenco può essere aggiornato se del caso.
Gli indici così designati sono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011.
Sostituzione legale dei benchmark: ambito soggettivo e oggettivo
Il nuovo capo 4 bis del regolamento (UE) 2016/1011 disciplina la sostituzione legale dei benchmark nei contratti e negli strumenti finanziari. Il meccanismo si applica:
- ai contratti e agli strumenti finanziari soggetti al diritto di uno Stato membro;
- ai contratti con parti stabilite nell’Unione soggetti al diritto di un paese terzo, se il diritto di quel paese non prevede una liquidazione ordinata del benchmark.
La finalità è consentire la prosecuzione ordinata dei rapporti in cui il benchmark originario cessa o viene liquidato e non vi sia una clausola contrattuale idonea a coprire tale evento.
Quando la Commissione può designare un sostituto
La Commissione può designare uno o più sostituti per un benchmark quando ricorre uno degli eventi previsti dall’articolo 23 ter, paragrafo 2. In sintesi, ciò avviene se:
- l’autorità competente annuncia che il benchmark non riflette più il mercato o la realtà economica sottostante;
- l’amministratore annuncia la liquidazione ordinata o la cessazione definitiva, anche per scadenze o valute specifiche;
- l’autorità competente o un’autorità di insolvenza/risoluzione annuncia la cessazione o liquidazione ordinata;
- viene revocata o sospesa l’autorizzazione, il riconoscimento o l’avallo, con cessazione definitiva del benchmark e assenza di un successore.
L’intervento è riservato ai casi in cui il benchmark sia critico, basato su contribuzioni di dati, o di paesi terzi, e la sua cessazione o liquidazione possa provocare perturbazioni significative o un rischio sistemico.
Clausole di riserva e limiti alla sostituzione legale
Il sostituto designato sostituisce i riferimenti al benchmark nei contratti e negli strumenti finanziari solo se questi non contengono una clausola di riserva oppure contengono una clausola di riserva inadeguata.
È considerata inadeguata, tra l’altro, la clausola che:
- non prevede un sostituto permanente;
- richiede un ulteriore consenso di terzi che sia stato negato;
- prevede un sostituto che non rispecchia più la realtà economica sottostante o può avere effetti negativi sulla stabilità finanziaria.
La sostituzione legale non opera se tutte le parti o la maggioranza richiesta hanno concordato un sostituto diverso, prima o dopo l’atto di esecuzione.
Ruolo delle autorità nazionali
Per alcuni benchmark, il regolamento attribuisce un ruolo anche alle autorità nazionali pertinenti. In particolare, l’articolo 23 quater consente all’autorità competente dello Stato membro in cui si trova la maggior parte dei contributori di dati di designare un sostituto per gli indici di riferimento rilevanti, al verificarsi di eventi analoghi a quelli previsti per l’intervento della Commissione.
Gli Stati membri devono designare un’autorità pertinente in grado di effettuare la valutazione richiesta e comunicarne i nominativi a Commissione ed ESMA entro il 14 agosto 2021. Se la valutazione incide su enti di più Stati membri, le autorità competenti interessate devono procedere congiuntamente.
Contenuto degli atti di esecuzione della Commissione
Quando adotta un atto di esecuzione per la sostituzione di un benchmark, la Commissione deve indicare:
- il sostituto o i sostituti;
- l’adeguamento dello spread e il metodo per determinarlo;
- le modifiche essenziali necessarie per l’uso pratico e la conformità;
- la data di decorrenza della sostituzione.
Nel farlo, deve tenere conto delle raccomandazioni della banca centrale competente o dei gruppi di lavoro pubblici, effettuare una consultazione pubblica e considerare le osservazioni di altri soggetti, inclusi l’autorità competente dell’amministratore e l’ESMA.
Obblighi di pianificazione per le entità sottoposte a vigilanza
Le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano benchmark, diverse dagli amministratori, devono predisporre e mantenere solidi piani scritti per gestire variazioni sostanziali o la cessazione di un indice di riferimento.
I piani devono, quando possibile e opportuno:
- individuare uno o più benchmark alternativi;
- spiegare perché tali benchmark siano alternative valide.
I piani e gli aggiornamenti devono essere trasmessi all’autorità competente su richiesta e senza ritardo, e devono essere recepiti nella relazione contrattuale con i clienti.
Utilizzo dei sostituti legali da parte degli operatori vigilati
Il regolamento chiarisce espressamente che un’entità sottoposta a vigilanza può utilizzare anche un sostituto di benchmark designato ai sensi degli articoli 23 ter o 23 quater del regolamento (UE) 2016/1011.
