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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/240

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

Normativa europea32021R0240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce lo strumento di sostegno tecnico, volto ad assistere gli Stati membri nell’attuazione di riforme e nella preparazione, modifica e gestione dei piani per la ripresa e la resilienza. Lo strumento finanzia consulenze, esperti, studi, formazione, supporto operativo e altre azioni tecniche in numerose aree, dalla finanza pubblica alla giustizia, dalla competitività alla sanità, fino alle transizioni verde e digitale. La Commissione gestisce lo strumento tramite programmi di lavoro e piani di cooperazione con gli Stati membri, con regole su richiesta, selezione, trasparenza, monitoraggio e valutazione. È prevista una dotazione finanziaria complessiva di 864 milioni di euro per il periodo 2021-2027, con possibilità di trasferimenti da fondi dell’Unione e contributi aggiuntivi degli Stati membri.

Istituzione di uno strumento di sostegno tecnico dell’Unione a favore degli Stati membri per la concezione e attuazione di riforme, inclusa l’assistenza ai piani per la ripresa e la resilienza.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione europea e alle loro autorità nazionali, incluse autorità regionali e locali e organizzazioni pubbliche che cooperano in partenariato. Riguarda il sostegno tecnico fornito dalla Commissione per riforme istituzionali, amministrative e strutturali e per la preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza ai sensi del regolamento (UE) 2021/241. Copre il periodo 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027, con possibilità di misure speciali urgenti; non si applica in via retroattiva alle azioni già avviate ai sensi del regolamento (UE) 2017/825, che restano disciplinate da tale atto fino al completamento.

Regolamento (UE) 2021/240 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico

Il regolamento istituisce uno strumento dell’Unione destinato a sostenere gli Stati membri nell’attuazione di riforme istituzionali, amministrative e strutturali, rafforzando al contempo la capacità amministrativa e la coesione economica, sociale e territoriale. Il testo si colloca nel contesto della crisi COVID-19, del semestre europeo e della necessità di favorire ripresa, resilienza, transizioni verde e digitale e attuazione del diritto dell’Unione.

Contesto e finalità

Nei considerando iniziali il legislatore richiama il ruolo del coordinamento delle politiche economiche e di occupazione nell’Unione, nonché l’esigenza di rafforzare la resilienza delle economie e dei sistemi pubblici dopo la pandemia. Il regolamento si presenta come prosecuzione e rafforzamento del precedente programma di sostegno alle riforme strutturali istituito dal regolamento (UE) 2017/825, che aveva già mostrato un utilizzo crescente da parte degli Stati membri.

Lo strumento è concepito per apportare valore aggiunto soprattutto nell’attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo e nella preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241. Viene altresì sottolineata la coerenza con il Green Deal europeo, con gli obiettivi climatici e di biodiversità dell’Unione, con la strategia digitale e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Obiettivo generale e obiettivi specifici

L’obiettivo generale, fissato dall’articolo 3, è promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione sostenendo gli sforzi degli Stati membri per attuare riforme. Il regolamento collega tale obiettivo alla promozione degli investimenti, della competitività, della convergenza sostenibile, della resilienza e della ripresa, nonché al rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa, anche a livello regionale e locale.

L’articolo 4 individua due obiettivi specifici:

  • assistere le autorità nazionali nel concepire, elaborare e attuare riforme;
  • assistere nella preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza.

Il sostegno deve essere prestato in stretta collaborazione con lo Stato membro interessato, anche tramite scambio di buone prassi, coinvolgimento dei portatori di interessi e miglioramento della gestione delle risorse umane.

Ambito di applicazione materiale

L’articolo 5 definisce un ambito molto ampio, concentrato su coesione, competitività, istruzione, produttività, ricerca e innovazione, crescita intelligente, equa, sostenibile e inclusiva, occupazione e investimenti. Le aree di intervento comprendono, in particolare:

  • gestione delle finanze e dei beni pubblici, bilancio, politica fiscale e lotta all’evasione/elusione;
  • riforma istituzionale, pubblica amministrazione, e-government, Stato di diritto, giustizia, antitrust, vigilanza finanziaria e contrasto a frodi, corruzione e riciclaggio;
  • contesto imprenditoriale, PMI, mercati, investimenti, appalti pubblici, ricerca, innovazione e digitalizzazione;
  • istruzione, formazione, mercato del lavoro, inclusione sociale, parità di genere e lotta alla povertà;
  • sanità pubblica, sicurezza sociale e servizi di assistenza sociale;
  • transizione verde e digitale, ambiente, clima, energia, trasporti, economia circolare, biodiversità, settore agricolo e aree rurali, remote e insulari;
  • settore finanziario e accesso ai finanziamenti;
  • produzione e qualità di dati e statistiche;
  • preparazione all’adesione alla zona euro;
  • rilevazione precoce e risposta coordinata a rischi per la salute o la sicurezza pubblica.

