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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/652

Regolamento delegato (UE) 2021/652 della Commissione del 10 febbraio 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le attività e i programmi operativi delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli

Normativa europea32021R0652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale sul quadro applicativo del regolamento delegato (UE) 2017/891 per adeguarlo all’evoluzione del settore ortofrutticolo e al periodo transitorio della futura PAC. Da un lato, chiarisce e amplia alcune regole operative, in particolare su esternalizzazione, funghi, calcolo del valore della produzione e ritiri dal mercato; dall’altro, armonizza taluni meccanismi finanziari e di comunicazione dei prezzi, semplificando al contempo alcuni adempimenti. Sono inoltre aggiornati gli allegati tecnici, con effetti diretti sulle categorie di spesa ammissibili e sui prodotti oggetto di notifiche di prezzo.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891 sulle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo, con aggiornamenti su esternalizzazione, calcolo del valore della produzione, programmi operativi, ritiri dal mercato, assicurazione del raccolto, orientamento, valutazione e comunicazioni di prezzo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori operanti nel settore degli ortofrutticoli nell’ambito del regime previsto dal regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché agli Stati membri chiamati a disciplinare, approvare, gestire e notificare strategie nazionali, programmi operativi, misure di crisi e comunicazioni di prezzo. Incide inoltre sui casi di esternalizzazione di attività a filiali o soggetti inseriti in catene di filiali, sui prodotti ortofrutticoli interessati dalle regole sul valore della produzione commercializzata, sui ritiri dal mercato, sulle misure di assicurazione del raccolto e sulle comunicazioni settimanali dei prezzi. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/891 per il settore ortofrutticolo

Il regolamento interviene sul quadro applicativo del regime delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli, disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/891 e collegato al regolamento (UE) n. 1308/2013. L’obiettivo è adeguare alcune regole operative, razionalizzare i meccanismi di sostegno e allineare il sistema transitorio 2021-2022 alla futura impostazione della PAC.

Ambito e finalità della modifica

La Commissione richiama, tra le ragioni dell’intervento, l’esigenza di chiarire l’esternalizzazione delle attività, ampliare talune regole sui funghi coltivati, evitare sovracompensazioni nei ritiri dal mercato dei prodotti trasformati e coordinare il sistema con le disposizioni transitorie della PAC. Viene inoltre perseguito un allineamento con le norme di esecuzione sulle notifiche e con l’esperienza applicativa emersa negli anni precedenti.

Esternalizzazione delle attività e nozione di filiale

L’articolo 13 viene riscritto per includere espressamente, nella nozione di "filiale", anche ogni soggetto che faccia parte di una catena di filiali, ai fini dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri conservano la facoltà di escludere l’esternalizzazione verso tali soggetti.

L’organizzazione di produttori che esternalizza un’attività deve concludere un accordo commerciale scritto, in forma di contratto, accordo o protocollo, con il soggetto incaricato dell’esecuzione. Resta in capo all’organizzazione la responsabilità dell’attività esternalizzata e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo. L’attività è comunque considerata svolta dall’organizzazione in alcuni casi specifici, tra cui:

  • associazione di organizzazioni di produttori;
  • cooperativa i cui soci sono cooperative, se l’organizzazione di produttori ne è socia;
  • filiale o soggetto di una catena di filiali che soddisfi il requisito del 90 % di cui all’articolo 22, paragrafo 8.

Valore della produzione commercializzata e funghi coltivati

L’articolo 22 viene modificato per i funghi e per il trattamento di alcune entrate assicurative. Per i funghi in scatola Agaricus bisporus e per altri funghi coltivati conservati in salamoia, la percentuale rilevante è fissata al 70 %.

Quanto agli indennizzi assicurativi, il testo chiarisce che, in caso di riduzione della produzione dovuta a calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie, gli importi percepiti possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Strategie nazionali e programmi operativi

L’articolo 27 introduce la possibilità per gli Stati membri di prorogare la strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025, con obbligo di comunicare la decisione alla Commissione.

Il contesto transitorio è rilevante: il regolamento richiama le disposizioni per gli anni 2021 e 2022 e precisa che i programmi operativi già in corso e non ancora arrivati alla durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. I nuovi programmi operativi possono essere approvati solo per una durata massima di tre anni. Ne deriva un allineamento temporale fra durata dei programmi e futura integrazione nei piani strategici della PAC.

