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Circolare

Circolare numero 96 del 3-6-2003

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna per il 2003 la contribuzione volontaria delle gestioni Artigiani e Commercianti, confermando i criteri di calcolo fondati sulle otto classi di reddito e indicando le aliquote e i relativi importi mensili. Per la Gestione separata chiarisce requisiti, decorrenza, limiti e modalità di determinazione del contributo volontario, fissando per il 2003 l’aliquota al 13,5% e il minimo annuo/mensile dovuto. Infine, fornisce istruzioni contabili per la rilevazione dei versamenti e introduce due conti di nuova istituzione per la ripartizione dei contributi di competenza pregressa o corrente.

Contribuzione volontaria 2003 per artigiani, commercianti e Gestione separata; istruzioni contabili e piano dei conti

Artigiani, commercianti e Gestione separata: contribuzione volontaria per il 2003

La circolare disciplina l’aggiornamento, per l’anno 2003, della contribuzione volontaria nelle gestioni Artigiani e Commercianti e nella Gestione separata. Inoltre fornisce le relative istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti.

Ambito di applicazione e quadro normativo

Per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, la contribuzione volontaria continua a essere determinata secondo i criteri vigenti dal 1° luglio 1990, richiamati dall’art. 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Per la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la circolare chiarisce che, dal 12 luglio 1997, trovano applicazione le norme generali del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 e della legge 18 febbraio 1983, n. 47, come modificate dal D.Lgs. 184/1997.

Artigiani e commercianti: criteri di attribuzione della classe di reddito

Ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni Artigiani e Commercianti deve essere attribuita una delle otto classi di reddito previste dalla tabella A allegata alla legge n. 233/1990. La classe da individuare è quella il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti dall’interessato negli ultimi 36 mesi di attività.

La circolare ricorda che:

  • i redditi medi delle otto classi sono aggiornati annualmente con effetto dal 1° gennaio;
  • l’aggiornamento dipende dalle variazioni del minimale giornaliero di retribuzione e del limite di retribuzione annua del cosiddetto "tetto pensionabile";
  • chi, nel triennio di riferimento, abbia prodotto redditi medi superiori al tetto pensionabile, può comunque versare al massimo nella ottava classe;
  • per tali soggetti non si applica l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota IVS previsto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438 per gli assicurati obbligatori.

Determinazione del contributo volontario per artigiani

Per l’anno 2003, la contribuzione volontaria nella gestione Artigiani è determinata applicando le aliquote IVS alla classe di reddito di appartenenza:

  • 16,80% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • 13,80% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

La riduzione al 13,80% si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

La circolare riporta le tabelle valide dal 1° gennaio 2003, con importi mensili crescenti dalle classi più basse alle più alte; per la prima classe l’importo è pari a 176,26 euro con aliquota piena e 144,79 euro con aliquota ridotta, mentre per l’ottava classe gli importi sono pari a 517,43 euro e 425,03 euro.

Determinazione del contributo volontario per commercianti

Per la gestione Commercianti, per il 2003, le aliquote IVS sono le seguenti:

  • 17,19% per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • 14,19% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni.

Anche in questo caso la riduzione si applica fino al mese di compimento dei 21 anni. Le tabelle di contribuzione con decorrenza 1° gennaio 2003 indicano importi mensili da 180,35 euro a 529,44 euro per l’aliquota ordinaria e da 148,88 euro a 437,04 euro per l’aliquota ridotta.

Gestione separata: requisiti per la prosecuzione volontaria

Possono chiedere la prosecuzione volontaria nella Gestione separata i soggetti che abbiano cessato l’attività e la relativa contribuzione e che si trovino nelle condizioni di legge.

Il requisito contributivo minimo richiesto è:

  • un anno di effettiva contribuzione nel quinquennio precedente la domanda;
  • in alternativa, dal 1° gennaio 2001, cinque anni di effettiva contribuzione.

Il requisito deve essere maturato esclusivamente con contribuzione versata nella Gestione separata.