Dotazione finanziaria e risorse aggiuntive

L’articolo 6 fissa per il periodo 2021-2027 una dotazione di 864.000.000 EUR a prezzi correnti. La dotazione può finanziare anche attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, informazione e comunicazione, nonché spese tecniche e amministrative della Commissione.

Il regolamento prevede inoltre la possibilità, su richiesta dello Stato membro interessato, di trasferire allo strumento risorse in gestione concorrente provenienti dai fondi dell’Unione indicati all’articolo 2 e di ritrasferire le risorse non impegnate. Tali risorse sono impiegate esclusivamente a beneficio dello Stato membro che le ha trasferite, anche a livello regionale e locale.

L’articolo 7 consente poi allo Stato membro di richiedere sostegno tecnico aggiuntivo a proprie spese; i pagamenti effettuati in tal caso costituiscono entrate con destinazione specifica esterna e sono utilizzati esclusivamente a vantaggio di quello Stato membro.

Azioni finanziabili

L’articolo 8 elenca in modo non esaustivo le misure ammissibili. Il sostegno può consistere in:

  • consulenze strategiche, normative e di riforma;
  • invio di esperti, anche residenti, con eventuale supporto logistico e linguistico;
  • rafforzamento delle capacità istituzionali, amministrative e settoriali, anche tramite seminari, conferenze, laboratori e scambio di buone prassi;
  • formazione, incluse soluzioni e-learning;
  • raccolta dati, metodologie comuni e indicatori;
  • sostegno operativo locale, in particolare nei settori asilo, migrazione e frontiere;
  • supporto informatico, cybersicurezza, digitalizzazione dei servizi pubblici e protezione dei dati;
  • studi, analisi, valutazioni e valutazioni d’impatto, incluse quelle di genere;
  • comunicazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati;
  • altre attività pertinenti agli obiettivi dello strumento.

Presentazione delle richieste e piani di cooperazione e di sostegno

L’articolo 9 disciplina la procedura di accesso allo strumento. Gli Stati membri presentano alla Commissione una richiesta indicando aree e priorità, di regola entro il 31 ottobre, salvo inviti supplementari. Prima della richiesta possono consultare i portatori di interessi, secondo il diritto e le prassi nazionali.

La Commissione valuta le domande alla luce di urgenza, entità e profondità delle sfide, fabbisogno di sostegno, indicatori socio-economici e capacità istituzionale e amministrativa, nonché tenendo conto delle misure già finanziate da altri programmi dell’Unione. Sulla base di tale analisi, la Commissione e lo Stato membro concordano un piano di cooperazione e di sostegno che indica priorità, obiettivi, calendario indicativo, portata delle misure e contributo finanziario stimato.

Le richieste possono riguardare:

  • riforme intraprese su iniziativa dello Stato membro;
  • riforme connesse alla governance economica, incluse le raccomandazioni specifiche per paese;
  • programmi di aggiustamento economico;
  • piani per la ripresa e la resilienza.

Gestione, forme di finanziamento e misure speciali urgenti

L’articolo 12 stabilisce che la Commissione attua lo strumento in conformità del regolamento finanziario, direttamente o indirettamente. Il sostegno può essere concesso tramite sovvenzioni, appalti pubblici, rimborso di esperti esterni, contributi a fondi fiduciari internazionali e azioni in gestione indiretta.

Le sovvenzioni possono essere attribuite ad autorità nazionali, alla BEI, a organizzazioni internazionali e ad organismi pubblici o privati stabiliti negli Stati membri o in paesi SEE-EFTA, e il cofinanziamento può arrivare al 100% dei costi ammissibili.

Il regolamento introduce inoltre misure speciali per casi urgenti e imprevisti. Una parte limitata del programma di lavoro, non superiore al 30% dell’assegnazione annuale, può essere riservata a queste misure; esse hanno natura temporanea, sono adottate per questioni urgenti e devono concludersi entro sei mesi.

