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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/155

Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro dei limiti massimi di residui previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, sopprimendo numerosi LMR per sostanze il cui impiego non è più autorizzato nell’Unione e allineando alcuni valori ai limiti di determinazione analitica. Introduce inoltre un LMR provvisorio per il clorprofam nelle patate, motivato dal rischio di contaminazione da stoccaggio in strutture precedentemente trattate con tale sostanza. Le modifiche decorrono dal 2 settembre 2021 e sono accompagnate da un meccanismo di riesame periodico basato su dati di monitoraggio e sulla progressiva adozione di nuove procedure di pulizia.

Modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare ed eliminare taluni livelli massimi di residui di specifici antiparassitari in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e ai mangimi di origine vegetale e animale rientranti nell’ambito del regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento ai residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina. Incide sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi, sugli Stati membri e sui paesi terzi per quanto riguarda la conformità ai nuovi LMR; alcune disposizioni riguardano in modo specifico le patate immagazzinate in strutture precedentemente utilizzate per clorprofam. Si applica nell’Unione europea, con applicazione a decorrere dal 2 settembre 2021, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Modifica degli LMR di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina

Il regolamento interviene sul sistema dei livelli massimi di residui previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando gli allegati II, III e V. L’intervento è motivato dal venir meno dell’approvazione, o dalla mancata approvazione, di varie sostanze attive, nonché dall’esigenza di adeguare alcuni LMR ai limiti di determinazione analitica resi possibili dall’evoluzione tecnica.

Presupposti e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Nei considerando si evidenzia che alcuni LMR erano già fissati negli allegati II o III del regolamento base, ma che le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le relative sostanze sono state revocate o non rinnovate, rendendo opportuno sopprimere tali limiti in conformità anche all’articolo 17 del medesimo regolamento.

Sostanze interessate e soppressione degli LMR

Sono interessati il tetracloruro di carbonio, il clorotalonil, il clorprofam, il dimetoato, l’etoprofos, il fenamidone, il metiocarb, l’ometoato, il propiconazolo e la pimetrozina. In particolare:

  • nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina;
  • nell’allegato III, parte A, sono soppresse le colonne relative a etoprofos e metiocarb;
  • nell’allegato III, parte B, è soppressa la colonna relativa al tetracloruro di carbonio.

La giustificazione è duplice: da un lato, per diverse sostanze l’approvazione non è stata rinnovata con specifici regolamenti di esecuzione; dall’altro, tetracloruro di carbonio e ometoato non sono mai stati approvati nell’Unione per l’uso nei prodotti fitosanitari.

LMR provvisorio del clorprofam nelle patate

L’unica misura sostanzialmente nuova, in termini di fissazione di un residuo specifico, riguarda il clorprofam nelle patate. Nell’allegato III, parte A, viene inserito un LMR pari a 0,4 mg/kg per il codice 0211000 (patate). La nota al punto corrispondente chiarisce che i dati di monitoraggio mostrano una possibile contaminazione delle patate superiore al valore di base di 0,01 mg/kg quando sono immagazzinate in strutture in cui il clorprofam era stato precedentemente utilizzato.

Il regolamento precisa che:

  • il richiedente aveva presentato domanda di modifica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005;
  • i Paesi Bassi hanno valutato la domanda ai sensi dell’articolo 8;
  • l’EFSA ha esaminato la documentazione e ha ritenuto accettabili i livelli raccomandati dal punto di vista della sicurezza dei consumatori.

Ragioni tecnico-scientifiche della scelta del valore

La Commissione riferisce che l’EFSA ha valutato l’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei e ha concluso che i livelli raccomandati, pari a 0,3 mg/kg o 0,4 mg/kg, sono accettabili. Nel parere scientifico sono stati considerati anche il metabolita 3-cloroanilina e le informazioni aggiornate sulla tossicologia della sostanza.

Sulla base di tali conclusioni, la Commissione ha ritenuto opportuno fissare l’LMR a 0,4 mg/kg, valore desunto da sperimentazioni condotte secondo buona pratica di laboratorio e corrispondente al 97,5° percentile dei risultati del campionamento. Il regolamento richiama inoltre l’esigenza di mantenere i livelli quanto più bassi possibile.

Obblighi di monitoraggio e sviluppo di nuove procedure di pulizia

Poiché l’EFSA ha ritenuto inadeguate le procedure di pulizia esistenti per evitare la contaminazione delle patate, il regolamento prevede un approccio transitorio e dinamico. L’LMR provvisorio sarà riesaminato in base ai dati di monitoraggio che dovranno essere presentati alla Commissione entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo.