Gestione separata: decorrenza, durata ed effetti dell’autorizzazione

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo giorno del mese della domanda, salvo cause ostative. Ha efficacia a tempo indeterminato e può essere utilizzata fino al pensionamento.

La circolare precisa che la prosecuzione volontaria si sospende temporaneamente se:

  • viene ripresa un’attività soggetta ad obbligo assicurativo;
  • viene accreditata contribuzione, a qualsiasi titolo, in una qualunque forma di previdenza.

Non è inoltre consentito effettuare versamenti volontari:

  • nei periodi contestualmente coperti da assicurazione obbligatoria per lavoratori dipendenti, forme sostitutive, esonerative o esclusive, lavoratori autonomi e liberi professionisti;
  • dopo la decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme previdenziali richiamate.

Viene anche precisato che, dal 12 luglio 1997, è possibile coprire volontariamente i sei mesi precedenti la domanda, purché non vi siano cause ostative, come contribuzione figurativa nel semestre o titolarità di pensione diretta.

Gestione separata: determinazione del contributo e importi minimi

Il contributo volontario nella Gestione separata deve essere determinato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente la domanda l’aliquota IVS prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale.

Per il 2003 l’aliquota resta fissata al 13,5%, invariata rispetto all’anno precedente.

Poiché la contribuzione obbligatoria è accreditata su base mensile, anche il contributo volontario deve essere calcolato mensilmente e versato per trimestri solari alle ordinarie scadenze. In base al minimale di reddito della gestione Commercianti, pari per il 2003 a 12.590,00 euro annui e 1.050,00 euro mensili, il contributo minimo dovuto non può essere inferiore a:

  • 1.701,00 euro annui;
  • 141,75 euro mensili.

La circolare supera il precedente riferimento al minimale di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ritenuto inidoneo a garantire la copertura assicurativa dell’intero periodo.

La base imponibile considerata al momento dell’autorizzazione deve essere aggiornata annualmente con effetto dal 1° gennaio, sulla base dell’indice medio ISTAT del costo della vita dell’anno precedente; per il 2002 l’indice è indicato nel 2,4%.

Istruzioni contabili e piano dei conti

Per i contributi volontari versati dagli iscritti alla Gestione separata, la circolare dispone la rilevazione al conto GPA 52/084, già esistente, applicando la procedura prevista per la generalità degli assicurati.

In sede di ripartizione contabile, i contributi devono essere imputati ai seguenti nuovi conti:

  • PAR 22/120, per i contributi volontari di competenza degli anni precedenti;
  • PAR 22/170, per i contributi volontari di competenza dell’anno in corso.

Per i contributi volontari relativi ad artigiani ed esercenti attività commerciali non viene introdotta alcuna modifica contabile.

Punti principali

Artigiani e commercianti: criteri di calcolo della contribuzione volontaria

La circolare ribadisce che, anche dopo il D.Lgs. 184/1997, la contribuzione volontaria per Artigiani ed Esercenti attività commerciali continua a essere determinata secondo l’art. 3 della legge n. 233/1990. Il soggetto autorizzato deve essere collocato in una delle otto classi di reddito, individuando quella con reddito medio pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi percepiti negli ultimi 36 mesi di attività. I redditi medi delle classi sono aggiornati annualmente dal 1° gennaio in relazione al minimale giornaliero e al tetto pensionabile. La circolare precisa inoltre che chi, nel triennio di riferimento, ha avuto redditi medi superiori al tetto pensionabile può comunque versare al massimo nella ottava classe, senza applicazione dell’aumento contributivo di un punto percentuale previsto per gli assicurati obbligatori dall’art. 3-ter della legge n. 438/1992.