Coordinamento, complementarità e divieto di doppio finanziamento

L’articolo 11 prevede che lo strumento possa ricevere sostegno da altri programmi, strumenti o fondi del bilancio dell’Unione, purché non coprano gli stessi costi. L’articolo 13 impone alla Commissione e agli Stati membri di assicurare complementarità, sinergia, coerenza e coordinamento con gli altri strumenti dell’Unione e con il sostegno di organizzazioni internazionali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Monitoraggio, rendicontazione e valutazione

L’articolo 14 affida alla Commissione il monitoraggio dello strumento sulla base di indicatori riportati nell’allegato. Il sistema di rendicontazione deve essere efficiente, tempestivo e, ove possibile, disaggregato per genere.

L’articolo 15 impone la presentazione di una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, contenente informazioni sulle richieste, sui criteri di valutazione, sui piani di cooperazione, sulle misure speciali, sull’attuazione e sulla comunicazione. Il Parlamento europeo può invitare la Commissione a uno scambio di opinioni.

L’articolo 16 prevede una valutazione intermedia indipendente entro il 20 febbraio 2025 e una valutazione ex post indipendente entro il 31 dicembre 2030, entrambe trasmesse anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Trasparenza, informazione e pubblicità

L’articolo 10 impone alla Commissione di trasmettere i piani di cooperazione e di sostegno al Parlamento e al Consiglio, con garanzie per le informazioni sensibili o riservate. L’articolo 17 introduce un unico registro pubblico online che consenta la pubblicazione di studi e relazioni finali, salvo limiti derivanti dalla tutela di interessi pubblici dello Stato membro.

L’articolo 18 richiede ai beneficiari di rendere visibile l’origine dei finanziamenti UE e alla Commissione di svolgere attività di informazione e comunicazione sullo strumento e sui risultati ottenuti.

Disposizioni transitorie e rapporto con il precedente regime

L’articolo 19 disciplina il raccordo con il regolamento (UE) 2017/825: le azioni avviate entro il 31 dicembre 2020 restano regolate da quel testo fino al loro completamento. Il nuovo regolamento può inoltre finanziare spese residue di assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione e valutazione connesse al precedente regime.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 20 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Indicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto per:

  • l’individuazione delle aree ammissibili di assistenza tecnica a favore delle amministrazioni pubbliche;
  • la struttura della domanda e del piano di cooperazione con la Commissione;
  • la compatibilità con fondi UE e il divieto di doppio finanziamento;
  • la possibilità di trasferimenti di risorse e di contributi nazionali aggiuntivi;
  • gli obblighi di trasparenza, comunicazione e monitoraggio;
  • la connessione con i piani per la ripresa e la resilienza e con il semestre europeo.

Disposizioni principali

Istituzione, finalità e durata dello strumento

L’articolo 1 istituisce lo strumento di sostegno tecnico e ne definisce il periodo di riferimento 1° gennaio 2021-31 dicembre 2027, le forme di finanziamento e le regole di erogazione. Gli articoli 3 e 4 fissano l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici: sostenere gli sforzi degli Stati membri per attuare riforme, rafforzare la capacità istituzionale e amministrativa e agevolare transizioni inclusive, verdi e digitali, nonché assistere nella preparazione, modifica, attuazione e revisione dei piani per la ripresa e la resilienza.

Definizioni rilevanti

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, il "sostegno tecnico" come misure di supporto alle autorità nazionali per riforme istituzionali, amministrative e strutturali; l’"autorità nazionale" come autorità pubbliche anche regionali e locali e altre organizzazioni nazionali in partenariato; i "fondi dell’Unione" richiamati ai fini dei trasferimenti; il "semestre europeo" e le "raccomandazioni specifiche per paese".

Ambiti di intervento ammissibili

L’articolo 5 elenca le principali aree in cui può essere prestato il sostegno: finanze pubbliche e bilancio, riforma istituzionale e giustizia, contesto imprenditoriale e concorrenza, istruzione e mercato del lavoro, sanità e protezione sociale, transizione verde e digitale, settore finanziario, statistiche, preparazione all’adesione alla zona euro e rilevazione precoce dei rischi per la salute o la sicurezza pubblica. È espressa particolare attenzione alle azioni che promuovono la transizione digitale e la transizione verde e giusta.

Dotazione finanziaria e trasferimenti da altri fondi

L’articolo 6 fissa la dotazione finanziaria a 864.000.000 EUR a prezzi correnti per il periodo 2021-2027. La dotazione può coprire anche spese di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, informazione, comunicazione e assistenza tecnica della Commissione. Sono possibili trasferimenti, su richiesta degli Stati membri, di risorse programmate in gestione concorrente dai fondi dell’Unione al bilancio dello strumento, con eventuale ritrasferimento delle risorse non impegnate, e tali somme sono utilizzate esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.