Benchmark di paesi terzi e transitorio
Viene modificata anche la disciplina dell’utilizzo nell’Unione dei benchmark di paesi terzi. In assenza di equivalenza, riconoscimento o avallo, l’uso da parte di entità sottoposte a vigilanza è limitato agli strumenti e ai contratti già riferiti a tali benchmark, o che li incorporano, prima del 31 dicembre 2023.
Tuttavia:
- la limitazione non si applica ai benchmark forniti da amministratori trasferitisi dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio;
- l’ESMA deve redigere un elenco dei benchmark di paesi terzi ai quali non si applica tale restrizione.
Entro il 15 giugno 2023 la Commissione deve inoltre presentare una relazione sull’ambito di applicazione del regolamento e valutare se sia opportuno restringerlo ulteriormente. Se necessario, potrà essere adottato un atto delegato per prorogare il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025.
Deroga per i contratti derivati OTC preesistenti
L’articolo 2 modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per evitare che le modifiche dei contratti derivati OTC, effettuate solo per adeguarsi alla riforma dei benchmark, facciano scattare nuovi obblighi di compensazione o di gestione dei rischi.
La deroga vale per i contratti:
- stipulati o novati prima della data di efficacia degli obblighi applicabili;
- successivamente modificati o novati solo per sostituire il benchmark o introdurre una clausola di riserva.
La deroga opera solo se la modifica:
- è necessaria per sostituire un benchmark nel contesto di una riforma;
- non modifica la sostanza economica o il fattore di rischio;
- non include altre modifiche giuridiche non collegate al benchmark tali da far considerare il contratto come nuovo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dalla stessa data. Il legislatore ha previsto un’entrata in vigore urgente, motivata dalla necessità di fare fronte alla cessazione del LIBOR e agli impatti potenzialmente destabilizzanti sui mercati finanziari dell’Unione.
Disposizioni principali
Esenzione per taluni FX spot benchmark di paesi terzi
Inserisce nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 una nuova esclusione per l’"indice di riferimento per valuta estera a pronti" designato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 18 bis. L’articolo 18 bis consente la designazione, mediante atto delegato, di benchmark FX spot amministrati al di fuori dell’Unione quando riguardano valute di paesi terzi non liberamente convertibili e sono utilizzati in modo frequente, sistematico e regolare per coprirsi da fluttuazioni sfavorevoli del cambio. La Commissione deve consultare il pubblico entro il 31 dicembre 2022 e adottare, entro il 15 giugno 2023, un elenco di tali benchmark.
Sostituzione legale di benchmark in cessazione
Introduce nel regolamento (UE) 2016/1011 il capo 4 bis (articoli 23 bis, 23 ter e 23 quater), che disciplina la sostituzione legale dei riferimenti contrattuali a un indice di riferimento. L’ambito comprende: contratti e strumenti finanziari soggetti al diritto di uno Stato membro; e, in certi casi, contratti soggetti al diritto di un paese terzo se tutte le parti sono stabilite nell’Unione e quel diritto non prevede una liquidazione ordinata del benchmark.
Presupposti per l’intervento della Commissione
La Commissione può designare uno o più sostituti per indici critici, per indici basati su contribuzioni di dati o per indici di paesi terzi, quando la loro cessazione o liquidazione possa perturbare in modo significativo i mercati finanziari dell’Unione o costituire un rischio sistemico. Gli eventi attivatori comprendono, tra l’altro, dichiarazioni pubbliche dell’autorità competente o dell’amministratore che annuncino il venir meno della rappresentatività, la liquidazione ordinata o la cessazione definitiva, nonché revoca o sospensione dell’autorizzazione, del riconoscimento o dell’avallo.
Contenuto dell’atto di esecuzione sulla sostituzione
L’atto di esecuzione della Commissione deve indicare: uno o più sostituti del benchmark; l’adeguamento dello spread e il relativo metodo di calcolo; le modifiche essenziali necessarie per garantire la conformità e l’uso pratico del sostituto; e la data di applicazione del sostituto. La Commissione deve tenere conto delle raccomandazioni delle banche centrali competenti o dei gruppi di lavoro pubblici, effettuare una consultazione pubblica e considerare i contributi di altri portatori di interesse, compresi l’autorità competente dell’amministratore e l’ESMA.
