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Sentenza

Sentenza n. 845/2026 - Salerno, Sezione 2

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 1 del 18.02.2026.

Giustizia amministrativa202600670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di una pedana installata su area pubblica a servizio di un’attività commerciale, ritenuta priva di titolo edilizio e paesaggistico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo l’illegittimità dell’ordine per difetto di istruttoria e di motivazione. L’opera, nella conformazione originaria, era stata autorizzata dal sindaco nel 1995, previo parere favorevole della commissione edilizia, e l’autorizzazione era stata volturata alla ricorrente nel 1996. Anche le successive modifiche — sostituzione della pavimentazione in legno con piastrelle antiscivolo e installazione di pannelli paravento — erano state precedute da atti di assenso comunali, rispettivamente del 2004 e del 2005. La ricorrente ha contestato l’assunto comunale secondo cui tali atti riguardassero soltanto l’occupazione di suolo pubblico e il relativo canone, sostenendo che essi concernessero la conformazione edilizia dell’opera. Ha inoltre dedotto che la pedana, priva di sviluppo di cubatura e risalente nel tempo, fosse facilmente amovibile e quindi non necessitasse di permesso di costruire né, ai sensi dell’Allegato A, punto A.17, del d.P.R. n. 31/2017, di autorizzazione paesaggistica. In particolare, l’ordinanza non avrebbe esplicitato né accertato l’assenza del requisito dell’amovibilità, anche con riferimento alla pavimentazione e ai pannelli frangivento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di demolizione. Ha ritenuto manifestamente fondati i motivi relativi al difetto di istruttoria e di motivazione. Gli atti comunali del 1995, 1996, 2004 e 2005, mai rimossi e immuni da vizi di nullità, sono stati qualificati come atti autorizzatori riguardanti l’opera nella sua conformazione edilizia, non come meri titoli per l’occupazione di suolo pubblico. L’amministrazione, pertanto, non poteva disporre la demolizione di un’opera risalente, priva di cubatura e reiteratamente autorizzata senza indicare i nuovi presupposti di fatto o di diritto che giustificassero il radicale mutamento di orientamento. Il provvedimento è stato ritenuto carente anche quanto alla qualificazione dell’opera come soggetta a permesso di costruire, poiché non conteneva una motivazione specifica sull’assenza dell’amovibilità, elemento rilevante per distinguere l’intervento edilizio soggetto a titolo da quello precario e facilmente rimovibile. Lo stesso difetto istruttorio ha riguardato il profilo paesaggistico: l’ordinanza non aveva verificato né motivato l’eventuale insussistenza dell’amovibilità richiesta dall’Allegato A, punto A.17, del d.P.R. n. 31/2017 per le installazioni esterne a corredo di attività economiche. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è manifestamente fondata.

  • Allegato A, punto A.17, d.P.R. n. 31/2017

    installazioni esterne poste a corredo di attività economiche [...] costituite da elementi facilmente amovibili, quali, tra gli altri, pedane e paratie laterali frangivento

    Esclude la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per le installazioni esterne a servizio di attività economiche quando siano costituite da elementi facilmente amovibili; il giudice ha rilevato che l’amministrazione non aveva istruito né motivato sull’assenza di tale requisito.

Massime di principio

  • È illegittima l’ordinanza di demolizione relativa a un’opera edilizia risalente, priva di sviluppo di cubatura e reiteratamente autorizzata dall’amministrazione, quando non indichi i nuovi presupposti di fatto o di diritto che giustificano il radicale mutamento dell’orientamento autorizzatorio precedente.
  • Quando la qualificazione di un’opera come soggetta a permesso di costruire dipende dalla sua non amovibilità, l’ordine di demolizione deve contenere una specifica istruttoria e motivazione sull’effettiva assenza del requisito dell’amovibilità; non è sufficiente affermare genericamente la mancanza del titolo edilizio.
  • Per le installazioni esterne a corredo di attività economiche, la verifica dell’eventuale esonero dall’autorizzazione paesaggistica previsto dall’Allegato A, punto A.17, del d.P.R. n. 31/2017 richiede l’accertamento e la motivazione circa la loro facile amovibilità.
  • Gli atti amministrativi adottati per autorizzare la realizzazione o le modifiche di un’opera devono essere considerati nella loro effettiva portata sostanziale: non possono essere degradati a meri atti concernenti l’occupazione di suolo pubblico quando riguardino anche la conformazione edilizia dell’opera.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoEccesso di potere

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