Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1152/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Prato, Sezione Lavoro, n. 180/2024, pubblicata in data 30.05.2024;

Giustizia amministrativa202501157

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Prato, Sezione Lavoro, n. 180/2024, quanto alle somme dovute a titolo di retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, n. 180/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per il servizio prestato con contratti a tempo determinato, liquidando le differenze retributive in euro 5.684,35 oltre interessi, e il diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici, per complessivi euro 2.000, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha chiesto anche il pagamento degli interessi legali e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché la sentenza era stata notificata al Ministero il 5 giugno 2024, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, ed era intervenuto il passaggio in giudicato, attestato il 29 febbraio 2025. Nel corso del giudizio il Ministero ha dimostrato di avere pagato l’importo relativo alla Carta docente l’8 gennaio 2026 e le spese di lite del giudizio lavoristico il 21 maggio 2026, ma non ha provato l’avvenuto pagamento della retribuzione professionale docenti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere relativamente alla Carta docente, poiché la pretesa era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. Ha invece accolto il ricorso quanto alla retribuzione professionale docenti, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro sotto tale profilo. Ha ordinato al Ministero, ove non avesse già provveduto nelle more, di corrispondere alla ricorrente le somme liquidate a titolo di retribuzione lorda docenti entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro 60 giorni dalla richiesta dell’interessata successiva alla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 600, oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Fondamento processuale dell’azione di ottemperanza e dei poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare il commissario ad acta.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta; il TAR lo ha applicato alla Carta docente.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione nei confronti delle amministrazioni; il suo inutile decorso ha contribuito a fondare l’ammissibilità dell’ottemperanza.

  • art. 7 CCNL 15 marzo 2001

    Fonte della retribuzione professionale docenti riconosciuta dal giudice del lavoro e rimasta parzialmente ineseguita.

  • l. n. 107/2015

    Fonte del diritto alla Carta elettronica del docente riconosciuto nella sentenza ottemperanda; la relativa obbligazione è stata dichiarata soddisfatta durante il giudizio.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato nella sentenza ottemperanda quale base per interessi o rivalutazione sulle somme relative alla Carta docente.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è ammissibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo esecutivo è stato notificato, è decorso inutilmente il termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni e il titolo è passato in giudicato.
  • Se, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente una parte autonoma della pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte.
  • Quando dagli atti non risulta l’esecuzione di una statuizione pecuniaria contenuta in un giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di corrispondere le somme dovute entro un termine determinato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione, per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inadempimento.
  • La soccombenza nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna dell’amministrazione alle spese, anche quando una parte della pretesa sia divenuta improcedibile per soddisfacimento intervenuto nel corso del processo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.