Regolamento (UE) 2021/177
Regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare la crisi determinata dalla pandemia di COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce modifiche mirate al FEAD per consentire l’uso di risorse aggiuntive in risposta agli effetti della pandemia di COVID-19 sulle persone indigenti. Prevede proroghe e deroghe specifiche su durata dei programmi, impegni di bilancio, prefinanziamento e tasso di cofinanziamento, oltre a chiarire il perimetro dell’assistenza tecnica. Le misure si inseriscono nel quadro della ripresa dell’Unione e rispettano le regole finanziarie generali, con esclusione del Regno Unito.
Modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 sul Fondo di aiuti europei agli indigenti per introdurre risorse aggiuntive e regole specifiche legate alla crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Si applica al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e ai relativi programmi operativi degli Stati membri nell’ambito del periodo di programmazione 2014-2020, con effetti specifici per le risorse aggiuntive destinate alla risposta alla pandemia di COVID-19. Riguarda gli Stati membri che decidano di avvalersi di tali risorse aggiuntive, le autorità di gestione e gli organismi coinvolti nell’attuazione del Fondo, le organizzazioni partner e gli altri attori interessati. Le nuove disposizioni sugli aiuti aggiuntivi non si applicano al Regno Unito né nel Regno Unito.
Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014 per la risposta alla crisi COVID-19
Il regolamento interviene sul Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per consentire un rafforzamento straordinario degli interventi in favore delle persone indigenti colpite dalla pandemia di COVID-19. La finalità è assicurare una risposta rapida e socialmente equa alla crisi, in coerenza con il Pilastro europeo dei diritti sociali e con il quadro finanziario e regolamentare dell’Unione in materia di bilancio.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che la pandemia ha aggravato povertà, esclusione sociale, disoccupazione e diseguaglianze, con effetti particolarmente marcati su donne e ragazze. Il FEAD, già operativo dal 2014, è descritto come strumento essenziale per il sostegno materiale e alimentare alle persone più vulnerabili, ma la crisi ne ha aumentato il fabbisogno e l’urgenza di intervento. Per questo il regolamento introduce misure specifiche, complementari alle risorse rese disponibili a livello UE per la ripresa, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano il regolamento (UE) n. 223/2014 e si applicano ai programmi operativi del FEAD per il periodo 2014-2020, con effetti particolari sulle risorse aggiuntive dedicate alla crisi COVID-19. Le nuove disposizioni sono facoltative per gli Stati membri, che possono decidere se attivare o meno l’incremento di risorse. Restano coinvolti la Commissione, le autorità di gestione, gli organismi pubblici eventualmente incaricati, le organizzazioni partner e gli altri soggetti attuatori. È espressamente escluso il Regno Unito, in ragione delle regole dell’accordo di recesso.
Risorse aggiuntive per la crisi COVID-19
Il nuovo articolo 6 bis consente di aumentare le risorse del Fondo in risposta alla pandemia, secondo la disciplina del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) 2020/2094. Le risorse aggiuntive sono qualificate come entrate con destinazione specifica esterna e possono essere imputate agli impegni di bilancio 2021 e 2022. Il regolamento richiama anche la necessità di rispettare i limiti temporali e le condizioni previste dalla normativa sullo strumento UE per la ripresa.
Durata dei programmi, impegni e disimpegno
Per i programmi che beneficiano delle risorse aggiuntive, il periodo di programmazione termina il 31 dicembre 2022, in deroga alla disciplina ordinaria. Gli impegni di bilancio relativi alle risorse aggiuntive sono assunti negli anni 2021 e 2022; inoltre, tali impegni sono disimpegnati secondo le regole di chiusura dei programmi, con un’impostazione coerente con l’esigenza di una rapida spesa delle risorse.
Prefinanziamento e cofinanziamento
La Commissione versa, oltre al prefinanziamento ordinario, un prefinanziamento supplementare pari all’11 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 dopo l’approvazione della modifica del programma. Tale importo è poi integralmente liquidato al più tardi alla chiusura del programma. In deroga alla disciplina ordinaria del cofinanziamento, per le risorse aggiuntive può essere applicato un tasso fino al 100 %, riducendo così il carico sui bilanci nazionali.
