Circolare numero 95 del 3-6-2003
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposte da varie ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri a favore delle aziende agricole e dei lavoratori autonomi nei territori colpiti dagli eventi meteorologici di gennaio 2003. Vengono indicati i territori interessati, i periodi di sospensione, i contributi e le rate sospese, le modalità di recupero mediante rateizzazione e alcuni chiarimenti operativi per le sedi INPS, inclusa l’assenza di rimborso per eventuali versamenti già effettuati.
Sospensione dei versamenti contributivi per aziende agricole colpite da eventi alluvionali in Molise, Abruzzo e provincia di Foggia
Sospensione dei versamenti contributivi per aziende agricole colpite da eventi alluvionali
La circolare fornisce le istruzioni applicative relative alle sospensioni dei versamenti contributivi e assistenziali disposte per le aziende agricole assuntrici di manodopera e per le aziende autonome operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali del gennaio 2003 in Abruzzo, Molise e provincia di Foggia. Vengono richiamate le ordinanze di protezione civile rilevanti, indicati i periodi di sospensione e chiarite le modalità di recupero delle somme dovute.
Contesto normativo e presupposti
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2003 n. 31, è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 2003 nelle regioni Abruzzo e Molise e nella provincia di Foggia. In seguito sono state emanate specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno previsto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Regione Molise
L’ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2003, riguarda i primi interventi urgenti di protezione civile per i danni causati dagli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio del Molise. L’art. 7, comma 1, stabilisce che per i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni colpiti sono sospesi i versamenti contributivi e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, per il periodo dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Provincia di Foggia
L’ordinanza n. 3280 del 18 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 97 del 28 aprile 2003, si riferisce ai danni derivanti dagli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. Anche in questo caso l’art. 7, comma 1, prevede la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, inclusa la quota lavoratore, per i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni colpiti, dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Regione Abruzzo
L’ordinanza n. 3281 del 18 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2003, riguarda gli interventi urgenti per i danni causati dagli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Abruzzo. L’art. 7, comma 1, dispone la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, per il periodo dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, per i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni interessati.
Periodi e pagamenti sospesi
Le ordinanze individuano, per tutti i comuni interessati, i pagamenti sospesi in relazione alle diverse categorie di contribuenti:
- aziende agricole assuntrici di manodopera: contributi relativi al 2° e 3° trimestre 2002 e al 1° e 2° trimestre 2003;
- aziende autonome (CD/CM/IATP): 1^, 2^ e 3^ rata 2003;
- piccoli coloni e compartecipanti familiari: 1^, 2^ e 3^ rata 2003.
La sospensione non incide sugli obblighi dichiarativi, che restano dovuti.
Adempimenti che restano fermi
La circolare precisa che la sospensione non riguarda:
- la presentazione delle dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG;
- la presentazione delle dichiarazioni annuali Mod. ACC1/PC/CF;
- le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Tali adempimenti continuano a essere necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e dei lavoratori interessati.
Recupero delle somme sospese
L’art. 7, comma 1, delle ordinanze prevede che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione siano recuperate mediante rateizzazione, in un numero di rate pari a otto volte il periodo di sospensione. La circolare aggiunge che, per gli eventuali versamenti già effettuati prima della pubblicazione delle ordinanze in Gazzetta Ufficiale, non è previsto alcun rimborso.
Indicazioni operative per le sedi INPS
Viene richiamato il decreto del Presidente della Regione Molise del 13 maggio 2003 n. 3, con cui è stato emanato l’elenco dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici: tale elenco deve essere portato a conoscenza delle sedi interessate. Inoltre, poiché le ordinanze non indicano la scadenza del primo versamento delle somme sospese, la circolare rinvia a un successivo messaggio per la definizione delle modalità di acquisizione delle domande e della data del primo versamento.
Punti principali
Premessa e quadro generale
A seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, pubblicato sulla G.U. del 7 febbraio 2003 n. 31, è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi nel gennaio 2003 in Abruzzo, Molise e provincia di Foggia. Successivamente sono state emanate ordinanze di protezione civile che hanno disposto la sospensione dei versamenti contributivi e assistenziali.
Regione Molise
L’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata sulla G.U. n. 69 del 24 marzo 2003, riguarda i comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003. Per i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni interessati sono sospesi i versamenti contributivi e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Provincia di Foggia
L’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3280 del 18 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 97 del 28 aprile 2003, si riferisce agli eventi meteorologici del 24, 25 e 26 gennaio 2003 nella provincia di Foggia. La sospensione riguarda i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni colpiti e copre il periodo dal 24 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003, includendo la quota a carico del lavoratore.
Regione Abruzzo
L’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3281 del 18 aprile 2003, pubblicata sulla G.U. n. 98 del 29 aprile 2003, riguarda gli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nel territorio della regione Abruzzo. Per i soggetti residenti o aventi sede lavorativa nei comuni colpiti sono sospesi i versamenti contributivi e assistenziali, compresa la quota a carico del lavoratore, dal 23 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.
Contributi e rate sospese per categoria
Per tutti i territori interessati, le sospensioni si applicano ai seguenti pagamenti: per le aziende agricole assuntrici di manodopera, i contributi del 2° e 3° trimestre 2002 e del 1° e 2° trimestre 2003; per le aziende autonome (CD/CM/IATP), la 1^, 2^ e 3^ rata 2003; per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la 1^, 2^ e 3^ rata 2003.
Adempimenti non sospesi
La sospensione non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG e annuali Mod. ACC1/PC/CF, né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi. Tali adempimenti restano necessari per l’aggiornamento delle posizioni assicurative e dei lavoratori interessati.
Modalità di recupero delle somme sospese
L’art. 7, comma 1, prevede che le somme dovute e non versate per effetto della sospensione siano recuperate mediante rateizzazione pari a otto volte il periodo di sospensione. La circolare precisa inoltre che per eventuali versamenti già effettuati prima della data di pubblicazione delle ordinanze in Gazzetta Ufficiale non si dà luogo a rimborso.
Indicazioni operative per le sedi
Poiché il Presidente della Regione Molise ha già emanato con decreto 13 maggio 2003 n. 3 l’elenco dei comuni colpiti, tale elenco deve essere portato a conoscenza delle sedi interessate. Inoltre, poiché le ordinanze non indicano la scadenza del primo versamento, la circolare rinvia a un successivo messaggio per comunicare le modalità di acquisizione delle domande e la data del primo versamento.
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