Inoltre, dovrà essere trasmessa una relazione sullo stato di sviluppo e attuazione delle procedure di pulizia insieme ai dati di monitoraggio, entro il 31 dicembre 2021 e con aggiornamenti negli anni successivi. La finalità è consentire una possibile riduzione graduale dell’LMR man mano che si diffondano migliori metodologie di pulizia.

Aggiornamento dell’allegato V e limiti di determinazione

Per le sostanze per le quali gli LMR sono portati al livello minimo tecnicamente rilevabile, l’allegato V viene integrato con colonne specifiche. In pratica, per molti prodotti si applicano valori di 0,01 mg/kg come limite di determinazione analitica, ma in alcune categorie i valori sono più elevati, ad esempio 0,02, 0,03, 0,05 o 0,1 mg/kg, a seconda della sostanza e del gruppo di prodotti.

Il regolamento richiama espressamente il fatto che l’evoluzione tecnica consente ora di fissare limiti di determinazione inferiori per alcuni prodotti, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato V ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento base.

Effetti applicativi e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 2 settembre 2021. La Commissione sottolinea che tale differimento consente agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori alimentari di prepararsi alle nuove prescrizioni.

In quanto regolamento, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone che gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 siano modificati secondo l’allegato del regolamento. In particolare, vengono soppressi dagli allegati II e III gli LMR relativi a sostanze per le quali le autorizzazioni fitosanitarie sono state revocate o non rinnovate, e vengono inseriti nell’allegato V i valori di base corrispondenti ai limiti di determinazione analitica per diverse sostanze e prodotti.

Soppressione di LMR per sostanze non più autorizzate

Sono soppressi gli LMR di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, fenamidone, ometoato, propiconazolo e pimetrozina dall’allegato II, nonché quelli di etoprofos e metiocarb dall’allegato III, parte A. Per il tetracloruro di carbonio è soppressa anche la colonna nell’allegato III, parte B. La soppressione è giustificata dal fatto che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze sono state revocate o le sostanze non sono mai state approvate nell’Unione.

Inserimento nell’allegato V dei limiti di determinazione

Per le sostanze i cui LMR devono essere ridotti al limite di determinazione pertinente, l’allegato V viene aggiornato con le colonne relative a tetracloruro di carbonio, clorotalonil, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina. I valori sono indicati come limiti di determinazione analitica, con livelli diversi a seconda del gruppo di prodotto; per molte categorie il valore base è 0,01 mg/kg, mentre per taluni gruppi sono previsti valori di 0,02, 0,03, 0,05 o 0,1 mg/kg, secondo la sostanza e la matrice.

Nuovo LMR provvisorio per il clorprofam nelle patate

Nell’allegato III, parte A, è aggiunta una colonna per il clorprofam con un LMR di 0,4 mg/kg per le patate (codice 0211000). La nota esplicativa precisa che si tratta di un LMR provvisorio collegato al rischio di contaminazione delle patate stoccate in strutture dove in precedenza è stato usato clorprofam; la definizione del residuo varia per alcune categorie di prodotti e comprende, a seconda dei casi, clorprofam e metaboliti/coniugati specificati.

Riesame periodico del LMR provvisorio sul clorprofam

Il LMR provvisorio per le patate sarà riesaminato sulla base dei dati di monitoraggio trasmessi alla Commissione entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo. Deve essere presentata anche una relazione sullo sviluppo e sull’attuazione delle procedure di pulizia entro il 31 dicembre 2021, aggiornata negli anni seguenti. Il meccanismo è finalizzato a consentire una possibile riduzione graduale del LMR con il miglioramento delle tecniche di pulizia.

Motivazione scientifica e sicurezza dei consumatori

La Commissione si fonda sul parere dell’EFSA, che ha valutato la sicurezza per 27 gruppi di consumatori europei. Per il clorprofam, l’EFSA ha ritenuto accettabili i livelli raccomandati dai Paesi Bassi e ha concluso che né l’esposizione a lungo termine né quella acuta indicano superamenti della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento. La scelta del valore di 0,4 mg/kg tiene conto del principio di mantenere i livelli quanto più bassi possibile e dei dati BPL e di campionamento indicati nel regolamento.

Consultazione internazionale e periodo transitorio

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state considerate. Prima dell’applicazione delle modifiche è previsto un periodo ragionevole per consentire a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare di adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 settembre 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimimercato interno

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