Sostegno tecnico aggiuntivo a carico dello Stato membro

L’articolo 7 consente agli Stati membri di richiedere sostegno tecnico aggiuntivo oltre alla dotazione ordinaria, sostenendone i costi. I relativi pagamenti costituiscono entrate con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario e sono impiegati esclusivamente a favore dello Stato membro che li versa.

Azioni finanziabili

L’articolo 8 indica in modo ampio le attività ammissibili: consulenze strategiche e normative, esperti anche residenti, rafforzamento delle capacità istituzionali e amministrative, seminari e formazione, scambio di buone prassi, raccolta dati e definizione di indicatori, sostegno operativo locale, capacità informatiche e cybersicurezza, studi e valutazioni, comunicazione e diffusione dei risultati, nonché ogni altra attività pertinente agli obiettivi dello strumento.

Presentazione e valutazione delle richieste

L’articolo 9 prevede che gli Stati membri presentino alla Commissione le richieste di sostegno tecnico, di regola entro il 31 ottobre, indicando aree di intervento e priorità. Gli Stati membri possono consultare i portatori di interessi prima della richiesta. La Commissione valuta le domande in base a urgenza, entità e profondità delle sfide, fabbisogno di sostegno, indicatori socio-economici e capacità istituzionale e amministrativa, tenendo conto dei programmi dell’Unione già esistenti. Sulla base di tale analisi, Commissione e Stato membro concordano un piano di cooperazione e di sostegno con priorità, obiettivi, calendario indicativo, portata delle misure e contributo finanziario stimato. Sono previste richieste supplementari e bandi ad hoc, in particolare per i piani per la ripresa e la resilienza.

Trasparenza verso Parlamento e Consiglio e pubblicità

L’articolo 10 impone la trasmissione simultanea del piano di cooperazione e di sostegno al Parlamento europeo e al Consiglio, con il consenso dello Stato membro interessato, salvo i casi in cui le informazioni sensibili siano occultate o decorra un termine ragionevole e comunque non oltre due mesi dall’attuazione delle misure. La Commissione può svolgere attività di comunicazione e pubblica sul proprio sito l’elenco delle richieste approvate.

Gestione, forme di attuazione e programmi di lavoro

L’articolo 12 stabilisce che la Commissione attua lo strumento conformemente al regolamento finanziario, direttamente o indirettamente. Il sostegno può assumere la forma di sovvenzioni, appalti, rimborso di esperti esterni, contributi a fondi fiduciari di organizzazioni internazionali e azioni in gestione indiretta. Le sovvenzioni possono essere concesse fino al 100% dei costi ammissibili. La Commissione adotta programmi di lavoro mediante atti di esecuzione, che indicano importi assegnati, misure previste e criteri di selezione e attribuzione. È inoltre prevista una quota massima del 30% dell’assegnazione annuale per misure speciali urgenti e temporanee, con durata massima di sei mesi.

Coordinamento e complementarità con altri strumenti dell’Unione

L’articolo 11 consente il cumulo con altri programmi, strumenti o fondi del bilancio UE purché non si finanzino gli stessi costi. L’articolo 13 impone a Commissione e Stati membri di garantire sinergie, complementarità, coerenza e assenza di duplicazioni, anche con il sostegno di altre organizzazioni internazionali.

Monitoraggio, relazione annuale e valutazioni

L’articolo 14 prevede il monitoraggio dell’attuazione e il ricorso agli indicatori dell’allegato, con raccolta dati efficiente e, ove possibile, disaggregata per genere. L’articolo 15 impone una relazione annuale al Parlamento e al Consiglio sulle richieste, i criteri di analisi, i piani di cooperazione, le misure speciali, l’attuazione e la comunicazione. L’articolo 16 prevede una valutazione intermedia indipendente entro il 20 febbraio 2025 e una valutazione ex post entro il 31 dicembre 2030.

Trasparenza pubblica e registri online

L’articolo 17 impone alla Commissione di istituire un unico registro pubblico online per mettere a disposizione studi o relazioni finali elaborati nell’ambito delle azioni ammissibili, salvo le norme applicabili e la tutela di informazioni sensibili o riservate richiesta dagli Stati membri.

Disposizioni transitorie e rapporti con il regolamento (UE) 2017/825

L’articolo 19 stabilisce che le azioni avviate entro il 31 dicembre 2020 ai sensi del regolamento (UE) 2017/825 continuano a essere disciplinate da tale regolamento fino al completamento. È inoltre prevista la copertura di spese residue di assistenza tecnica, monitoraggio, comunicazione e valutazione relative a quel regime. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

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