Spese ammissibili e semplificazioni di costo

L’articolo 31 stabilisce che le spese ammissibili all’aiuto sono limitate ai costi effettivamente sostenuti. Tuttavia, gli Stati membri possono usare strumenti di semplificazione contabile, come:

  • tassi forfettari fissi;
  • tabelle standard di costi unitari;
  • somme forfettarie.

Tali strumenti non si applicano alle spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi. È inoltre consentito differenziare i parametri forfettari per tener conto di specificità regionali o locali.

Ritiri dal mercato e prevenzione delle sovracompensazioni

L’articolo 45 è uno dei fulcri del regolamento. Per gli ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, la somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri dal mercato, non può superare il prezzo medio di mercato del prodotto trasformato nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori o dal trasformatore nei tre anni precedenti. La previsione mira a evitare compensazioni eccessive.

Il nuovo paragrafo 2 disciplina il tetto quantitativo dei ritiri:

  • in un dato anno, i ritiri di un prodotto non possono superare il 10 % del volume medio della produzione commercializzata nei tre anni precedenti;
  • su base triennale, la somma delle percentuali non può superare 15;
  • se mancano i dati dei tre anni precedenti, si utilizza il volume della produzione commercializzata per la quale l’organizzazione di produttori è stata riconosciuta.

Sono esclusi dal computo i quantitativi smaltiti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o secondo altre modalità autorizzate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 2.

Assicurazione del raccolto

L’articolo 51, paragrafo 2, consente agli Stati membri di aggiungere un finanziamento nazionale complementare alle misure di assicurazione del raccolto che beneficiano del fondo di esercizio. Il sostegno pubblico complessivo per tale assicurazione non può comunque superare l’80 % del costo dei premi assicurativi versati dai produttori a copertura delle perdite.

Misura di orientamento e destinatari

L’articolo 51 bis, paragrafo 3, precisa i destinatari della misura di orientamento, che possono essere:

  • un’organizzazione di produttori riconosciuta;
  • un gruppo di produttori riconosciuto;
  • singoli produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori o alle loro associazioni.

Relazione di valutazione

L’articolo 57, paragrafo 3, prevede che la valutazione del programma operativo assuma la forma di una relazione da presentare nel penultimo anno di attuazione del programma. Viene così sostituita la formulazione precedente, coerentemente con la revisione delle disposizioni di riferimento.

Soppressione di norme obsolete

L’articolo 80, paragrafi 2 e 3, è soppresso. Il regolamento segnala anche la soppressione di talune disposizioni transitorie ritenute ormai obsolete.

Aggiornamento degli allegati

Gli allegati tecnici del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono aggiornati in modo sostanziale.

Nell’allegato II, il punto 19 viene riscritto per precisare che gli investimenti o azioni analoghe possono essere realizzati anche in luoghi diversi dalle aziende o dai locali appartenenti all’organizzazione di produttori, ai soci produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o ai loro soci, nonché presso una filiale o un soggetto di una catena di filiali conforme al requisito del 90 %.

Nell’allegato III:

  • il punto 1 consente agli Stati membri di fissare tassi forfettari, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie per ciascuna categoria di spesa ammissibile ai fini del calcolo dei costi aggiuntivi rispetto a quelli convenzionali;
  • il punto 3 include tra le spese ammissibili quelle per riunioni e corsi di formazione pertinenti al programma operativo, comprese le indennità giornaliere e le spese di viaggio e alloggio.

L’allegato VI è sostituito integralmente: viene aggiornato l’elenco dei prodotti oggetto di comunicazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, con riduzione da 32 a 16 prodotti, armonizzazione con il sistema delle notifiche e revisione dei dettagli relativi a tipo/varietà, presentazione/calibro e mercati rappresentativi. Il Regno Unito è eliminato dall’elenco dei mercati rappresentativi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esternalizzazione delle attività

L’articolo 13 è modificato per chiarire che il termine "filiale" comprende anche qualsiasi soggetto facente parte di una catena di filiali, ai fini dell’articolo 155 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli Stati membri possono tuttavia escludere l’esternalizzazione verso un soggetto appartenente a una catena di filiali. È inoltre confermato che l’organizzazione di produttori che esternalizza un’attività deve stipulare un accordo commerciale scritto e resta responsabile dell’esecuzione, della gestione, del controllo e della supervisione complessiva dell’attività esternalizzata.

