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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/166

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per quanto riguarda la proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura

Normativa europea32021R0166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per adeguare la disciplina dei programmi apicoli nazionali alla proroga disposta per il periodo transitorio 2021-2022 e all’incremento del contributo finanziario dell’Unione. Vengono fissati nuovi termini per la notifica delle modifiche dei programmi da parte degli Stati membri e per la loro approvazione da parte della Commissione. È inoltre previsto un termine speciale per il pagamento ai beneficiari delle misure attuate tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2022.

Proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura e adeguamento delle relative scadenze di notifica, approvazione e pagamento.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che attuano programmi apicoli nazionali nell’ambito del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché ai beneficiari dei pagamenti relativi alle misure previste da tali programmi. Incide sui programmi elaborati per il periodo 1° agosto 2019-31 luglio 2022, che devono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022, con effetti sul finanziamento unionale a decorrere dal 2021. Rilevano in particolare le modifiche dei programmi nazionali, la loro approvazione da parte della Commissione e il calendario dei pagamenti per le misure attuate nel periodo 1° agosto 2022-31 dicembre 2022.

Proroga dei programmi nazionali nel settore dell’apicoltura

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/166 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 per adattare la disciplina dei programmi apicoli nazionali alla proroga del periodo di programmazione e al rafforzamento del sostegno finanziario dell’Unione. Il provvedimento si inserisce nel contesto delle disposizioni transitorie adottate per gli anni 2021 e 2022 e mira a garantire la continuità del finanziamento e dei pagamenti agli operatori del settore.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, base giuridica della disciplina, e prende atto che i programmi nazionali originariamente elaborati per il periodo 1° agosto 2019-31 luglio 2022 devono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022. Viene inoltre evidenziato che, nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il FEAGA finanzierà il contributo dell’Unione ai programmi apicoli con un massimale annuale innalzato a 60 milioni di EUR a decorrere dal 2021.

Modifiche ai programmi nazionali

Gli Stati membri sono tenuti a modificare i rispettivi programmi nazionali per recepire sia la proroga temporale sia l’aumento del contributo unionale. Il regolamento fissa un termine preciso: entro il 15 marzo 2021 gli Stati membri devono notificare alla Commissione i programmi modificati, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Approvazione della Commissione

Le modifiche notificate devono poi essere approvate dalla Commissione entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013. La previsione mira a consentire un rapido adeguamento dei programmi nazionali alla nuova cornice finanziaria e temporale.

Pagamenti ai beneficiari

Per assicurare la continuità dei pagamenti, il regolamento introduce una deroga specifica alla disciplina ordinaria: i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 devono essere effettuati tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023. La misura riguarda direttamente i beneficiari delle azioni finanziate nell’ambito dei programmi apicoli.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga e adeguamento dei programmi apicoli nazionali

Gli Stati membri devono modificare i programmi nazionali per tener conto della proroga fino al 31 dicembre 2022 e dell’aumento del contributo dell’Unione a decorrere dal 2021. La modifica deve essere notificata alla Commissione entro il 15 marzo 2021, conformemente all’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Approvazione delle modifiche da parte della Commissione

Le modifiche dei programmi apicoli notificati dagli Stati membri devono essere approvate dalla Commissione entro il 15 giugno 2021, ai sensi dell’articolo 57, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regime dei pagamenti per il periodo finale della proroga

In deroga alla disciplina ordinaria, i pagamenti relativi alle misure attuate dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 devono essere effettuati ai beneficiari tra il 16 ottobre 2022 e il 15 ottobre 2023, al fine di garantire la continuità dei pagamenti.

Base finanziaria del contributo UE

Il regolamento richiama l’aumento del massimale annuale del FEAGA e dell’importo destinato ai programmi apicoli, fissato a 60 milioni di EUR all’anno a partire dal 2021 nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di statoprogrammazione e finanziamento ueorganizzazione comune dei mercati

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