Aliquote e tabelle 2003 per artigiani

Per il 2003 l’aliquota IVS per i prosecutori volontari nella gestione Artigiani è fissata al 16,80% per titolari di qualunque età e collaboratori sopra i 21 anni, e al 13,80% per collaboratori fino a 21 anni. La riduzione al 13,80% si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni. La circolare riporta le classi di reddito con decorrenza 1° gennaio 2003 e i corrispondenti importi mensili di contribuzione, da un minimo di 176,26 euro in prima classe fino a 517,43 euro in ottava classe per l’aliquota piena, e da 144,79 euro a 425,03 euro per l’aliquota ridotta.

Aliquote e tabelle 2003 per commercianti

Per la gestione Commercianti l’aliquota IVS per il 2003 è pari al 17,19% per titolari e collaboratori oltre i 21 anni, e al 14,19% per collaboratori fino a 21 anni. Anche in questo caso la riduzione si applica fino al mese del compimento del 21° anno. Le tabelle predisposte con effetto dal 1° gennaio 2003 riportano importi mensili da 180,35 euro a 529,44 euro per l’aliquota ordinaria e da 148,88 euro a 437,04 euro per l’aliquota ridotta, in corrispondenza delle otto classi di reddito.

Gestione separata: soggetti ammessi e requisiti contributivi

Per la Gestione separata la circolare richiama che, dal 12 luglio 1997, la disciplina dei versamenti volontari è quella generale del DPR 1432/1971 e della legge n. 47/1983, come modificati dal D.Lgs. 184/1997. Possono chiedere la prosecuzione volontaria coloro che hanno cessato l’attività e la contribuzione alla Gestione separata e si trovano nelle condizioni di legge. Il requisito minimo è di un anno di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la domanda; dal 1° gennaio 2001 è ammesso anche il requisito alternativo dei cinque anni di contribuzione effettiva. Il requisito deve risultare esclusivamente da contribuzione versata nella Gestione separata.

Gestione separata: decorrenza, sospensioni e incompatibilità

L’autorizzazione ai versamenti volontari decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, salvo cause ostative. La circolare evidenzia che la prosecuzione volontaria ha efficacia a tempo indeterminato fino al pensionamento, ma si sospende temporaneamente in caso di ripresa di attività soggetta ad obbligo assicurativo o di accredito di contribuzione a qualsiasi titolo in una qualunque forma di previdenza. Non è consentito effettuare versamenti volontari nei periodi coperti da assicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, né dopo la decorrenza di pensione diretta a carico delle forme previdenziali richiamate. È inoltre possibile coprire volontariamente anche i sei mesi precedenti la domanda, se non esistono cause ostative, tra cui contribuzione, anche figurativa, nel semestre o titolarità di pensione diretta.

Gestione separata: criteri di determinazione del contributo e importi minimi

Il contributo volontario alla Gestione separata si determina applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente la domanda l’aliquota IVS prevista per gli iscritti obbligatori privi di tutela previdenziale. Dal 1° gennaio 2003 tale aliquota è confermata al 13,5%. Il contributo va calcolato su base mensile e versato trimestralmente alle scadenze ordinarie. Poiché la copertura di un intero anno si ottiene con versamenti almeno pari a quelli calcolati sul minimale della gestione Commercianti, la circolare stabilisce che per il 2003 il minimo annuo non può essere inferiore a 1.701,00 euro e il minimo mensile a 141,75 euro. Viene inoltre superato il precedente riferimento al minimale di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ritenuto insufficiente a garantire la copertura dell’intero periodo. La base imponibile deve essere aggiornata ogni anno dal 1° gennaio in base all’indice ISTAT medio del costo della vita; per il 2002 tale indice è indicato nel 2,4%.

Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti

Per i versamenti volontari degli iscritti alla Gestione ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, la circolare dispone la rilevazione al conto GPA 52/084, già esistente, applicando la procedura prevista per la generalità degli assicurati. In sede di ripartizione contabile, i contributi devono essere imputati ai nuovi conti PAR 22/120 per la competenza degli anni precedenti e PAR 22/170 per la competenza dell’anno in corso. Per i contributi volontari relativi ad artigiani ed esercenti attività commerciali non viene introdotta alcuna modifica contabile.

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