Valore della produzione commercializzata e funghi

L’articolo 22, paragrafo 2, lettera f), estende al 70 % la soglia per i funghi in scatola Agaricus bisporus e per altri funghi coltivati conservati in salamoia. Il paragrafo 10 precisa che gli indennizzi assicurativi ricevuti in caso di riduzione della produzione per calamità naturali, avversità atmosferiche, epizoozie, fitopatie o infestazioni parassitarie possono essere inclusi nel valore della produzione commercializzata del periodo di riferimento di 12 mesi in cui sono effettivamente versati.

Strategia nazionale e durata dei programmi operativi

L’articolo 27 è integrato con la possibilità per gli Stati membri di prorogare la propria strategia nazionale fino al 31 dicembre 2025, con obbligo di comunicazione alla Commissione. Il considerando e le modifiche si coordinano con le disposizioni transitorie della PAC 2021-2022: i programmi operativi in corso non ancora giunti alla durata massima di cinque anni possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022, mentre i nuovi programmi operativi possono essere approvati per una durata massima di tre anni.

Spese ammissibili e metodi semplificati di costo

L’articolo 31, paragrafo 2, limita le spese ammissibili ai costi effettivamente sostenuti. Gli Stati membri possono però usare tassi forfettari fissi, tabelle standard di costi unitari o somme forfettarie, salvo che per le spese connesse alle misure di prevenzione e gestione delle crisi, e possono differenziare tali importi per specificità regionali o locali.

Ritiri dal mercato e prodotti trasformati

L’articolo 45 rafforza e chiarisce i limiti ai ritiri dal mercato. Per gli ortofrutticoli trasformati destinati alla distribuzione gratuita, la somma delle spese di trasporto, cernita e imballaggio, aggiunta al massimale di sostegno per i ritiri, non può superare il prezzo medio di mercato del prodotto trasformato nella fase di uscita dall’organizzazione di produttori o dal trasformatore nei tre anni precedenti. Il paragrafo 2 fissa che i ritiri annui non superino il 10 % del volume medio della produzione commercializzata nei tre anni precedenti e che, su base triennale, la somma delle percentuali non superi 15; sono esclusi dal calcolo i quantitativi smaltiti secondo l’articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o altre modalità autorizzate dagli Stati membri.

Assicurazione del raccolto

L’articolo 51, paragrafo 2, consente agli Stati membri di concedere un finanziamento nazionale complementare per le misure di assicurazione del raccolto finanziate dal fondo di esercizio. Il sostegno pubblico complessivo per l’assicurazione del raccolto non può comunque superare l’80 % del costo dei premi assicurativi pagati dai produttori a copertura delle perdite.

Misura di orientamento

L’articolo 51 bis, paragrafo 3, definisce il destinatario dell’orientamento come organizzazione di produttori riconosciuta, gruppo di produttori riconosciuto oppure singoli produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori o a loro associazioni.

Valutazione dei programmi operativi

L’articolo 57, paragrafo 3, stabilisce che la valutazione del programma operativo assume la forma di una relazione da presentare nel penultimo anno di attuazione del programma.

Soppressione di disposizioni obsolete

All’articolo 80, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi, in quanto considerati obsoleti.

Aggiornamento degli allegati tecnici

Gli allegati II, III e VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 sono modificati. Nell’allegato II, il punto 19 amplia i casi in cui gli investimenti possono essere realizzati anche fuori dalle aziende o dai locali dell’organizzazione, dei soci, dell’associazione o di filiali/catene di filiali conformi al requisito del 90 % di cui all’articolo 22, paragrafo 8. Nell’allegato III, si aggiornano le spese per calcolo dei costi aggiuntivi e si specificano le spese per riunioni e corsi di formazione. Nell’allegato VI, l’elenco dei prodotti soggetti a comunicazione dei prezzi è portato da 32 a 16 prodotti e sono aggiornati i dettagli per tipo/varietà, calibro e mercati rappresentativi; il Regno Unito è depennato dall’elenco dei mercati rappresentativi.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiortofruttaaiuti di stato e sostegno pubblico agricolonotifiche e statistiche di mercato

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