Assistenza tecnica e capacità amministrativa
L’articolo 27, paragrafo 4, viene riscritto per delimitare più chiaramente l’assistenza tecnica finanziabile. Su iniziativa degli Stati membri, il programma operativo può destinare fino al 5 % della dotazione del Fondo e fino al 5 % delle risorse aggiuntive alle attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione. Sono compresi i costi per sistemi di buoni, se sostenuti dall’autorità di gestione o da altro organismo pubblico non partner. È inoltre ammesso il finanziamento di azioni di rafforzamento delle capacità delle organizzazioni partner e di altri attori coinvolti, anche per migliorare la capacità di risposta alle crisi.
Regola di applicazione territoriale
L’articolo 63 bis esclude espressamente l’applicazione dell’articolo 6 bis al Regno Unito o nel Regno Unito, precisando che i riferimenti agli Stati membri contenuti in tale articolo non devono intendersi riferiti al Regno Unito.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aumento della dotazione per la risposta al COVID-19
L’articolo 6 del regolamento (UE) n. 223/2014 è modificato per prevedere che la dotazione del Fondo per ciascuno Stato membro resti quella dell’allegato III per il periodo 2014-2020, salvo le risorse aggiuntive assegnate in risposta alla crisi COVID-19 ai sensi dell’articolo 6 bis. Rimane fermo l’importo minimo di 3 500 000 EUR per Stato membro per l’intero periodo.
Risorse aggiuntive e loro disciplina finanziaria
È inserito l’articolo 6 bis, che consente, se lo Stato membro lo ritiene opportuno, l’incremento delle risorse del Fondo in risposta alla pandemia, in conformità all’articolo 92 ter, paragrafo 5, settimo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Le risorse aggiuntive costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094 e sono soggette ai paragrafi 3, 4, 7 e 9 di tale articolo. Possono incidere sugli impegni di bilancio per gli anni 2021 e 2022.
Durata dei programmi e impegni di bilancio
Per i programmi operativi che beneficiano delle risorse aggiuntive, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, il periodo termina il 31 dicembre 2022. In deroga all’articolo 38, primo comma, gli impegni di bilancio per tali risorse sono effettuati negli anni 2021 e 2022. In deroga all’articolo 59, paragrafo 1, gli impegni relativi alle risorse aggiuntive sono disimpegnati secondo le regole applicabili alla chiusura dei programmi.
Prefinanziamento straordinario
Oltre al prefinanziamento ordinario di cui all’articolo 44, paragrafo 1, la Commissione versa un ulteriore prefinanziamento pari all’11 % delle risorse aggiuntive assegnate per il 2021 a seguito della decisione di approvazione della modifica del programma. L’importo del prefinanziamento iniziale è liquidato integralmente dalla Commissione al più tardi alla chiusura del programma.
Cofinanziamento fino al 100 %
In deroga all’articolo 20, per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 6 bis può essere applicato un tasso di cofinanziamento fino al 100 %, in modo da ridurre l’onere sui bilanci pubblici nazionali.
Assistenza tecnica e limiti di spesa
L’articolo 27, paragrafo 4, è sostituito per chiarire che, su iniziativa degli Stati membri, entro il limite del 5 % della dotazione del Fondo al momento dell’adozione del programma operativo e del 5 % delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 1, il programma può finanziare attività di preparazione, gestione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all’attuazione del Fondo. Sono compresi i costi per la preparazione e il funzionamento di sistemi di buoni, se sostenuti dall’autorità di gestione o da altro organismo pubblico diverso da un’organizzazione partner. È inoltre possibile finanziare assistenza tecnica e sviluppo delle capacità delle organizzazioni partner e di altri attori coinvolti, anche per rafforzare la capacità di risposta alle crisi per far fronte al COVID-19.
Esclusione del Regno Unito
È inserito l’articolo 63 bis, che stabilisce che l’articolo 6 bis non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito e che i riferimenti agli Stati membri contenuti in tale articolo non si intendono riferiti al Regno Unito.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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