Limiti alla sostituzione legale e clausole di riserva
La sostituzione legale si applica solo ai contratti e agli strumenti non rinegoziati prima della cessazione del benchmark. Non incide sui contratti già dotati di una clausola di riserva adeguata. Una clausola di riserva è inadeguata se non prevede un sostituto permanente, se richiede un consenso ulteriore negato, o se prevede un sostituto che non riflette più la realtà economica sottostante o può minare la stabilità finanziaria.
Ruolo delle autorità nazionali e sostituzione nazionale
L’articolo 23 quater consente all’autorità competente di uno Stato membro, quando la maggior parte dei contributori di dati è situata in quello Stato, di designare sostituti per gli indici di riferimento di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), al verificarsi di eventi analoghi a quelli previsti per l’intervento della Commissione. La misura si applica ai contratti e agli strumenti finanziari che si riferiscono all’indice alla data di efficacia della normativa nazionale e che non prevedono una clausola di riserva o ne prevedono una inadeguata. Le autorità interessate devono informare immediatamente Commissione ed ESMA.
Poteri nazionali su indici critici e indici nazionali in caso di euro
Per gli indici critici designati ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011, le autorità competenti nazionali devono adottare le misure necessarie per evitare perturbazioni significative se la cessazione o liquidazione del benchmark può incidere sul proprio mercato. Inoltre, se uno Stato membro entra nella zona euro e occorre sostituire un indice di riferimento nazionale per mancanza di dati, lo Stato membro può prevedere una transizione a un sostituto, tenendo conto della posizione dei consumatori e limitando gli effetti negativi oltre il necessario.
Piani di emergenza delle entità sottoposte a vigilanza
Sostituisce l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 imponendo alle entità sottoposte a vigilanza, diverse dagli amministratori, di redigere e mantenere solidi piani scritti per il caso di variazioni sostanziali o cessazione di un benchmark. Quando possibile, i piani devono individuare uno o più benchmark alternativi e indicarne il motivo della validità. I piani e i relativi aggiornamenti devono essere messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta e senza ritardo e devono riflettersi nei rapporti contrattuali con i clienti.
Utilizzo di sostituti legali da parte delle entità vigilate
Inserisce all’articolo 29, paragrafo 1 bis, la possibilità per un’entità sottoposta a vigilanza di utilizzare anche un sostituto di benchmark designato ai sensi degli articoli 23 ter o 23 quater.
Benchmark di paesi terzi e periodo transitorio
Modifica l’articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 prevedendo che, in mancanza di decisione di equivalenza, riconoscimento o avallo, l’uso nell’Unione di benchmark di paesi terzi da parte di entità sottoposte a vigilanza sia autorizzato solo per strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni della performance di fondi già riferiti a tali benchmark o che li incorporano da prima del 31 dicembre 2023. La disposizione non si applica ai benchmark forniti da amministratori trasferitisi dall’Unione in un paese terzo durante il periodo transitorio. L’ESMA deve redigere un elenco dei benchmark di paesi terzi esclusi da tale limite.
Riesame dell’ambito di applicazione e possibile proroga del transitorio
L’articolo 54, paragrafo 6, impone alla Commissione di presentare entro il 15 giugno 2023 una relazione sull’ambito di applicazione del regolamento, con particolare attenzione all’uso continuativo dei benchmark di paesi terzi e alle eventuali carenze del quadro vigente. Il nuovo paragrafo 7 consente alla Commissione di adottare, entro il 15 giugno 2023, un atto delegato per prorogare il periodo transitorio di cui all’articolo 51, paragrafo 5, fino al 31 dicembre 2025, se la relazione mostra che altrimenti l’uso continuativo di determinati benchmark di paesi terzi sarebbe gravemente compromesso o costituirebbe una minaccia per la stabilità finanziaria.
Deroga per i contratti preesistenti nei derivati OTC
Modifica l’articolo 13 bis del regolamento (UE) n. 648/2012. I contratti derivati OTC non compensati tramite controparte centrale, stipulati o novati prima dell’entrata in vigore dei relativi obblighi, possono essere modificati dopo il 13 febbraio 2021 al solo scopo di sostituire il benchmark o introdurre una clausola di riserva senza che ciò faccia scattare gli obblighi di gestione dei rischi o di compensazione. La deroga vale solo se la modifica o novazione è necessaria per una riforma dei benchmark, non altera la sostanza economica o il fattore di rischio e non include ulteriori modifiche dei termini giuridici non collegati al benchmark che farebbero trattare il contratto come nuovo.
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